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Come fare ricorso all'Arbitrato Bancario Finanziario quando banca non vuole restituire soldi persi per truffe

Hai subito una truffa e la banca non vuole rimborsarti? Come l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) può aiutarti, quali sono le condizioni, i costi e le modalità per presentare il ricorso

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Come fare ricorso all'Arbitrato Bancario

Il Ricorso all'Arbitrato Bancario Finanziario rappresenta una soluzione per chi intende contestare decisioni delle banche o altri intermediari finanziari che ritengono essere lesive dei propri diritti. Questo strumento, regolamentato dalla normativa italiana, consente di affrontare dispute economiche in modo alternativo rispetto ai procedimenti giudiziari tradizionali, con vantaggi in termini di costi e rapidità. 

Cos'è l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L'ABF è un organismo indipendente istituito nel 2009, che gestisce le controversie tra clienti, banche e altri intermediari finanziari in materia di servizi bancari e operazioni finanziarie. Organizzato in sette Collegi territoriali dislocati in tutta Italia e sostenuto dalla Banca d’Italia, si distingue per le sue decisioni imparziali e basate esclusivamente sulla documentazione prodotta dalle parti. L’ABF garantisce una procedura semplice ed economica rispetto al ricorso al giudice, senza necessità di assistenza legale obbligatoria.

Come presentare un ricorso all'ABF

Per presentare un ricorso all’ABF, è possibile utilizzare il Portale ABF, una piattaforma online che guida l’utente attraverso una procedura interattiva, dalla registrazione all’invio del ricorso. Alternativamente, si può optare per la modalità cartacea, inviando il modulo e la documentazione necessaria tramite PEC, posta ordinaria o consegna manuale presso una Filiale della Banca d’Italia

Condizioni per presentare ricorso all'ABF

Per presentare un ricorso all’ABF, è necessario che siano rispettate precise condizioni.

  • La controversia deve riguardare operazioni bancarie o finanziarie, come conti correnti, carte di credito, mutui o prestiti personali, e non deve superare l’importo massimo di 200.000 euro.
  • Prima di procedere, il cliente è tenuto a inviare un reclamo formale al proprio intermediario finanziario, che ha fino a 60 giorni (15 giorni per i servizi di pagamento) per rispondere. Solo dopo tale periodo, in caso di mancata risposta o esito insoddisfacente, è possibile avviare il ricorso.
  • Un’ulteriore condizione è che non vi siano procedimenti giudiziari già in corso per i medesimi fatti.
  • È obbligatorio, inoltre, rispettare un termine di un anno a partire dalla data di presentazione del reclamo all’intermediario per depositare il ricorso presso l’ABF. Il richiedente, infine, deve presentare documentazione completa e regolare; in caso contrario, la segreteria tecnica dell’ABF potrà richiedere di sanare eventuali irregolarità entro un termine specifico (di norma 10 giorni). Non sono accettate richieste incomplete o presentate oltre i termini previsti.

Il mancato rispetto di tali condizioni, come la presenza di un processo civile già avviato sugli stessi fatti, implica l’impossibilità di accedere alla procedura arbitrale tramite l’ABF.

Costi e modalità di presentazione

Presentare un ricorso comporta un costo fisso di 20 euro, richiesto come contributo alle spese della procedura. L’importo deve essere versato anticipatamente tramite modalità indicate nel sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario. Il pagamento è obbligatorio affinché il ricorso venga accettato e preso in carico dall’organismo.

Le modalità di presentazione comprendono principalmente due opzioni.

  • La prima, preferibile per semplicità e rapidità, è attraverso il Portale ABF, una piattaforma che permette di compilare e inviare il ricorso online. Questo sistema guida l’utente passo dopo passo e consente di gestire la procedura in ogni fase, compreso il caricamento di documenti e la verifica dello stato della propria pratica. È richiesta la registrazione al portale, accessibile tramite l’apposita sezione “Area Riservata”.
  • L’alternativa è la modalità cartacea, consentita solo per determinati casi:
    • Presentazione contro due o più intermediari contemporaneamente.
    • Ricorso verso un intermediario estero operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
    • Presentazione nei confronti di un confidi ai sensi dell'art. 112, comma 1, del TUB.

Validità delle decisioni dell'ABF

Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle di un’autorità giudiziaria, ma possiedono un valore significativo. Se una banca o un intermediario finanziario decide di non rispettare la decisione del Collegio, tale inadempimento viene reso pubblico. L’informazione è pubblicata per cinque anni sul sito ufficiale dell’ABF e, per sei mesi, sulla homepage del sito dell’intermediario inadempiente, rappresentando un deterrente reputazionale importante.

In caso di mancato adempimento da parte della banca, il cliente può comunque utilizzare la decisione favorevole come elemento di prova in sede giudiziaria, poiché le pronunce dell’ABF riflettono interpretazioni trasparenti e imparziali delle normative applicabili. Questo può contribuire a rafforzare la posizione del ricorrente nel procedimento legale. In generale, gli intermediari tendono a rispettare le decisioni per evitare ripercussioni sulla propria immagine e potenziali responsabilità future.