L'aspettativa rappresenta un importante istituto contrattuale per i lavoratori del settore della ristorazione e dei pubblici esercizi. Si tratta di un periodo di sospensione temporanea dal lavoro, durante il quale il dipendente mantiene il proprio posto ma interrompe la prestazione lavorativa per specifiche necessità personali, familiari o di salute. Il CCNL 2025 per i pubblici esercizi e la ristorazione disciplina in modo dettagliato questo istituto, stabilendo requisiti, tempistiche e condizioni per la sua fruizione.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i pubblici esercizi e la ristorazione del 2025 regola i rapporti lavorativi in diverse tipologie di attività del settore. La sua applicazione si estende a:
Questo contratto stabilisce le norme che regolano tutti gli aspetti del rapporto lavorativo: dall'inquadramento professionale e relativa retribuzione, all'orario di lavoro (ordinario, straordinario, notturno, festivo), dalla maturazione di ferie e permessi alla gestione di malattia e infortunio, fino a licenziamenti, dimissioni, premi, indennità, congedi e, naturalmente, aspettative.
L'aspettativa rappresenta un periodo di astensione dal lavoro che può essere sia retribuita che non retribuita, a seconda delle circostanze. Secondo quanto previsto dal CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione 2025, l'aspettativa retribuita è concessa solo in specifici casi:
È importante sottolineare che queste casistiche rappresentano le eccezioni, poiché nella maggior parte delle situazioni l'aspettativa è concessa senza retribuzione.
Il CCNL del settore ristorazione e pubblici esercizi prevede specifiche disposizioni per l'aspettativa in caso di problemi di salute. Ecco come funziona:
In caso di malattia, i dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per 180 giorni. Una volta esaurito questo periodo, possono richiedere un ulteriore periodo di aspettativa fino a 120 giorni. Questa estensione, definita "aspettativa generica", è soggetta ad alcune condizioni essenziali:
È fondamentale evidenziare che l'aspettativa per malattia prevista dal CCNL 2025 non prevede alcuna retribuzione e durante questo periodo non maturano gli istituti contrattuali come ferie, tredicesima o TFR.
Per attivare l'aspettativa per malattia, il dipendente deve seguire una procedura formale:
Al termine del periodo di aspettativa, se il lavoratore non è in grado di riprendere il servizio, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il CCNL 2025 per i pubblici esercizi e la ristorazione prevede tutele rafforzate per i dipendenti affetti da gravi patologie oncologiche. In questi casi, debitamente accertati da una commissione medica dell'ASL territorialmente competente, il periodo di comporto come funziona può essere prolungato anche oltre i 120 giorni standard.
Per ottenere questa proroga, il lavoratore deve:
Questa disposizione rappresenta una tutela importante per i lavoratori che affrontano patologie particolarmente gravi e che necessitano di periodi di cura e recupero più estesi.
Oltre all'aspettativa per malattia, il CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione 2025 prevede la possibilità di richiedere periodi di sospensione dal lavoro per esigenze personali o familiari.
I dipendenti possono richiedere un'aspettativa della durata massima di sei mesi per comprovate necessità personali e familiari. Questa tipologia di aspettativa è subordinata a un requisito di anzianità: il lavoratore deve aver maturato almeno quattro anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
Come per l'aspettativa per malattia, anche quella per motivi personali e familiari non prevede retribuzione e non comporta la maturazione di istituti contrattuali come ferie, permessi o tredicesima.
Per ottenere l'aspettativa per motivi personali o familiari, il dipendente deve:
Il datore di lavoro valuta la richiesta e, in caso di accoglimento, formalizza la concessione dell'aspettativa definendone durata e condizioni.
Durante il periodo di aspettativa, sia essa per malattia o per motivi personali, si verificano diverse conseguenze sul rapporto di lavoro:
Al termine del periodo di aspettativa, il lavoratore ha il diritto di rientrare nella stessa posizione occupata in precedenza, mantenendo livello e inquadramento professionale.