Il funzionamento dell'assicurazione unica per tutti i veicoli, la cosiddetta Rc auto familiare, si basa sull'applicazione della classe di merito più favorevole di uno dei componenti della famiglia a tutti i veicoli dello stesso nucleo.
Via libera alla possibilità di assicurare tutti i veicoli posseduti, dall'auto alla moto fino ad arrivare alle biciclette, con una sola polizza. Si tratta di una semplificazione burocratica perché significa per l'assicurato ricordare una sola scadenza e pagare una sola volta.
Tuttavia è bene sottolineare che questa formula non assicura il risparmio economico in tutte le circostanze. Lo permette solo a determinate condizioni e non è affatto scontato che il trend sia sempre al ribasso.
La ragione è molto semplice poiché fruire della stessa classe di merito non equivale ad avere lo stesso premio assicurativo in quanto il costo da sostenere tiene conto delle caratteristiche del contraente e dei mezzi, delle abitudini e delle differenti esigenze, come ad esempio il numero di chilometri percorsi oppure l'eventuale applicazioni di limiti alla guida. Approfondiamo quindi i dettagli d questa opzione:
Il funzionamento dell'assicurazione unica per tutti i veicoli, la cosiddetta Rc auto familiare, si basa sull'applicazione della classe di merito più favorevole di uno dei componenti della famiglia a tutti i veicoli dello stesso nucleo, anche in caso di rinnovo.
Per sottoscrivere un'assicurazione unica per tutti i veicoli è innanzitutto fondamentale che il veicolo dal quale ereditare la classe di merito deve essere assicurato e la polizza sia regolarmente attiva. In seconda battuta, tutti i mezzi devono essere intestati alla medesima persona o diverse se hanno la stessa residenza.
Dopodiché è indispensabile che auto, moto, biciclette siano intestati a una persona fisica o a una ditta individuale e non, ad esempio, a una società.
Altro passaggio fondamentale è che in caso di nuova polizza, il veicolo da assicurare deve essere di prima immatricolazione o un nuovo acquisto di veicolo usato. Infine, ma altrettanto importante, nel caso di rinnovo di polizza, sull'attestato di rischio non devono risultare sinistri.
Dal punto di vista pratico, per la sottoscrizione della polizza per tutti i veicoli posseduti occorre prestare alla propria compagnia di assicurazione il libretto di circolazione o il Documento unico di circolazione o il certificato di circolazione del mezzo da assicurare, completo di eventuale passaggio di proprietà.
Dopodiché le normative in vigore prevedono la presentazione di una dichiarazione di stabile convivenza tra i proprietari del veicolo già assicurato e quello da assicurare.
Al netto dell'acquisto di eventuali polizze aggiuntive, l'assicurazione unica per tutti i veicoli prevede una copertura minima nell'ambito della Rc auto.
Si tratta innanzitutto dei danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo e quindi della responsabilità civile dei trasportati ovvero i danni che possono involontariamente causare durante la circolazione. La responsabilità civile copre anche i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi.
Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall'assicurazione i soci a responsabilità illimitata, se l'assicurato è una società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Stessa cosa per i parenti e affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose.
Ma anche per il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
Rientrano infine nella stessa categoria pure il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose e naturalmente il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.