Secondo quanto previsto dalle regole in vigore, le spese di portineria e portinaio in condominio nel 2024 si dividono secondo il criterio usato per la divisione delle spese condominiali ordinarie in condominio, vale a dire in proporzione al valore millesimale di ogni unità immobiliare.
Come si dividono le spese di portineria e portinaio in condominio in base regole 2024? La portineria è un servizio offerto in diversi condomini e le funzioni del portiere sono diverse, da controllo e accoglienza di chi entra ed esce dal condominio, a ritiro e distribuzione della posta, a coordinamento dei piccoli lavori di manutenzione che vengono effettuati in condominio o nelle unità immobiliari dello stesso.
E sia le spese di portierato rientrano tra le spese condominiali, tra compenso al portiere e, in molti caso, alloggio adibito alla portineria.
Secondo quanto previsto dalle regole in vigore, le spese di portineria e portinaio in condominio nel 2024 si dividono secondo il criterio usato per la divisione delle spese condominiali ordinarie in condominio, vale a dire in proporzione al valore millesimale di ogni unità immobiliare.
Per legge, infatti, la divisione delle spese condominiali avviene in proporzione al valore della proprietà, cioè sulla base delle tabelle millesimali relative agli appartamenti e le spese per portinaio e portineria devono essere sempre pagate da tutti i condomini, perché la portineria è uno dei beni comuni del condominio.
Ciò significa che le spese di portierato devono essere pagate da tutti i condomini, a seconda dei millesimi di proprietà e non rientrano mai tra quelle che qualche condominio può evitare di pagare.
Secondo le leggi in vigore, è possibile non pagare le spese condominiali legittimamente se, infatti, alcuni condomini non possono usare il bene del condominio per cui si pagano le spese e non ne traggono alcuna utilità dall’uso del bene per ragioni strutturali, o se la spesa condominiale riguarda l’utilità di una singola proprietà esclusiva e l’intervento non serve uno o più condomini, e in questi casi per loro non sussiste obbligo di pagamento delle relative spese condominiali.
Per esempio, le spese per la manutenzione del terrazzo di copertura di un edificio condominiale spettano di solito a tutti i condomini, ma se il terrazzo di copertura è di proprietà privata le spese spettano al condomino che ha l'uso esclusivo nella misura di 1/3 della spesa, mentre i restanti 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell'edificio secondo i relativi millesimi di proprietà.
Rientrano nelle spese condominiali a carico di tutti i condomini, sempre, non solo le spese per il compenso al portiere ma anche le spese per l’alloggio del portiere. In moltissimi condomini, infatti, il portiere vive nel condominio dove lavora e, stando a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per portieri e custodi, l’alloggio deve essere fornito dal condominio, deve essere gratuito e rispettare specifiche condizioni per permettere a portiere e relativa famiglia di viverci in maniera agevole.
L’alloggio gratuito al portiere (e alla famiglia) è previsto dalla legge e non rappresenta un favore o una forma di compenso perché, per legge, l’alloggio gratuito al portiere non può mai sostituire il compenso dovuto al portiere.