Le spese condominiali che si possono detrarre nel 730 2025 consentono ai proprietari di immobili per alleggerire il proprio carico fiscale mediante il recupero parziale delle uscite straordinarie sostenute nel corso dell’anno precedente. Le recenti modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e dagli aggiornamenti normativi confermano l’importanza di conoscere in modo dettagliato quali tipologie di costi siano ammesse alla detrazione e quali invece rimangano escluse, con particolare attenzione agli adempimenti documentali e alle tempistiche da rispettare.
Cosa sono le spese condominiali detraibili e in quali casi spettano
Le detrazioni relative alle spese condominiali consistono in una riduzione sull’imposta IRPEF dovuta, riconosciuta quando sono stati effettuati interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico, sicurezza o riqualificazione strutturale sulle parti comuni dell’edificio. Si fa riferimento alle aree stabilite dall’art. 1117 del Codice Civile: fondazioni, tetti, scale, portoni, cortili, locali tecnici, impianti comuni, giardini e altre strutture a uso collettivo. Restano escluse dalle detrazioni tutte le attività di manutenzione ordinaria, come la pulizia delle scale, la sostituzione di lampadine o ascensori, fatta salva l’ipotesi in cui tali spese siano incluse nel contesto di interventi straordinari.
Le principali detrazioni ammesse nel modello 730/2025 includono:
- Ristrutturazioni edilizie (Bonus Ristrutturazione)
- Interventi di efficientamento energetico (Ecobonus)
- Miglioramento della sicurezza (Bonus Sicurezza e Sismabonus)
- Riqualificazione di aree verdi condominiali (Bonus Verde)
I benefici fiscali sono disciplinati dagli articoli 15 e 16-bis del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e da successive Leggi di Bilancio, nonché dal D.P.R. 380/2001. L’accesso alle agevolazioni è subordinato al corretto utilizzo della
documentazione fiscale e al pagamento tramite
bonifico parlante.
Tipologie di interventi ammessi alla detrazione
Gli interventi straordinari e di rilevante entità che permettono la detrazione si suddividono in queste categorie, secondo normativa vigente:
- Manutenzione straordinaria (ad es. rifacimento totale o parziale di coperture, facciate, consolidamenti, adeguamento strutturale);
- Restauro e risanamento conservativo (opere volte a recuperare l’efficienza dell’immobile mantenendone la struttura);
- Ristrutturazione edilizia (opere che trasformano parzialmente o totalmente le parti comuni);
- Interventi di efficientamento energetico (sostituzione infissi, realizzazione isolamento termico, installazione impianti fotovoltaici e solari);
- Interventi per la sicurezza e la prevenzione antisismica (applicazione del Sismabonus per diminuzione del rischio strutturale);
- Installazione dispositivi per la sicurezza (porte blindate, sistemi di videosorveglianza, vetri antisfondamento, impianti di allarme);
- Eliminazione delle barriere architettoniche (montascale, ascensori dedicati, rifacimento accessi);
- Spese di bonifica (es. rimozione amianto, prevenzione degli infortuni domestici, adeguamento impianti);
- Riqualificazione e sistemazione a verde su aree comuni (giardini, terrazze, coperture verdi, impianti di irrigazione).
Riferimenti normativi:
Agenzia delle Entrate - Parti condominiali, art. 3 D.P.R. 380/2001, art. 1117 c.c., art. 16-bis TUIR.
Le spese escluse dalla detrazione, manutenzione ordinaria e altri casi
Non rientrano fra le detrazioni le spese di manutenzione ordinaria, come:
- Pulizia delle scale
- Sostituzione di lampadine o piccole riparazioni periodiche
- Consumo energia elettrica nelle parti comuni
- Manutenzione dell’ascensore ove non connessa a interventi strutturali
Eccezioni sono possibili solo quando tali spese sono comprese in lavori straordinari più ampi e deliberati dall’assemblea condominiale.
Documentazione e procedure per ottenere le detrazioni
Per beneficiare delle detrazioni condominiali nel modello 730/2025, il contribuente deve controllare che siano rispettate tutte le condizioni richieste:
- Pagamento tramite bonifico parlante, con chiara indicazione della causale, codice fiscale beneficiario e partita IVA del fornitore.
- L’amministratore di condominio trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2025, i dati delle quote di spesa attribuite ai singoli condomini.
- Conservazione per almeno 10 anni della documentazione relativa: certificazione amministratore (con riparto e quota imputabile), delibere assembleari, fatture, ricevute dei bonifici, eventuali comunicazioni Enea per Ecobonus e Superbonus.
- Inserimento della spesa detraibile nel Quadro E, Sezione III del modello 730/2025, ai righi da E41 a E43, con indicazione del codice fiscale del beneficiario e del codice intervento fornito dall’Agenzia delle Entrate.
- Per condomini senza amministratore (condomini minimi), ogni singolo condomino gestisce autonomamente la documentazione e le comunicazioni fiscali.
La fruizione della detrazione è consentita solo se la quota imputata al condomino è stata saldata entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Chi ha diritto alla detrazione: casi particolari e soggetti beneficiari
La detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa ed è titolare di un diritto reale sull’immobile: proprietario, nudo proprietario, titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie, familiare convivente, componente dell’unione civile o convivente more uxorio, locatario e comodatario. L’importante è che la quota venga effettivamente pagata e sia riportata nella certificazione rilasciata dall’amministratore.
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