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Contratto amministratori di condominio 2025 stipendi, livelli, ferie, malattia, dimissioni e licenziamento

Livelli di inquadramento e relativi stipendi, giorni di ferie a lavoro, regole per malattia: quali sono le norme previste dal contratto amministratori di condominio

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto amministratori di condominio 2

Il contratto amministratori di condominio è l'accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti lavorativi per i dipendenti operanti nel settore della gestione condominiale. Analizziamo in dettaglio cosa prevede il CCNL amministratori di condominio 2025 relativamente a inquadramenti professionali, compensi, assenze giustificate e cessazione del rapporto di lavoro.

Livelli di inquadramento e retribuzioni nel CCNL amministratori di condominio 2025

La struttura retributiva del CCNL per dipendenti da amministratori di condominio 2025 si articola in 7 livelli di inquadramento, ciascuno con specifiche mansioni e responsabilità crescenti. A ogni livello corrisponde una retribuzione mensile differenziata secondo il seguente schema:

  • Livello Q (Quadro): 1.975,20 euro
  • Livello 1: 1.830,02 euro
  • Livello 2: 1.650,54 euro
  • Livello 3: 1.483,49 euro
  • Livello 4: 1.350,68 euro
  • Livello 5: 1.268,61 euro
  • Livello 6: 1.190,12 euro
  • Livello 7: 1.091,43 euro

Questi importi rappresentano la paga base mensile, alla quale possono aggiungersi ulteriori elementi retributivi come indennità specifiche, scatti di anzianità o premi di produttività eventualmente concordati a livello aziendale.

Mensilità aggiuntive previste dal contratto

Oltre allo stipendio mensile ordinario, il CCNL degli amministratori di condominio 2025 prevede l'erogazione della tredicesima mensilità, generalmente corrisposta nel mese di dicembre. L'importo della tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione normale, esclusi gli assegni familiari.

In caso di inizio o cessazione del rapporto lavorativo durante l'anno solare, il collaboratore ha diritto a ricevere tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati presso lo studio professionale.

Regolamentazione delle ferie nel settore amministrazione condominiale

Il diritto alle ferie rappresenta un elemento fondamentale del rapporto di lavoro, garantito dalla normativa italiana e specificatamente regolamentato anche nel CCNL amministratori di condominio 2025.

Il dipendente che svolge un orario medio di lavoro di 40 ore settimanali matura mensilmente 13,33 ore di ferie, che nell'arco dell'anno corrispondono a 28 giorni complessivi, equivalenti a 4 settimane di calendario.

Nel settore dell'amministrazione condominiale, come in tutti gli altri ambiti lavorativi, le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore e non possono essere monetizzate attraverso un'indennità sostitutiva, salvo nei casi di cessazione del rapporto di lavoro quando non sia stato possibile fruirne completamente.

La pianificazione del periodo feriale deve tenere conto sia delle esigenze organizzative dello studio professionale sia delle necessità di riposo del lavoratore, favorendo ove possibile la continuità del periodo di godimento per garantire un effettivo recupero psicofisico.

Gestione della malattia secondo il CCNL amministratori di condominio

In caso di assenza per motivi di salute, il dipendente con contratto nel settore dell'amministrazione condominiale deve seguire una precisa procedura per garantire la corretta gestione dell'evento morboso.

Comunicazione e certificazione dell'assenza per malattia

L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al datore di lavoro, prima dell'inizio del turno lavorativo. In situazioni eccezionali, la comunicazione può essere effettuata entro le prime 4 ore dall'inizio o dalla continuazione dell'assenza.

Oltre alla comunicazione verbale, il lavoratore è tenuto a inviare la certificazione medica entro il giorno successivo all'inizio o alla prosecuzione dell'assenza. La mancata osservanza di questi adempimenti comporta che l'assenza venga considerata ingiustificata, con conseguenti decurtazioni retributive ed eventuali provvedimenti disciplinari.

Trattamento economico durante la malattia

Durante il periodo di malattia, il CCNL 2025 per i dipendenti da amministratori di condominio garantisce al lavoratore:

  • 100% della retribuzione di fatto per i primi 3 giorni (periodo di carenza)
  • 85% della retribuzione di fatto dal quarto al ventesimo giorno
  • 100% della retribuzione di fatto dal ventunesimo giorno in poi, in modo che al dipendente spetti lo stesso netto che avrebbe percepito lavorando

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS, recuperandole successivamente attraverso il sistema di conguaglio contributivo.

Conservazione del posto di lavoro

In caso di malattia, il contratto prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro per 180 giorni. Questo periodo, denominato "comporto", rappresenta la durata massima entro la quale il lavoratore malato non può essere licenziato per cause connesse alla sua assenza per motivi di salute.

Per patologie particolarmente gravi o che richiedano terapie salvavita, il CCNL può prevedere periodi di comporto più lunghi o frazionati.

Dimissioni e licenziamento nel contratto amministratori di condominio

Il rapporto di lavoro tra amministratore di condominio e dipendenti può cessare per diverse ragioni, sia per volontà del lavoratore (dimissioni) sia per decisione del datore di lavoro (licenziamento).

Preavviso e termini di cessazione

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, entrambe le parti sono tenute a rispettare un periodo di preavviso, la cui durata varia in base al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio del lavoratore:

  • Fino a 4 mesi per il Livello Q (Quadro)
  • Periodi decrescenti per i livelli inferiori
  • Minimo 20 giorni per il Livello 7

La comunicazione di preavviso deve essere presentata in forma scritta, tipicamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, tramite le modalità telematiche previste dalla normativa vigente.

Indennità sostitutiva del preavviso

Qualora una delle parti non rispetti il termine di preavviso stabilito, è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso non lavorato. Tale indennità comprende anche i ratei di tredicesima mensilità e altri elementi retributivi differiti.

In caso di dimissioni del lavoratore, è importante ricordare che dal 2016 le stesse devono essere presentate in modalità telematica secondo la procedura stabilita dal Ministero del Lavoro, pena l'inefficacia dell'atto di recesso.

Risoluzione consensuale e altre forme di cessazione

Oltre alle dimissioni e al licenziamento, il rapporto di lavoro può cessare anche per risoluzione consensuale, quando entrambe le parti concordano sulla conclusione del rapporto, o per scadenza del termine nel caso di contratti a tempo determinato.

In tutte queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore le competenze di fine rapporto, comprensive del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle eventuali indennità per ferie e permessi non goduti.

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