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Contratto di apprendistato, gli obblighi per il datore di lavoro e azienda

L'apprendistato rappresenta un rapporto di lavoro speciale con precisi obblighi per l'azienda. Adempimenti formativi, normativi ed economici

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto di apprendistato, gli obblighi

Il contratto di apprendistato costituisce una formula occupazionale strategica che favorisce l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, offrendo loro la possibilità di acquisire competenze professionali specifiche attraverso un'esperienza formativa sul campo. Per garantire l'efficacia di questo strumento contrattuale e la sua conformità normativa, è essenziale che il datore di lavoro e l'azienda conoscano e rispettino una serie di obblighi e responsabilità ben definiti.

Le tipologie di contratto di apprendistato e i destinatari

La normativa italiana, disciplinata principalmente dal D.Lgs. 81/2015, prevede tre tipologie principali di apprendistato, ciascuna con caratteristiche e destinatari specifici:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: rivolto a giovani tra i 15 e i 25 anni, consente di combinare formazione scolastica e aziendale per conseguire un diploma professionalizzante. La durata massima è di tre anni (quattro nel caso di diploma professionale quadriennale).
  • Apprendistato professionalizzante: destinato a lavoratori tra i 18 e i 29 anni (dai 17 anni per chi possiede una qualifica professionale), mira all'acquisizione di competenze specifiche per una determinata mansione aziendale. La durata non può superare i tre anni o cinque per le figure professionali dell'artigianato.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca: progettato per giovani tra i 18 e i 29 anni o per percettori di specifici sussidi senza limiti di età, ha l'obiettivo di conseguire titoli universitari, certificazioni tecniche o di svolgere attività di ricerca.

È importante sottolineare che, a seguito delle evoluzioni normative, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

Diritti e tutele dell'apprendista

L'apprendista gode di tutte le tutele previste per i lavoratori dipendenti, tra cui:

  • Assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali
  • Assicurazione contro le malattie
  • Copertura previdenziale per invalidità e vecchiaia
  • Tutele per maternità e paternità
  • Assegno familiare
  • Accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di disoccupazione
  • Cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali

Obblighi formativi del datore di lavoro

L'elemento che contraddistingue il contratto di apprendistato è l'aspetto formativo, che rappresenta un obbligo imprescindibile per il datore di lavoro. La formazione si articola in due componenti:

  • Formazione professionalizzante o tecnico-specialistica: svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è finalizzata all'acquisizione delle competenze specifiche legate alla mansione. La durata e le modalità sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
  • Formazione di base e trasversale: finalizzata all'acquisizione di competenze generali applicabili in diversi contesti lavorativi, è disciplinata dalle Regioni e non può superare le 120 ore complessive nel triennio.

Il datore di lavoro deve garantire che l'apprendista riceva entrambe le tipologie di formazione, documentando adeguatamente il percorso formativo. La violazione di questi obblighi può comportare sanzioni significative, inclusa la trasformazione del contratto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente perdita degli sgravi contributivi.

Piano Formativo Individuale e ruolo del tutor aziendale

Ogni contratto di apprendistato deve essere accompagnato da un Piano Formativo Individuale (PFI), documento che delinea il percorso di apprendimento del lavoratore. Il PFI deve includere:

  • Obiettivi formativi
  • Contenuti della formazione
  • Modalità di erogazione
  • Tempistiche
  • Articolazione tra formazione interna ed esterna all'azienda

Il piano può essere redatto in forma sintetica e può basarsi su moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Un altro obbligo fondamentale è la nomina di un tutor o referente aziendale, figura responsabile di:

  • Affiancare l'apprendista durante il percorso formativo
  • Trasmettere le competenze pratiche necessarie
  • Facilitare l'integrazione tra formazione esterna e interna
  • Verificare l'effettivo apprendimento
  • Monitorare il rispetto del piano formativo

Il tutor deve possedere formazione e competenze adeguate secondo quanto previsto dalla normativa regionale o dalla contrattazione collettiva. Questa figura svolge un ruolo determinante nel garantire la qualità del percorso formativo e il corretto inserimento dell'apprendista nel contesto lavorativo.

Registrazione e certificazione delle competenze

Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale acquisita dall'apprendista. Questa registrazione deve avvenire su un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005, o più recentemente nel fascicolo elettronico del lavoratore.

Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro deve:

  • Attestare le competenze professionali acquisite dall'apprendista
  • Comunicare l'avvenuta formazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego
  • Rilasciare copia dell'attestazione al lavoratore

Questa certificazione dimostra l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dell'azienda e dell'apprendista, e rappresenta un documento importante per il percorso professionale futuro del lavoratore.

Vincoli sul numero di apprendisti assumibili

La normativa impone precisi limiti numerici per l'assunzione di apprendisti, al fine di garantire un adeguato rapporto tra questi e i lavoratori qualificati che possono supportarne la formazione:

  • Per i datori di lavoro con un massimo di 10 dipendenti, il rapporto apprendisti-lavoratori qualificati non può superare 1:1 (ovvero 100%)
  • Per le aziende con più di 10 dipendenti, è possibile assumere fino a 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (rapporto di 3:2)
  • Se l'azienda non ha lavoratori qualificati o ne ha meno di tre, può comunque assumere fino a 3 apprendisti

Per le imprese artigiane si applicano le disposizioni specifiche previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Inoltre, per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo formativo, di almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti.

Obblighi retributivi e inquadramento contrattuale

Il datore di lavoro deve rispettare specifici obblighi retributivi nei confronti dell'apprendista:

  • È vietata la retribuzione a cottimo
  • È possibile inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante in base al CCNL di riferimento, oppure stabilire la retribuzione in misura percentuale e graduale all'anzianità di servizio
  • La retribuzione deve essere conforme ai livelli previsti dal CCNL applicato

In generale, la retribuzione dell'apprendista aumenta progressivamente durante il periodo di apprendistato. Tipicamente, un apprendista può ricevere il 70% della retribuzione prevista il primo anno, l'80% il secondo anno e il 90% il terzo anno, fino a raggiungere la retribuzione piena al termine del percorso formativo.

È importante sottolineare che l'apprendista è un dipendente, eccetto per la retribuzione ridotta, gode degli stessi diritti di qualsiasi lavoratore dipendente, inclusi ferie, permessi, assicurazione INAIL, versamenti contributivi INPS e tutte le altre tutele previste dalla normativa sul lavoro.

Sanzioni per inadempimento degli obblighi formativi

In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione, di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, sono previste sanzioni specifiche:

  • Il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell'apprendistato
  • Tale differenza viene maggiorata del 100%
  • Oltre alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015

In seguito a visite ispettive, qualora vengano riscontrati inadempimenti negli obblighi formativi, l'ispettorato del lavoro può adottare un provvedimento di disposizione che assegna al datore di lavoro un termine per mettersi in regola. Se l'inadempienza è riscontrata nel primo anno o se l'apprendista ha ricevuto una parte significativa della formazione prevista, il datore di lavoro può ricevere una disposizione per recuperare le ore mancanti.