Con il rinnovo del Contratto Industria Alimentare Ccnl 2024 sono state previste specifiche novità per chi e come può usufruire dei congedi parentali, per i contratti a tempo determinato nonché per il lavoro su turni.
Quali sono le novità del Contratto Industria Alimentare Ccnl 2024? E’ stata conclusa lo scorso maggio la trattativa per il rinnovo del Contratto Industria Alimentare Ccnl 2024-2027 con nuove disposizioni specifiche per gli addetti all'industria olearia e alimentare.
Il testo ufficiale del rinnovo del Contratto Industria Alimentare Ccnl 2024 prevede modifiche per i congedi parentali.
Le novità approvate prevedono innanzitutto l’affidamento della gestione dell'integrazione dell'indennità a sostegno della maternità per il periodo di astensione facoltativa all'ente bilaterale di settore (EBS).
Inoltre, ai genitori, anche adottivi, di figli minori con disabilità in situazione di gravità accertata dalla Legge 104, possono fruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Al lavoratore potranno essere concessi anche permessi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili per l'inserimento all'asilo nido del figlio di età inferiore a 4 anni.
Sono state decise novità anche per i congedi per la malattia del figlio: in questo caso, i genitori, alternativamente, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per la malattia di ogni figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni, nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno (di cui uno retribuito e i restanti non retribuiti), fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere.
Con il rinnovo del Contratto Industria Alimentare 2024 è stata modificata anche la disciplina dei contratti a termine.
Stando a quanto stabilito, infatti, il contratto a tempo determinato, non in somministrazione, può avere una durata superiore a 12 mesi fino al completamento dei progetti.
In ogni caso, in tutte le ipotesi di contratto a tempo determinato, la durata massima è fissata in 24 mesi, con le esclusioni previste dalla legge e salvo eventuali deroghe previste dalla contrattazione collettiva.
L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale può essere anticipata fino a 2 mesi prima dell’inizio del congedo.
Inoltre, il numero massimo di contratti a termine che possono essere stipulati è pari al 25% da calcolarsi sulla base dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa al primo gennaio dell'anno di assunzione o, nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Fa eccezione il lavoro stagionale.
Dal primo gennaio 2026 sono state previste ulteriori 4 ore di riduzione oraria per:
Ulteriori 4 ore saranno poi riconosciute a partire dal primo gennaio 2027.