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Contratto Vetro Industria CCNL 2025 stipendi e livelli, tredicesima, ferie, malattia

Come cambiano gli stipendi dei dipendenti con contratto Vetro-Industria in base a livelli di inquadramento e anche le ferie: regole in vigore CCNL 2025

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto Vetro Industria CCNL 2025 stip

Il contratto Vetro-Industria CCNL 2025 regola i rapporti lavorativi tra le aziende del settore vetrario e i loro dipendenti. Questo accordo collettivo si applica a vari ambiti produttivi: dalla produzione di vetro a macchina, a mano o a soffio, alla decorazione, lavorazione e posa in opera di vetri, cristalli e specchi. Comprende inoltre la fabbricazione di apparecchiature per uso scientifico e sanitario, articoli in vetro per addobbi, e la trasformazione di lastre in vetro temperato, accoppiato o stratificato. Il CCNL 2025 disciplina anche i rapporti di lavoro nelle aziende che producono lampade elettriche, display e quarzi pilota. Approfondiamo gli aspetti principali di questo contratto collettivo nazionale del lavoro.

Struttura e ambito di applicazione del CCNL Vetro-Industria 2025

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'industria del vetro copre un settore estremamente variegato e specializzato. Le disposizioni contenute in questo accordo si applicano a numerose attività produttive che spaziano dalla produzione tradizionale a quella ad alta tecnologia.

Tra le aziende soggette a questo CCNL troviamo:

  • Produttori di vetro piano e cavo a macchina, a mano o a soffio
  • Aziende che decorano, lavorano e installano vetri e cristalli
  • Produttori di apparecchiature scientifiche e sanitarie in vetro
  • Fabbricanti di articoli in vetro per addobbi e ornamenti
  • Aziende che trasformano lastre di vetro in prodotti temperati o stratificati
  • Produttori di lampade elettriche, display e componenti elettronici in vetro

Questo contratto rappresenta uno strumento fondamentale per regolamentare i diritti e i doveri delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro, garantendo tutele appropriate per i lavoratori e condizioni di competitività per le imprese del settore.

Livelli di inquadramento e retribuzione nel CCNL Vetro-Industria 2025

Come ogni contratto collettivo nazionale, il CCNL Vetro-Industria 2025 prevede diverse categorie di inquadramento professionale, ciascuna corrispondente a specifiche mansioni e responsabilità assegnate ai dipendenti. Ad ogni livello corrisponde una diversa retribuzione mensile lorda, strutturata secondo una scala gerarchica che riflette la complessità del ruolo e le competenze richieste.

Ecco gli importi retributivi mensili previsti dal contratto per ciascun livello:

  • Livello 8A: 2.650,43 euro
  • Livello 8: 2.591,02 euro
  • Livello 7: 2.311,95 euro
  • Livello 6A: 2.127,51 euro
  • Livello 6: 2.087,89 euro
  • Livello 5A: 2.036,94 euro
  • Livello 5: 1.986,56 euro
  • Livello 4: 1.855,25 euro
  • Livello 3: 1.764,75 euro
  • Livello 2: 1.635,21 euro
  • Livello 1: 1.518,10 euro

Questi importi rappresentano la retribuzione base mensile lorda e possono essere integrati da altri elementi retributivi come indennità specifiche, premi di produzione o superminimi individuali, a seconda degli accordi aziendali o individuali.

Corrispondenza tra livelli e mansioni

I livelli retributivi del CCNL Vetro-Industria corrispondono a diverse qualifiche professionali:

  • I livelli 7 e 8 sono generalmente riservati a quadri e dirigenti con responsabilità gestionali
  • I livelli 5 e 6 comprendono impiegati di concetto e tecnici specializzati con competenze avanzate
  • I livelli 3 e 4 includono operai specializzati e impiegati amministrativi
  • I livelli 1 e 2 sono assegnati a operai comuni e manovali con mansioni più semplici

Tredicesima mensilità nel CCNL Vetro-Industria 2025

I lavoratori assunti con il CCNL Vetro-Industria 2025 hanno diritto alla tredicesima mensilità, un elemento retributivo importante che integra la retribuzione annuale. Questa mensilità aggiuntiva, come previsto dall'accordo collettivo, può essere frazionata in dodicesimi in caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.

Quando il rapporto lavorativo termina durante l'anno, il calcolo dei dodicesimi della tredicesima viene effettuato sulla base della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro. Un aspetto importante da considerare è che le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono calcolate come mese intero, garantendo così un trattamento equo per il lavoratore.

La tredicesima mensilità rappresenta un diritto acquisito per i lavoratori del settore e viene generalmente erogata nel mese di dicembre, in prossimità delle festività natalizie, contribuendo a sostenere le spese aggiuntive che caratterizzano questo periodo dell'anno.

Modalità di calcolo e periodo di riferimento

Il periodo di riferimento per il calcolo della tredicesima mensilità va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'importo corrisponde a una mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore e include:

  • Paga base
  • Indennità di contingenza
  • Eventuali scatti di anzianità
  • Altri elementi fissi della retribuzione

Alcuni periodi di assenza, come la malattia nei limiti del periodo di comporto o la maternità, sono considerati utili ai fini del calcolo della tredicesima, mentre altri, come le assenze ingiustificate, comportano una riduzione proporzionale dell'importo.

Diritto alle ferie nel CCNL Vetro-Industria 2025

Il contratto Vetro-Industria 2025 stabilisce con precisione il diritto alle ferie annuali retribuite, che varia in base all'anzianità di servizio del lavoratore. Questo sistema progressivo premia la fedeltà aziendale, incrementando gradualmente i giorni di riposo a disposizione dei dipendenti con maggiore esperienza nel settore.

Ecco la scala dei giorni di ferie in relazione all'anzianità di servizio:

  • 20 giorni lavorativi per anzianità fino a 4 anni compiuti
  • 21 giorni lavorativi per anzianità oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti
  • 22 giorni lavorativi per anzianità oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti
  • 24 giorni lavorativi per anzianità oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti
  • 25 giorni lavorativi per anzianità oltre 19 anni compiuti

Una categoria particolare è rappresentata dai lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, che beneficiano di 3 giorni aggiuntivi di ferie all'anno, fino a un massimo di 28 giorni lavorativi complessivi. Questa integrazione riconosce il maggiore stress psicofisico derivante dal lavoro a turni in un settore tecnicamente complesso.

Principi per la fruizione delle ferie

Il CCNL ribadisce che le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile che deve essere effettivamente goduto dal lavoratore. La monetizzazione del periodo di riposo non è consentita, tranne nel caso di cessazione del rapporto di lavoro quando il dipendente non ha potuto usufruire di tutte le ferie maturate.

La pianificazione delle ferie deve tenere conto:

  • Delle esigenze produttive e organizzative dell'azienda
  • Delle preferenze espresse dai lavoratori
  • Del principio di fruizione continuativa per almeno due settimane

È importante ricordare che il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire la fruizione delle ferie entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, in conformità con la normativa vigente in materia.

Gestione della malattia nel CCNL Vetro-Industria 2025

In caso di malattia, i lavoratori con contratto Vetro-Industria 2025 sono tenuti a rispettare precise procedure di comunicazione e certificazione. Il dipendente deve informare tempestivamente l'azienda della propria assenza, preferibilmente prima dell'inizio dell'orario di lavoro, e ha l'obbligo di consegnare o trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno dall'inizio dell'assenza.

L'azienda, dal canto suo, ha la facoltà di verificare lo stato di malattia del lavoratore attraverso le visite mediche di controllo effettuate dagli enti preposti. Il dipendente deve quindi rendersi disponibile presso il domicilio indicato nel certificato durante le fasce orarie di reperibilità, che sono:

  • Dalle 10:00 alle 12:00
  • Dalle 17:00 alle 19:00

La mancata comunicazione dell'assenza o l'irreperibilità durante le fasce di controllo può comportare conseguenze disciplinari, fino alla possibile risoluzione del rapporto di lavoro nei casi più gravi o reiterati.

Conservazione del posto di lavoro

Durante il periodo di malattia, il CCNL garantisce al lavoratore la conservazione del posto per un periodo che varia in base all'anzianità di servizio maturata prima dell'evento:

  • 9 mesi per anzianità fino a 3 anni compiuti
  • 12 mesi per anzianità oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti
  • 16 mesi per anzianità oltre 6 anni

Se l'azienda decide di risolvere il rapporto dopo il superamento del periodo di comporto, deve corrispondere al lavoratore il trattamento completo previsto per il licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Trattamento economico durante la malattia

Il CCNL Vetro-Industria 2025 prevede un trattamento economico differenziato durante i periodi di malattia, che varia in base all'anzianità di servizio del dipendente:

Per i lavoratori con anzianità fino a 3 anni compiuti:

  • 100% della retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo
  • 70% della retribuzione per i 2 mesi e mezzo successivi
  • 50% della retribuzione per i restanti 3 mesi

Per i lavoratori con anzianità oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti:

  • 100% della retribuzione per i primi 5 mesi
  • 70% della retribuzione per il successivo mese e mezzo
  • 50% della retribuzione per i restanti 5 mesi e mezzo

Per i lavoratori con anzianità oltre 6 anni:

  • 100% della retribuzione per i primi 8 mesi
  • 50% della retribuzione per i restanti 8 mesi

Malattia durante le ferie

Un aspetto importante del CCNL riguarda l'interruzione delle ferie a causa di malattia. Se adeguatamente comunicata e certificata, la malattia può sospendere il decorso delle ferie in due specifiche circostanze:

  • Quando comporta il ricovero ospedaliero, per tutta la durata della degenza
  • Quando ha una durata superiore a 8 giorni consecutivi, incluso l'eventuale ricovero

Questa tutela garantisce che il lavoratore possa effettivamente godere del periodo di riposo previsto, recuperando i giorni di ferie, permessi, malattia non fruiti a causa della malattia in un momento successivo.

Preavviso e risoluzione del rapporto di lavoro

Il CCNL Vetro-Industria 2025 regola con precisione anche le modalità di cessazione del rapporto di lavoro, stabilendo i periodi di preavviso che devono essere rispettati sia dal datore di lavoro che dal dipendente in caso di risoluzione del contratto.

La durata del preavviso varia in base al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio, con periodi che generalmente oscillano tra:

  • 15 giorni per gli operai con limitata anzianità
  • 1 mese per gli impiegati di livello inferiore
  • 2 mesi per gli impiegati di concetto
  • 3 mesi per i quadri e i livelli superiori

In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, la parte che risolve il rapporto è tenuta a corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato.

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