I contributi figurativi per malattia e infortuni Inail sono uno strumento essenziale di tutela previdenziale per i lavoratori, garantendo il riconoscimento di periodi di assenza per cause sanitarie ai fini del diritto e della misura della pensione. Grazie a questa particolare forma di contribuzione, i periodi non lavorati a causa di malattia certificata o infortuni sul lavoro non producono una penalizzazione nel calcolo della futura prestazione pensionistica.
Le recenti modifiche normative e le pronunce giurisprudenziali incidono notevolmente sull’applicazione e il riconoscimento di questi contributi, con effetti diretti sia sui requisiti contributivi sia sull’importo finale della pensione Inps o Inail.
I contributi figurativi sono contributi previdenziali accreditati gratuitamente dall’Inps senza un versamento effettivo da parte del lavoratore o del datore di lavoro. Questa copertura assicurativa garantisce la continuità contributiva nei periodi in cui l’attività lavorativa è sospesa o ridotta, a causa di eventi come malattia, infortunio professionale riconosciuto dall’Inail, cassa integrazione, mobilità o altre cause espressamente previste dalla normativa. Tali periodi sono rilevanti sia per acquisire il diritto al trattamento pensionistico sia per determinarne l’importo, con modalità che variano in base al sistema di calcolo applicato (retributivo, contributivo o misto).
Specificamente, ai fini della pensione finale Inail e di tutte le pensioni erogate dall’Inps, risultano accreditabili:
Per garantire un corretto riconoscimento dei contributi, devono sussistere specifici requisiti e modalità di attestazione, illustrati nei paragrafi successivi.
L’accredito dei contributi figurativi per malattia e infortuni prevede alcuni requisiti indispensabili:
Per il 2025 resta in vigore il limite massimo di 22 mesi (pari a 96 settimane) nell’arco dell’intera vita assicurativa per il riconoscimento dei contributi figurativi relativi a malattia e infortuni Inail, salvo l’eccezione recente prevista in caso di inabilità permanente e totale dovuta a infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso, il lavoratore può beneficiare di una valutazione dei periodi eccedenti i 22 mesi, qualora rinunci alla pensione di inabilità in favore del solo accredito figurativo (ai sensi dell’art. 45 L. 183/2010 e successivi aggiornamenti).
Da segnalare che le ultime sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che, per la pensione anticipata, i periodi di contribuzione figurativa non devono più essere sottratti dai 42 anni e 10 mesi di contribuzione richiesta (41 anni e 10 mesi per le donne), superando così una restrizione che aveva inciso negativamente sui lavoratori con carriere segnate da assenze prolungate per malattia o infortunio.
La valorizzazione dei contributi figurativi segue regole specifiche in base al sistema previdenziale di appartenenza. In regime retributivo, questi contributi incidono sull’anzianità contributiva ma solo se associati a retribuzione figurativa incidono anche sull’imponibile pensionistico. In regime contributivo, vengono valorizzati secondo aliquote e retribuzioni convenzionali definite annualmente dall’INPS. Il valore retributivo è determinato in rapporto alla durata e alle modalità di percezione della retribuzione nell’anno di riferimento, secondo le indicazioni dell’INPS.
Sistema | Impatto dei contributi figurativi |
Retributivo | Valorizzati solo per l’anzianità e, se coperti da retribuzione, per la misura della pensione |
Contributivo | Contributi figurativi calcolati su retribuzione convenzionale: si valuta il montante contributivo virtuale |
Misto | Calcolo conforme alle regole di ciascun periodo maturato |
La valorizzazione è piena per i periodi di malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione, gravidanza indennizzata, mentre per i periodi di assenza non indennizzata, disoccupazione, maternità facoltativa e altre interruzioni similari, la valorizzazione può essere parziale o esclusa dal calcolo della quota retributiva della pensione.
L’accredito dei contributi figurativi avviene in modo automatico nei casi coperti da indennità (es. malattia indennizzata durante rapporto “attivo”). Nei casi di assenza non coperta da indennità è necessaria una richiesta formale all’INPS, con presentazione di:
Per le pratiche di pensionamento, in aggiunta ai documenti specifici per il riconoscimento dei periodi figurativi, sono generalmente richiesti:
copia di un documento d’identità valido, codice fiscale, certificazioni di stato civile e familiare, documentazione su cessazione attività lavorativa e, ove necessario, estratto contributivo aggiornato. Un patrimonio documentale accurato velocizza le tempistiche di istruttoria e consente una corretta valorizzazione delle settimane figurative ai fini pensionistici per il 2025.
Sul piano pratico, i periodi di malattia superiore a 7 giorni e infortuni Inail riconosciuti figurativamente:
Esiste un limite massimo per la valorazione di 96 settimane nell’intera carriera lavorativa, fatta eccezione in presenza di inabilità permanente determinata da infortunio, come previsto dalla normativa vigente. L’uso di simulatori pensionistici INPS è consigliato per verificare la corretta ricostruzione contributiva e valutare l’impatto reale dei periodi figurativi su diritto e misura della pensione.
Supponiamo che un lavoratore, nel 2025, abbia avuto 10 settimane di assenza per infortunio sul lavoro indennizzato da INAIL. Se la sua retribuzione media annua ammonta a €28.000 e l’aliquota contributiva di riferimento è il 33%, il montante figurativo riconosciuto sarà dato da:
Retribuzione settimanale: €28.000 / 52 = €538,46
Contributo figurativo annuo: €538,46 x 10 x 33% = €1.777,92
Questo importo verrà aggiunto al montante contributivo individuale e, rivalutato secondo le regole INPS, impatterà sulla quota contributiva della pensione futura.
Non tutti i contributi figurativi sono sempre cumulabili o compatibili con altre prestazioni:
• I contributi da malattia non sono utili nei 35 anni di “contribuzione effettiva” richiesti per la pensione anticipata se il lavoratore si trova nel sistema misto (con deroga a seguito delle più recenti sentenze);
• In regime di pensione d’invalidità, la corresponsione della rendita vitalizia Inail per lo stesso evento non è cumulabile con la pensione d’inabilità Inps fino a concorrenza della rendita stessa, come previsto dall’art. 1, comma 43 Legge 335/1995;
• Per i superstiti, dalla decorrenza del luglio 2000, è possibile cumulare rendita Inail e pensione indiretta o di reversibilità secondo la normativa aggiornata.
È fondamentale valutare la posizione contributiva, soprattutto in presenza di periodi sovrapposti tra i diversi enti (INPS e INAIL) e rivolgersi a professionisti o Patronati per l’assistenza dedicata nella scelta più vantaggiosa..
Per una verifica tempestiva e puntuale della propria situazione contributiva, l’INPS mette a disposizione il servizio online “Estratto conto previdenziale” accessibile tramite SPID, CIE o CNS. Il sistema permette di visualizzare i contributi effettivi e figurativi riconosciuti anno per anno e di simulare tramite “La mia pensione futura” l’impatto delle settimane non lavorate sulla futura prestazione, al fine di pianificare il proprio futuro previdenziale e adottare eventuali rimedi in tempo utile.