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Cosa fare in caso di uso abusivo del pianerottolo in condominio. Regole e soluzioni legali

Quando si configura un uso abusivo del pianerottolo in condominio e quali sono le regole da rispettare per evitare problemi : cosa prevede la normativa in vigore

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Cosa fare in caso di uso abusivo del pia

La gestione degli spazi comuni rappresenta una delle tematiche più rilevanti nella convivenza condominiale. Il pianerottolo, spesso percepito come un semplice luogo di transito, è invece una porzione significativa delle aree condivise, la cui organizzazione influisce in maniera diretta su sicurezza, decoro e qualità della vita dei residenti.

Inquadramento normativo: proprietà comune e limiti d'uso del pianerottolo

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il pianerottolo rientra  tra le parti comuni dell’edificio condominiale ed è riconosciuto a ciascun condomino il diritto di utilizzarla secondo i principi fissati dal Codice Civile, secondo cui ognuno in condominio può avvalersi della cosa comune, purché ciò non ne alteri la destinazione e non ostacoli l’analogo diritto degli altri partecipanti. E', quindi, possibile per legge per tutti usare le parti comuni in condominio a patto di:

  • Non alterare la destinazione: il pianerottolo deve restare un’area di transito e accesso agli appartamenti e alle scale. Qualsiasi modifica che ne cambi l’utilità primaria è suscettibile di essere qualificata come uso illegittimo.
  • Non pregiudicare gli altri: ogni uso deve consentire agli altri condomini di fruire dello spazio in egual misura, senza limitazioni, ostacoli o pericoli.

Se un condomino intende apportare cambiamenti quali l’apertura di una seconda porta sul pianerottolo, la normativa consente modifiche purché non vengano compromessi stabilità, sicurezza o decoro architettonico.

Sono, inoltre, da rispettare le eventuali previsioni del regolamento condominiale, che può disporre limiti specifici su dimensioni, materiali, colori e modalità di utilizzo delle parti comuni. 

Usi consentiti e limiti: cosa si può fare sul pianerottolo e quali sono gli abusi

La destinazione d’uso del pianerottolo impone precisi vincoli, ma permette comunque determinati utilizzi. E', infatti, possibile usare il pianerottolo comune di un condominio per:

  • Deposito temporaneo: è generalmente ammesso solo per necessità transitorie (ad esempio, l’appoggio di borse o buste per pochi minuti), purché non si creino intralci alla fruizione dello spazio e non sia danneggiato il decoro dell’edificio.
  • Piante e fiori: possono essere collocati, salvo diverse disposizioni regolamentari, dal momenti in cui non ostacolino il passaggio o rendano pericoloso il transito. Anche la cura deve evitare sporco o rischi di scivolamento.
  • Biciclette, passeggini e oggetti ingombranti: la giurisprudenza esclude che il pianerottolo sia utilizzabile come area di parcheggio o deposito. Gli oggetti lasciati stabilmente costituiscono alterazione della destinazione e impedimento al pari uso.

L’uso improprio del pianerottolo, come l’occupazione prolungata con oggetti di qualsiasi tipo, l’installazione di arredi privati o la modifica strutturale delle aree comuni senza autorizzazione, rappresenta un abuso.

È, in particolare, considerato abuso ogni comportamento che limiti anche potenzialmente i diritti degli altri condomini, come stabilito da sentenze ad hoc della Corte di Cassazione.

Gli abusi più frequenti: oggetti ingombranti, bici, piante e odori molesti

Gli usi abusivi più frequenti di un pianerottolo sono i seguenti:

  • Deposito di biciclette: il parcheggio stabile è vietato, viola sia le regole e soluzioni normative sia disposizioni regolamentari per motivi di sicurezza (ostruzione vie di fuga), ordine e decoro.
  • Oggetti voluminosi e mobili: mobili, scarpiere, valigie lasciate nei pressi delle porte rappresentano un utilizzo improprio con possibili rischi (ostacolo in caso di emergenza, danno alla pulizia).
  • Piante e fioriere: accettate se non invadenti e non soggette a creare pericolo o disordine. In presenza di richiami dell’amministratore, la rimozione può essere imposta.
  • Odori molesti: la diffusione di effluvi derivanti da usi privati (cucina, raccolta rifiuti) sul pianerottolo può generare disagio e sfociare in molestia olfattiva. 

La presenza reiterata di queste situazioni legittima la richiesta d’intervento da parte degli altri proprietari e può legittimare azioni amministrative o legali volte alla rimozione e all’irrogazione di sanzioni.

Ruolo del regolamento condominiale e dell'amministratore nella gestione degli abusi

Il regolamento condominiale rappresenta lo strumento principale per la regolamentazione dell’uso delle parti comuni, individuando limiti, orari, modalità, e sanzioni in caso di violazioni.

Questo documento, approvato secondo le maggioranze previste dal quadro normativo o sottoscritto come regolamento contrattuale, può:

  • vietare espressamente il deposito di biciclette, passeggini e oggetti sul pianerottolo, prevedendo sanzioni per i contravventori;
  • definire spazi, limiti dimensionali e modalità di utilizzo delle parti comuni;
  • disciplinare l’estetica, favorendo un decoro uniforme dell’edificio.

Soluzioni legali e intervento dell'assemblea in caso di uso abusivo

Per risolvere i casi di usi abusivi del pianerottolo, si parte da un confronto diretto tra le parti coinvolte, talvolta mediato dall’amministratore:

  • Richiamo informale: la segnalazione di un abuso avviene di solito in prima istanza tramite una richiesta diretta al condomino responsabile o tramite l’amministratore.
  • Diffida formale: in caso di inattività, l’amministratore può inviare una diffida scritta, evidenziando la violazione delle norme regolamentari e promuovendo la rimozione degli oggetti abusivi o la cessazione della condotta illecita.
  • Assemblea condominiale: se la problematica assume una dimensione collettiva, il tema può essere inserito all’ordine del giorno della successiva assemblea, la quale ha il potere di deliberare specifiche regole integrative o di autorizzare provvedimenti puntuali, comprese eventuali azioni giudiziarie contro il responsabile dell’abuso.

Procedure e rimedi giuridici: dalla diffida alla causa civile

I rimedi giurisdizionali assumono rilievo laddove il confronto interno e l’azione amministrativa risultino inefficaci. L’iter classico prevede:

Fase Descrizione
1. Diffida L’amministratore, oppure il condomino interessato tramite il proprio legale, notifica una lettera di diffida al responsabile, dando termine per la rimozione dell’abuso.
2. Mediazione obbligatoria Se la controparte non ottempera, si passa alla procedura di mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010 per le controversie condominiali.
3. Ricorso al giudice civile Solo in caso di insuccesso del tentativo di mediazione, si può agire davanti al Tribunale, chiedendo l’ordine di cessazione dell’abuso e, se del caso, il risarcimento del danno (ex artt. 1102, 1120, 844 c.c.).