La gestione degli spazi comuni rappresenta una delle tematiche più rilevanti nella convivenza condominiale. Il pianerottolo, spesso percepito come un semplice luogo di transito, è invece una porzione significativa delle aree condivise, la cui organizzazione influisce in maniera diretta su sicurezza, decoro e qualità della vita dei residenti.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il pianerottolo rientra tra le parti comuni dell’edificio condominiale ed è riconosciuto a ciascun condomino il diritto di utilizzarla secondo i principi fissati dal Codice Civile, secondo cui ognuno in condominio può avvalersi della cosa comune, purché ciò non ne alteri la destinazione e non ostacoli l’analogo diritto degli altri partecipanti. E', quindi, possibile per legge per tutti usare le parti comuni in condominio a patto di:
Se un condomino intende apportare cambiamenti quali l’apertura di una seconda porta sul pianerottolo, la normativa consente modifiche purché non vengano compromessi stabilità, sicurezza o decoro architettonico.
Sono, inoltre, da rispettare le eventuali previsioni del regolamento condominiale, che può disporre limiti specifici su dimensioni, materiali, colori e modalità di utilizzo delle parti comuni.
La destinazione d’uso del pianerottolo impone precisi vincoli, ma permette comunque determinati utilizzi. E', infatti, possibile usare il pianerottolo comune di un condominio per:
L’uso improprio del pianerottolo, come l’occupazione prolungata con oggetti di qualsiasi tipo, l’installazione di arredi privati o la modifica strutturale delle aree comuni senza autorizzazione, rappresenta un abuso.
È, in particolare, considerato abuso ogni comportamento che limiti anche potenzialmente i diritti degli altri condomini, come stabilito da sentenze ad hoc della Corte di Cassazione.
Gli usi abusivi più frequenti di un pianerottolo sono i seguenti:
La presenza reiterata di queste situazioni legittima la richiesta d’intervento da parte degli altri proprietari e può legittimare azioni amministrative o legali volte alla rimozione e all’irrogazione di sanzioni.
Il regolamento condominiale rappresenta lo strumento principale per la regolamentazione dell’uso delle parti comuni, individuando limiti, orari, modalità, e sanzioni in caso di violazioni.
Questo documento, approvato secondo le maggioranze previste dal quadro normativo o sottoscritto come regolamento contrattuale, può:
Per risolvere i casi di usi abusivi del pianerottolo, si parte da un confronto diretto tra le parti coinvolte, talvolta mediato dall’amministratore:
I rimedi giurisdizionali assumono rilievo laddove il confronto interno e l’azione amministrativa risultino inefficaci. L’iter classico prevede:
| Fase | Descrizione |
| 1. Diffida | L’amministratore, oppure il condomino interessato tramite il proprio legale, notifica una lettera di diffida al responsabile, dando termine per la rimozione dell’abuso. |
| 2. Mediazione obbligatoria | Se la controparte non ottempera, si passa alla procedura di mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010 per le controversie condominiali. |
| 3. Ricorso al giudice civile | Solo in caso di insuccesso del tentativo di mediazione, si può agire davanti al Tribunale, chiedendo l’ordine di cessazione dell’abuso e, se del caso, il risarcimento del danno (ex artt. 1102, 1120, 844 c.c.). |