Cosa fare se c'è un ritardo consegna auto. Si può chiedere indennizzo e quando

Prima di scoprire cosa si può fare ovvero se l'acquirente può chiedere un indennizzo, è utile ricordare che il venditore dovrebbe essere onesto e rivelare le vere tempistiche.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Cosa fare se c'è un ritardo consegna aut

Che amarezza quanto la consegna dell'auto avviene in ritardo rispetto ai tempi pattuiti. Non importa quale sia la casa automobilistica coinvolta (Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen) perché dopo aver fatto le ricerche, concluso la trattativa con il venditore, firmato i documenti e avviato i pagamenti, il primo desiderio è proprio quello della puntualità.

In caso contrario scatta la frustrazione e a un certo punto poco contano le giustificazione del concessionario. Statistiche alla mano, le possibilità che l'auto venga consegnata in ritardo non sono molto alte ma qualche giorno va comunque messo in conto.

Prima di scoprire cosa si può fare ovvero se l'acquirente può chiedere un indennizzo, è utile ricordare che il venditore dovrebbe essere onesto e rivelare le vere tempistiche. Non necessariamente la data esatta, ma almeno la settimana fatidica.

Perché poi possono essere differenti le ragioni che conducono al ritardo nella consegna e alcune variabili sono indipendenti dal concessionario, come i rallentamenti nella catena di produzione all'interno della fabbrica nella casa automobilistica. Vediamo quindi tutti i dettagli e approfondiamo

  • Ritardo consegna auto, cosa fare
  • Si può chiedere indennizzo per ritardo consegna auto

Ritardo consegna auto, cosa fare

Per parlare di ritardo nella consegna dell'auto occorre consultare il contratto di vendita e andare alla ricerca della data di riferimento.

Solo in caso di mancato rispetto è allora possibile allertarsi. In realtà è quasi sempre presente una clausola che non esclude la consegna ritardata e il suggerimento è di concedere un periodo di tolleranza di 7-10 giorni prima di effettuare un sollecito.

Ordinare un'auto non è così semplice o comunque non lo è al pari di dell'acquisto di altri prodotti. Il veicolo va infatti prodotto e consegnato alla concessionario e gli intoppi - anche di carattere burocratico - sono sempre dietro l'angolo.

Pensiamo ad esempio al volume degli ordini, alla possibile chiusura temporanea dello stabilimento o ai piani del costruttore su nuovi modelli. Quando un produttore riceve un volume elevato di ordini, assegna in media una settimana per la costruzione, ma il tempo può variare da quattro settimane in su sulla base della situazione contingente.

Insomma, con tutti i possibili potenziali problemi non è proprio così semplice indicare una data di consegna esatta. Nel caso in cui decidiamo comunque di fare un sollecito, il concessionario è chiamato a fornire una nuova data di consegna e, se i tempi iniziali sono stati sforati, a mettere a disposizione un'auto di cortesia in comodato d'uso.

Si può chiedere indennizzo per ritardo consegna auto

Il vero problema per il concessionaria e per l'acquirente nasce in realtà dal mancato rispetto della seconda data. Se trascorrono altre quattro settimane dalla seconda data promessa, il consumatore matura il diritto di recedere dal contratto e per farlo è sufficiente una comunicazione scritta al venditore.

Non solo può pretendere la restituzione della somma versata a titolo di deposito, ma anche una maggiorazione da calcolarsi a un tasso del 10% su base annuale. L'articolo di riferimento del codice civile è il 1385, secondo cui in caso di adempimento, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione.

Se è l'acquirente a essere inadempiente, l'altra parte può recedere dal contratto, ma se è inadempiente chi l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Infine, il medesimo articolo del Codice civile prevede che se la parte che non è inadempiente preferisce l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è rinviato alle norme generali.

In ogni caso il recesso va comunicato al concessionario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ovviamente deve essere inviato prima di ricevere l'avviso di disponibilità dell'auto poiché a quel punto viene a cadere il diritto.