Sì, la buona notizia per gli automobilista è la possibilità di ottenere la restituzione della somma versata in caso di pagamento per due volte della stessa multa. Si tratta di un diritto che viene riconosciuto anche se occorre seguire un iter predefinito.
Non si tratta di semplice distrazione perché può davvero capitare che un'automobilista finisca per pagare due volte la stessa multa. Pensiamo ad esempio al caso in cui a passare alla cassa sia prima il marito e poi la moglie a distanza di alcune settimane.
Anche perché il verbale contenente la contestazione con tanto di importo da corrispondere viene di norma conservato e di conseguenza basta non archiviarlo nell'ambito di una quotidianità scandita da scadenze pressanti per ritrovarsi nella situazione di aver pagato due volte la stessa multa. Tra l'altro, al momento dell'atto materiale del versamento della somma richiesta, alcun sistema avvisa l'utente del pagamento già avvenuto. Approfondiamo quindi i dettagli e più esattamente:
La buona notizia per gli automobilista è la possibilità di ottenere la restituzione della somma versata in caso di pagamento per due volte della stessa multa. Si tratta di un diritto che viene riconosciuto anche se occorre seguire un iter predefinito. L'automobilista che ha commesso l'infrazione al Codice della strada deve infatti inoltrare una richiesta di rimborso all'ente accertatore della trasgressore.
Per farlo deve compilare un modulo con l'istanza e allegare la copia di un documento di riconoscimento, del verbale di contestazione e della ricevuta dei due pagamenti. La procedura può essere eseguita in tre modi: di persona, via posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno. La restituzione del denaro può avvenire in contanti, con bonifico bancario o postale o con un'altra modalità concordata e autorizzata.
Dal punto di vista operativo, trascorsi 5 giorni dalla data del preavviso, il verbale viene spedito all'indirizzo di residenza del proprietario del veicolo. Quest'ultimo deve aspettare che arrivi a casa la raccomandata prima di pagare il verbale con la riduzione del 30% entro 5 giorni dalla data della notifica, a cui si sommano le spese di spedizione. Dopo 5 giorni dalla data di notifica del verbale deve pagare l'importo indicato senza lo sconto del 30% e con le spese di notifica.
Un'altra scadenza da ricordare è quella dei 60 giorni dalla data della notifica. L'importo da pagare viene però maggiorato di circa il doppio. Da segnalare che fa fede il timbro postale se il verbale è arrivato tramite raccomandata oppure data del verbale se è stato contestato personalmente dall'agente al trasgressore.
Il trasgressore conserva comunque il diritto di fare ricorso, purché non abbia pagato la multa auto. Può presentarlo al prefetto entro 60 giorni, compresi sabato e festivi, dalla notifica, consegnandolo al comando della polizia locale oppure inviandolo tramite raccomandata alla sede del prefetto.
L'alternativa è rivolgersi al giudice di pace entro 30 giorni. L'autorità a cui fare ricorso è indicata sul verbale a seconda del tipo di violazione commesso, sempre entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica.
Punto di riferimento è il verbale della multa auto che presenta alcune caratteristiche ricorrenti. In altro a destra si trova il numero del preavviso. Quindi è indicata la data da riportare sul bollettino di pagamento. Nella parte centrale è riportata l'infrazione contestata. In grassetto viene specificato l'applicazione di sanzioni accessorie, come la decurtazione punti oppure la rimozione del veicolo.
Nel preavviso sono indicati eventuali punti decurtati e l'importo della sanzione Segue la cifra da pagare in forma ridotta del 30% solo se si procede entro 5 giorni dalla data indicata sul preavviso. Poi viene indicata l'eventuale sanzione accessoria, come la rimozione del veicolo, e di seguito il motivo per cui tale sanzione accessoria non è stata eventualmente applicata, come l'arrivo del trasgressore prima che della richiesta di intervento del carroattrezzi. Nell'ultima riga in basso è presente la firma dell'operatore che può essere un ausiliario della sosta o un agente della polizia locale, insieme al numero della matricola.