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Cosa possa fare se devo fare dei lavori in casa dove serve che il mio vicino faccia entrare nella sua abitazione e lui rifiuta

Le soluzioni previste dalla legge per obbligare il vicino a far accedere nella sua abitazione per fare lavori in casa propria

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Cosa possa fare se devo fare dei lavori

L’esecuzione di lavori nella propria abitazione può richiedere, in determinate circostanze, l’accesso a spazi di proprietà di terzi. Questa situazione, spesso fonte di tensioni tra confinanti, nasce quando l’intervento strutturale, la manutenzione o la ristrutturazione di un immobile risulta impossibile senza passare nella casa altrui o sulle relative pertinenze. 

Il quadro normativo: cosa stabilisce il Codice Civile

La normativa italiana disciplina in modo specifico il diritto di accedere alla proprietà altrui per consentire l’esecuzione di lavori necessari.

Il Codice Civile sancisce che il proprietario di un fondo deve permettere l’accesso e il passaggio se questi risultano indispensabili per la costruzione, manutenzione o riparazione di opere proprie o comuni. Il diritto entrare in casa nel vicino per fare lavori se rifiuta si configura, dunque, come un’eccezione al generale principio dell’inviolabilità della proprietà privata. 

Tuttavia, affinché tale diritto possa essere esercitato, la necessità deve essere comprovata e non devono sussistere alternative praticabili che non comportino sacrifici eccessivi per una delle parti coinvolte. L’accesso deve, inoltre, essere limitato nel tempo e nelle modalità, riducendo quanto più possibile il disagio per il proprietario del fondo servente.

In caso di danni derivanti dall’attraversamento o dalla permanenza sul fondo altrui, la legge prevede il diritto a una piena indennità o a un risarcimento per il danneggiato. Tale disciplina trova applicazione sia nei rapporti tra vicini che all’interno dei condomini per interventi su parti comuni o private.

La necessità e i limiti dell’accesso: condizioni per ottenere il permesso 

La possibilità di ottenere l’accesso alla proprietà di un vicino si fonda su due elementi centrali: la necessità oggettiva dell’intervento e il rispetto di limiti ben precisi.

Il diritto di ingresso è concesso soltanto quando vi sia una reale impossibilità di eseguire i lavori senza transitare dall’immobile confinante o quando le soluzioni alternative risultino irragionevoli, troppo costose o tecnicamente irrealizzabili. In tal senso, la valutazione della necessità è sempre concreta e collegata all’effettiva impossibilità di altra soluzione, per cui:

  • L’accesso deve rappresentare l’unica opzione realistica. Se, per esempio, il ripristino di una facciata può essere condotto solo dal lato confinante, il diritto può essere esercitato anche senza il consenso del proprietario coinvolto.
  • La richiesta va circoscritta in termini di durata, orari e zone interessate, al fine di provocare il minor fabbisogno di sacrifici per il vicino.
  • La prova dell’assenza di alternative deve essere dettagliata e, in alcune controversie, può essere fondata su consulenze tecniche d’ufficio (CTU) richieste in sede giudiziale.

Il proprietario che consente l’accesso può stabilire, d’accordo con chi esegue i lavori, modalità precise per tutelare la propria abitazione. Ad esempio, può concordare orari di accesso, delimitazione delle aree, presenza di personale di fiducia e richiesta di una copertura assicurativa per possibili danni. 

Le procedure da seguire quando il vicino rifiuta l’accesso

Quando il proprietario di un immobile si oppone all’accesso necessario, la normativa pone una procedura precisa che deve essere rispettata da chi intende adottare misure legali.

La prima fase prevede sempre un tentativo di soluzione bonaria, basato sul confronto diretto e sulla negoziazione delle condizioni di ingresso e di protezione delle rispettive posizioni. In alcuni casi, può essere utile formalizzare la richiesta per iscritto e allegare la documentazione attestante la necessità dell’accesso. Dopodicchè:

  • Se la trattativa fallisce, il passo seguente consiste nell’invio di una diffida formale tramite legale, chiarendo la fondatezza della richiesta e preannunciando, se necessario, il ricorso alle vie giudiziarie.
  • In assenza di accordo, il proprietario interessato può presentare ricorso in tribunale, affinché il giudice accerti la sussistenza della necessità e disponga modalità, limiti e tempi dell’accesso.
  • Nei casi di urgenza (ad es. rischio per la sicurezza), è possibile chiedere un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., che può autorizzare l’accesso in tempi rapidi.

Il ruolo del condominio e dell’amministratore nei lavori che richiedono l’accesso alla proprietà privata

Nel contesto condominiale, l’accesso agli spazi privati per l’esecuzione di lavori su parti comuni o di rilevanza collettiva è regolato dagli stessi principi.

Tuttavia, l’amministratore riveste un’importanza ulteriore come garante della trasparenza e della tutela di tutti i condomini. L’approvazione di tali interventi passa spesso attraverso una delibera assembleare, che certifica la reale necessità e evita contestazioni sulla legittimità dell’accesso.

  • L’amministratore non può imporre autonomamente ingressi nelle proprietà private, se non nei casi di pericolo imminente o sulla base di provvedimenti giudiziari.
  • Quando vi sono lavori su parti comuni che richiedono l’accesso ad appartamenti privati, la delibera assembleare costituisce la base per formalizzare la richiesta e, se necessario, agire in giudizio.

Il riferimento rimane sempre l’art. 843 c.c., con la verifica oggettiva dell’indispensabilità dell’accesso. L’interesse collettivo alla sicurezza o al mantenimento del patrimonio condominiale può prevalere sulle ragioni del singolo, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Giurisprudenza recente: cosa ha previsto la sentenza del Tribunale di Siena 2025

Per riassumere, Se il vicino nega l’accesso alla sua abitazione per fare lavori in casa propria, il condominio può costringerlo ma solo a determinate condizioni e in casi specifici. A stabilirlo è stata anche la sentenza del 28 luglio 2025 del Tribunale di Siena.

Secondo i giudici, l’accesso alla proprietà del vicino non può essere negato laddove sia accertata l’impossibilità tecnica di operare diversamente, anche grazie a perizie specialistiche che documentano questa necessità.

Nel caso esaminato, il rifiuto del vicino è stato superato dall’autorizzazione giudiziale, il cui contenuto stabiliva non solo l’obbligo di far entrare i tecnici, ma anche le specifiche modalità per tutelare il proprietario dell’immobile interessato.

  • La decisione ha sottolineato che la tutela della sicurezza dell’edificio o della collettività, comprovata da valutazioni tecniche, prevale rispetto alle ragioni di disagio temporaneo del singolo confinante.
  • La sentenza ha inoltre precisato che il diritto di accesso non implica una servitù permanente, ma una concessione temporanea e strettamente legata alla realizzazione o manutenzione dell’opera interessata.