L’esecuzione di lavori nella propria abitazione può richiedere, in determinate circostanze, l’accesso a spazi di proprietà di terzi. Questa situazione, spesso fonte di tensioni tra confinanti, nasce quando l’intervento strutturale, la manutenzione o la ristrutturazione di un immobile risulta impossibile senza passare nella casa altrui o sulle relative pertinenze.
La normativa italiana disciplina in modo specifico il diritto di accedere alla proprietà altrui per consentire l’esecuzione di lavori necessari.
Il Codice Civile sancisce che il proprietario di un fondo deve permettere l’accesso e il passaggio se questi risultano indispensabili per la costruzione, manutenzione o riparazione di opere proprie o comuni. Il diritto entrare in casa nel vicino per fare lavori se rifiuta si configura, dunque, come un’eccezione al generale principio dell’inviolabilità della proprietà privata.
Tuttavia, affinché tale diritto possa essere esercitato, la necessità deve essere comprovata e non devono sussistere alternative praticabili che non comportino sacrifici eccessivi per una delle parti coinvolte. L’accesso deve, inoltre, essere limitato nel tempo e nelle modalità, riducendo quanto più possibile il disagio per il proprietario del fondo servente.
In caso di danni derivanti dall’attraversamento o dalla permanenza sul fondo altrui, la legge prevede il diritto a una piena indennità o a un risarcimento per il danneggiato. Tale disciplina trova applicazione sia nei rapporti tra vicini che all’interno dei condomini per interventi su parti comuni o private.
La possibilità di ottenere l’accesso alla proprietà di un vicino si fonda su due elementi centrali: la necessità oggettiva dell’intervento e il rispetto di limiti ben precisi.
Il diritto di ingresso è concesso soltanto quando vi sia una reale impossibilità di eseguire i lavori senza transitare dall’immobile confinante o quando le soluzioni alternative risultino irragionevoli, troppo costose o tecnicamente irrealizzabili. In tal senso, la valutazione della necessità è sempre concreta e collegata all’effettiva impossibilità di altra soluzione, per cui:
Il proprietario che consente l’accesso può stabilire, d’accordo con chi esegue i lavori, modalità precise per tutelare la propria abitazione. Ad esempio, può concordare orari di accesso, delimitazione delle aree, presenza di personale di fiducia e richiesta di una copertura assicurativa per possibili danni.
Quando il proprietario di un immobile si oppone all’accesso necessario, la normativa pone una procedura precisa che deve essere rispettata da chi intende adottare misure legali.
La prima fase prevede sempre un tentativo di soluzione bonaria, basato sul confronto diretto e sulla negoziazione delle condizioni di ingresso e di protezione delle rispettive posizioni. In alcuni casi, può essere utile formalizzare la richiesta per iscritto e allegare la documentazione attestante la necessità dell’accesso. Dopodicchè:
Nel contesto condominiale, l’accesso agli spazi privati per l’esecuzione di lavori su parti comuni o di rilevanza collettiva è regolato dagli stessi principi.
Tuttavia, l’amministratore riveste un’importanza ulteriore come garante della trasparenza e della tutela di tutti i condomini. L’approvazione di tali interventi passa spesso attraverso una delibera assembleare, che certifica la reale necessità e evita contestazioni sulla legittimità dell’accesso.
Il riferimento rimane sempre l’art. 843 c.c., con la verifica oggettiva dell’indispensabilità dell’accesso. L’interesse collettivo alla sicurezza o al mantenimento del patrimonio condominiale può prevalere sulle ragioni del singolo, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Per riassumere, Se il vicino nega l’accesso alla sua abitazione per fare lavori in casa propria, il condominio può costringerlo ma solo a determinate condizioni e in casi specifici. A stabilirlo è stata anche la sentenza del 28 luglio 2025 del Tribunale di Siena.
Secondo i giudici, l’accesso alla proprietà del vicino non può essere negato laddove sia accertata l’impossibilità tecnica di operare diversamente, anche grazie a perizie specialistiche che documentano questa necessità.
Nel caso esaminato, il rifiuto del vicino è stato superato dall’autorizzazione giudiziale, il cui contenuto stabiliva non solo l’obbligo di far entrare i tecnici, ma anche le specifiche modalità per tutelare il proprietario dell’immobile interessato.