La copertura assicurativa dei mezzi a motore, inclusi quelli che non circolano, è una questione regolamentata in modo sempre più rigoroso, soprattutto a seguito delle recenti modifiche legislative. Tale obbligo riguarda ogni veicolo potenzialmente idoneo a causare danni, indipendentemente dal suo utilizzo o dalla sua collocazione.
In Italia, il tema assume una rilevanza specifica dopo l’attuazione del Decreto Legislativo n. 184/2023, che ha esteso la necessità di stipulare una polizza responsabilità civile non solo a coloro che mettono in circolazione l’auto, ma anche ai proprietari che lasciano il veicolo in sosta, perfino in aree private. L’obiettivo è tutelare sia il patrimonio del singolo cittadino che la collettività, nella prospettiva di una sicurezza inclusiva.
La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 184/2023 segna un cambiamento di paradigma: la responsabilità assicurativa si applica a qualsiasi veicolo a motore, incluse le automobili, i motocicli, i ciclomotori ed i rimorchi con caratteristiche tecniche idonee (velocità superiore a 25 km/h o massa superiore a 25 kg e velocità maggiore di 14 km/h). Tale obbligo vige anche quando il mezzo è fermo e persino se depositato in autorimesse private o spazi condominiali. La ratio è collegata al rischio potenziale, poiché anche un veicolo inutilizzato può provocare danni a terzi. Ne consegue che la circolazione, intesa in senso ampio, comprende qualsiasi situazione di sosta potenzialmente pericolosa.
Non tutti i mezzi sono soggetti all’obbligo: restano escluse dalla copertura assicurativa le situazioni di:
Veicoli radiati, destinati a demolizione o già fuori uso e non più idonei alla marcia;
Veicoli posti sotto sequestro o fermo amministrativo;
Mezzi privi di componenti essenziali (ad es. ruote, motore) che li rendano inutilizzabili;
Veicoli la cui polizza è formalmente sospesa, secondo le procedure previste dalla legge.
La sospensione temporanea della copertura assicurativa rappresenta un’opzione prevista per chi non intende utilizzare il proprio veicolo per lunghi periodi. Tuttavia, durante la sospensione è tassativo collocare il mezzo esclusivamente in aree private, lontano da qualsiasi spazio accessibile al pubblico, pena il rischio di sanzioni amministrative e responsabilità civili in caso di danni provocati da eventi accidentali.
L’inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina vigente comporta sanzioni amministrative sostanziali che possono oscillare da 866 euro a 3.464 euro, riducibili in caso di pagamento tempestivo o demolizione del veicolo entro i termini concessi. Oltre alla multa, la normativa impone:
Decurtazione fino a cinque punti dalla patente del proprietario o conducente;
Ritiro della carta di circolazione;
Sequestro immediato del veicolo;
In presenza di recidiva entro due anni, gli importi sanzionatori raddoppiano e può scattare la sospensione della patente da uno a due mesi. Sul piano civile, in caso di danni a terzi provocati da un veicolo non assicurato, il proprietario risponde personalmente per il risarcimento, con conseguenze patrimoniali e giuridiche di notevole impatto.