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Cosa significa socio lavoratore di una cooperativa? Spiegazione su chi e che cosa fa in base normative e CCNL

Essere membro della societ e suo lavoratore: cosa significa e ruolo di un socio lavoratore di una cooperativa

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Cosa significa socio lavoratore di una c

La figura del socio lavoratore di cooperativa occupa una posizione unica nel contesto italiano, in cui si intrecciano diritto societario e giuslavoristico. Il modello cooperativo nasce proprio per creare opportunità lavorative, soprattutto nei settori della gestione servizi, ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo e per l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. 

Significato di socio lavoratore di cooperativa, chi è e quali rapporti instaura

Il significato di socio lavoratore di cooperativa consiste nell’unione di due nature giuridiche: quella di membro della società cooperativa e quella di prestatore di lavoro che collabora con la stessa società. Il Codice Civile (articoli 2511 e seguenti) e la Legge n. 142/2001 sono i principali riferimenti normativi che disciplinano questa figura.

Quando si diventa soci lavoratori si sottoscrivono sia il contratto sociale, connesso agli obiettivi mutualistici tipici di una cooperativa, sia un rapporto operativo che può essere di tipo subordinato, autonomo, o parasubordinato. La cooperativa quindi riconosce al socio lavoratore una doppia veste: da un lato partecipa attivamente alla vita sociale (partecipazione alle assemblee, diritto di voto, contributo alle decisioni strategiche e alla gestione), dall’altro presta la propria opera secondo regole e modalità concordate e definite in fase contrattuale e statutarie, nel rispetto dei trattati collettivi nazionali (CCNL) di categoria o affini.

  • Partecipazione diretta: Il socio lavoratore contribuisce non solo con la propria attività, ma anche partecipando alle scelte operative della cooperativa, tra cui la definizione dei programmi organizzativi e degli indirizzi strategici.
  • Rapporto economico: Mette a disposizione le proprie competenze in funzione degli obiettivi produttivi e mutualistici, beneficiando della redistribuzione degli utili se prevista.
  • Doppia natura del rapporto: La natura giuridica vede il socio legato alla cooperativa come partner sociale, ma anche come lavoratore, soggetto a diritti e doveri tipici del rapporto lavorativo.

Questo status consente al socio lavoratore di contribuire non solo alle attività ordinarie, ma di incidere sulla gestione, partecipando ai rischi e ai risultati economici d’impresa, un elemento che distingue le cooperative da altre forme di società.

Normativa e regolamenti, riferimenti e tutela per il socio lavoratore

Il quadro normativo principale di riferimento è rappresentato dalla Legge 142/2001, che disciplina ruolo, trattamenti economici e modalità di partecipazione dei soci lavoratori.

Ogni cooperativa, sin dalla costituzione, deve elaborare e depositare presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente un regolamento in cui sono tracciate le modalità dei rapporti di lavoro tra la società e i soci stessi. Inoltre, il socio lavoratore conserva specifici diritti sindacali riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970), con esclusione dell’art. 18 nel caso di cessazione simultanea del rapporto di lavoro e associativo.

Fra gli aspetti peculiari:

  • Cumulabilità del rapporto associativo e di lavoro: Il socio lavoratore instaura un’autonoma relazione lavorativa che genera effetti fiscali, previdenziali e retributivi (art.1 Legge 142/2001).
  • Diritti individuali e collettivi: Sono garantite libertà sindacale, diritto di sciopero (in modalità specifiche), sicurezza e igiene del lavoro secondo il D.Lgs. n. 81/2008.
  • Capacità di impugnazione: In caso di esclusione dalla compagine sociale/ licenziamento, il socio lavoratore può agire presso il Tribunale secondo tempi e modalità stabilite dal Codice Civile (art. 2533).

La regolamentazione anche attraverso i CCNL e le circolari ministeriali precisa che la retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente al lavoro svolto, garantendo i minimi previsti per i lavoratori dipendenti del settore.

Quali sono i diritti e i doveri del socio lavoratore

Il socio lavoratore di cooperativa gode di un doppio regime di diritti e doveri:

  • Diritti patrimoniali: diritto a una remunerazione minima stabilita dal contratto collettivo del settore, oltre a eventuali ristorni e premi deliberati dalla cooperativa (che seguono procedure specifiche e sono disciplinati anche nel bilancio sociale). Un approfondimento su come funzionano i ristorni delle cooperative mostra la differenza tra quota di utili e retribuzione ordinaria.
  • Diritti gestionali: partecipazione all’assemblea, elettorato attivo e passivo negli organi collegiali, possibilità di contribuire ad approvare regolamenti e decisioni sulla destinazione degli utili.
  • Diritti sindacali e garanzie: esercizio dei diritti sindacali riconosciuti ai lavoratori, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, tutela della maternità, indennità e ferie obbligatorie.
  • Doveri di collaborazione: sottoscrizione degli obiettivi statutari, lealtà nei confronti della cooperativa, diligenza nella prestazione lavorativa e rispetto delle disposizioni normative e del CCNL.
  • Partecipazione al rischio e agli utili: coinvolgimento nei risultati (negativi o positivi) dell’attività d’impresa, distinto rispetto al lavoro subordinato classico.

Trattamento economico e busta paga, stipendio, ristorni e CCNL

L’aspetto retributivo del socio lavoratore in cooperativa è soggetto a una disciplina articolata:

  • Stipendio base: Il trattamento economico complessivo non può essere inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, con particolare attenzione al settore specifico (es. socio-sanitario, logistica, multiservizi, educativi, etc.).
  • Voci in busta paga: Comprende retribuzione ordinaria, tredicesima, quattordicesima (se prevista), straordinari, indennità varie, scatti di anzianità e TFR. Per una lettura dettagliata delle singole voci, la guida alla busta paga del contratto cooperative sociali consente di distinguere le componenti economiche più comuni.
  • Ristorni: Le cooperative possono deliberare, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, la redistribuzione di una quota degli utili (ristorno), in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi; dettagli su cosa sono i ristorni cooperativa.
  • Applicazione del CCNL più rappresentativo: Nel caso di più contratti collettivi applicabili, il trattamento non può essere inferiore a quello dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative.

L’assemblea della cooperativa può deliberare ulteriori trattamenti economici, come premi aziendali o bonus, secondo le regole interne. È importante che nessuna clausola regolamentare vada a pregiudicare il trattamento minimo previsto dalla normativa.

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