Il contratto di apprendistato rappresenta una modalità di ingresso nel mondo del lavoro particolarmente vantaggiosa per i giovani, offrendo un percorso formativo retribuito. Tuttavia, molti si interrogano su quali siano gli esiti possibili al termine di questo percorso professionale.
Prima di esaminare cosa accade al termine del rapporto di lavoro, è importante comprendere le diverse forme di apprendistato previste dall'ordinamento italiano. L'attuale normativa prevede tre distinte tipologie di contratto:
Ciascuna tipologia risponde a esigenze formative diverse e prevede percorsi distinti, ma tutte condividono caratteristiche comuni per quanto riguarda la conclusione del rapporto.
Alla scadenza naturale del periodo formativo dell'apprendistato, se nessuna delle parti (né il datore di lavoro né l'apprendista) manifesta la volontà di interrompere il rapporto lavorativo, si verifica automaticamente la trasformazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questo rappresenta l'esito più favorevole per il lavoratore, che vede stabilizzata la propria posizione.
Tale trasformazione avviene per legge, senza necessità di ulteriori accordi o contratti. L'unico adempimento richiesto al datore di lavoro è la comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego mediante l'invio del modello Unilav entro 5 giorni dalla data di trasformazione del contratto.
Questo passaggio amministrativo è fondamentale per regolarizzare la nuova posizione contrattuale del lavoratore e permettere agli enti preposti di aggiornare la posizione lavorativa nei registri ufficiali.
La normativa in materia di apprendistato riconosce a entrambe le parti la facoltà di recedere liberamente dal contratto al termine del periodo formativo. Questo diritto può essere esercitato sia dal datore di lavoro che dall'apprendista, con l'unico vincolo del rispetto del periodo di preavviso.
È importante sottolineare una peculiarità del contratto di apprendistato: sebbene sia formalmente un contratto a tempo indeterminato, presenta una scadenza naturale coincidente con il completamento del percorso formativo. Al raggiungimento di tale termine, le parti hanno la facoltà di decidere se proseguire o interrompere il rapporto.
Il preavviso per il recesso dal contratto di apprendistato decorre dalla data di conclusione del periodo formativo. La durata del preavviso è generalmente stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile al settore di riferimento.
Una caratteristica distintiva del recesso al termine dell'apprendistato è che non richiede una motivazione specifica. A differenza di quanto avviene per i licenziamenti in altri contesti lavorativi, sia il datore di lavoro che l'apprendista possono decidere di non proseguire il rapporto senza dover fornire giustificazioni particolari.
Questa libertà di recesso rappresenta una deroga significativa rispetto alla disciplina ordinaria dei licenziamenti, che richiede invece la sussistenza di giustificato motivo o giusta causa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro al termine dell'apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a:
Questi adempimenti sono essenziali per la corretta chiusura del rapporto e permettono al lavoratore di attestare l'esperienza professionale maturata.
Va distinta la situazione del recesso al termine del periodo formativo dal licenziamento durante lo svolgimento dell'apprendistato. Mentre al termine del periodo formativo il datore può recedere liberamente, durante il periodo di apprendistato il licenziamento può avvenire solo:
Questa protezione garantisce all'apprendista la possibilità di completare il proprio percorso formativo, salvo casi eccezionali che giustifichino l'interruzione anticipata del rapporto.
Così come il datore di lavoro, anche l'apprendista può decidere di rassegnare le dimissioni sia durante il periodo di apprendistato che al suo termine. In entrambi i casi, dovrà rispettare il periodo di preavviso previsto dal CCNL applicabile.
Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta e, come previsto dalla normativa vigente, vanno confermate attraverso la procedura telematica sul portale del Ministero del Lavoro, direttamente o tramite soggetti abilitati (patronati, sindacati, consulenti del lavoro).
Nel caso di dimissioni durante il periodo di apprendistato, l'apprendista potrebbe perdere alcune opportunità formative, ma conserva comunque il diritto alle competenze già acquisite e certificate.
Indipendentemente dall'esito del contratto di apprendistato (trasformazione o cessazione), l'apprendista ha diritto a:
Questi diritti tutelano l'apprendista e valorizzano il percorso formativo e professionale intrapreso, anche in caso di conclusione del rapporto lavorativo.