Cosa succede se neopatentato guida auto troppo potente che non rispetta limiti legge

Nel caso di mancato rispetto delle norme ovvero se il neopatentato guida un'auto troppo potente, scatta una doppia sanzione amministrativa.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Cosa succede se neopatentato guida auto

Guida di un'auto troppo potente, cosa succede al neopatentato?

C'è una regola ben precisa che disciplina il comportamento dei neopatentati su strada. Viene fissata dall'articolo 117 del Codice della strada, secondo cui coloro che hanno conseguito la licenza di guida da meno di tre anni sono soggetti a limitazioni. Più esattamente, nel primo anno dal rilascio non possono guidare auto con una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW per tonnellata. Ma con alcune eccezioni.

La sicurezza prima di tutto, anche e soprattutto alla guida di un'auto. Questo principio trova piena applicazione nel Codice della strada nella parte in cui pone delle limitazioni ai neopatentati. Innanzitutto chiariamo che in questa definizione rientrano tutti coloro che hanno conseguito la licenza di guida da meno di 3 anni.

Non importa quindi l'età anagrafica bensì gli anni di conseguimento della patente. Dopodiché è bene comprendere che alla base della restrizione c'è la convinzione che siano proprio i neopatentanti - per ragioni di inesperienza - a ritrovarsi tra coloro che sono maggiormente a rischio. Analizziamo quindi

  • Guida di un'auto troppo potente, cosa succede al neopatentato
  • Limiti di legge da rispettare alla guida per i neopatentati

Guida di un'auto troppo potente, cosa succede al neopatentato

C'è una regola ben precisa che disciplina il comportamento dei neopatentati su strada. Viene fissata dall'articolo 117 del Codice della strada, secondo cui coloro che hanno conseguito la licenza di guida da meno di tre anni sono soggetti a limitazioni. Più esattamente, nel primo anno dal rilascio non possono guidare auto con una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW per tonnellata che corrispondono a circa 75 CV.

Fanno eccezione i veicoli di categoria M1 (quelli progettati e costruiti per il trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente) per cui è previsto limite di potenza massima di 70 kW. A essere esonerati sono solamente i mezzi adibiti al servizio di invalidi. Ma a una sola condizione: la persona invalida deve essere a bordo dell'auto.

Nel caso di mancato rispetto delle norme ovvero se il neopatentato guida un'auto troppo potente, scatta una doppia sanzione amministrativa. La prima è di tipo pecuniaria è prevede e consiste nel pagamento di un importo da 161 a 647 euro.

A cui si affianca quella accessoria della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi. Solo al termine del periodo di congelamento, il neopatentato può ritirare la patente alla prefettura competente per territorio.

Limiti di legge da rispettare alla guida per i neopatentati

Vale la pena ricordare anche un altro aspetto specifico contenuto nello stesso articolo del Codice della strada.

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B ovvero per tutto il tempo in cui si rientra nella categoria di neopatentati, non è permesso di superare il tetto di velocità di 100 chilometri orari sulle autostrade (anziché 130 chilometri orari) e di 90 chilometri orari (anziché 110 chilometri orari) su quelle extraurbane principali ovvero quelle di collegamento delle città e che si trovano all'esterno del centro abitato.

C'è una inevitabile domanda da porsi: cosa accade nel caso in cui a provocare un incidente sia un neopatentato? Detto in altri termini, l'assicurazione copre i danni se il veicolo ha una potenza superiore a 55 kW per tonnellata?

Il Codice della strada non ha previsto alcuna disposizione in materia, ma ci hanno pensato i giudici a risolvere il quesito poiché più volte il dubbio ovvero la controversia tra le parti è finita in un'aula di tribunale. Ebbene, la risposta è affermativa. La compagnia di assicurazione è quindi chiamata al risarcimento dei danni provocati dal sinistro.

Tuttavia, come precisato dalla Corte di Cassazione, "in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida, non è idonea a escludere l'operatività della polizza, e il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, quando il conducente, legittimamente abilitato e in possesso di patente non sospesa, revocata o scaduta, abbia solo omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, la cui inosservanza non si traduce in una limitazione della validità ed efficacia del titolo abilitativo ma integra solo un'ipotesi di mera illiceità alla guida".