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Cosa succede se non dichiaro soldi su conto corrente o trading estero? Rischi, sanzioni e multe 2025

Conto o trading estero non dichiarato: cosa succede nel 2025? Rischi, sanzioni e multe previste dalla normativa fiscale per chi omette di dichiarare fondi detenuti all’estero

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Cosa succede se non dichiaro soldi su co

L'attenzione dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti si mantiene costantemente elevata, specialmente quando si tratta di monitorare i conti correnti e le attività finanziarie. Questo è particolarmente vero per i capitali detenuti all'estero, che sono oggetto di specifici obblighi dichiarativi. Conoscere approfonditamente le regole relative alla dichiarazione di conti esteri e attività di trading internazionale è fondamentale per evitare pesanti sanzioni e conseguenze legali. Analizziamo nel dettaglio gli obblighi, i rischi e le possibili sanzioni.

Obblighi dichiarativi per conti esteri e trading

Tra gli aspetti a cui prestare particolare attenzione vi sono i capitali depositati sui conti correnti esteri e le attività di trading internazionale. Nella dichiarazione annuale dei redditi, è necessario riportare dati e informazioni che rappresentano accuratamente la situazione economica e patrimoniale del contribuente, incluse le attività finanziarie detenute oltre i confini nazionali.

I soggetti fiscalmente residenti in Italia (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici) sono tenuti a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per monitorare le attività estere di natura finanziaria. Questo obbligo si applica ai titolari di conti correnti, depositi, investimenti in azioni, obbligazioni o altre attività finanziarie detenute all'estero.

La compilazione del quadro RW è obbligatoria non solo per i titolari formali delle attività estere, ma anche per i soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità o possono eseguirne la movimentazione, anche tramite interposta persona. Questo principio, confermato dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze, si applica anche quando il conto estero è formalmente intestato a entità come trust, fiduciarie o fondazioni, ma le somme depositate sono nella disponibilità effettiva del contribuente italiano.

Soglie di esenzione e criteri per la compilazione del quadro RW

Non tutti i conti esteri devono essere necessariamente dichiarati. La normativa prevede alcune soglie di esenzione che è importante conoscere:

  • Per i conti correnti e depositi bancari esteri, l'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW) è escluso se il valore massimo complessivo raggiunto durante l'anno non supera i 15.000 euro
  • Tuttavia, se la giacenza media annua supera i 5.000 euro, il conto va comunque dichiarato ai fini dell'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero)

Si possono quindi verificare due situazioni:

  • Conto con giacenza media superiore a 5.000 euro ma che non ha mai superato i 15.000 euro come valore massimo: in questo caso il quadro RW va compilato solo ai fini IVAFE
  • Conto con giacenza media inferiore a 5.000 euro ma che ha superato i 15.000 euro come valore massimo durante l'anno: il quadro RW va compilato solo ai fini del monitoraggio fiscale

Per le piattaforme di trading online, che spesso sono gestite da intermediari esteri, si applicano le stesse regole: è necessario dichiarare sia il conto di trading che eventuali redditi generati (plusvalenze, dividendi, interessi) secondo le normative italiane.

Rischi e sanzioni per omessa dichiarazione di conti correnti esteri

Se non si dichiara un conto corrente estero nonostante l'obbligo, le conseguenze possono essere significative. Le sanzioni amministrative variano in base alla localizzazione del conto:

  • Per conti in Paesi cooperativi (white list): sanzione dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato
  • Per conti in Paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi (black list): sanzione dal 6% al 30% dell'importo non dichiarato

Nel caso di presentazione tardiva del quadro RW entro 90 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione fissa di 250 euro invece delle percentuali sopra indicate.

Inoltre, per i conti detenuti in Paesi black list, opera anche una presunzione legale secondo cui le somme non dichiarate si considerano costituite con redditi sottratti a tassazione in Italia. In questo caso, oltre alle sanzioni per l'omessa compilazione del quadro RW, l'Agenzia delle Entrate può recuperare anche le imposte presumibilmente evase.

Paesi a fiscalità privilegiata e maggiori rischi

I conti aperti in Paesi considerati paradisi fiscali comportano sanzioni raddoppiate e ulteriori presunzioni sfavorevoli. Tra questi Paesi rientrano:

Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Principato di Monaco, Sark, Seychelles, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa.

È importante notare che alcuni di questi Paesi hanno stipulato accordi di scambio di informazioni con l'Italia negli ultimi anni, modificando il loro status. Ad esempio, la Svizzera, il Principato di Monaco e San Marino non sono più considerati paradisi fiscali a tutti gli effetti, grazie agli accordi bilaterali e all'adesione al Common Reporting Standard (CRS).

Sanzioni specifiche per conti di trading all'estero non dichiarati

Per quanto riguarda specificamente i conti di trading all'estero non dichiarati, le conseguenze possono essere molteplici:

  • Omessa dichiarazione: sanzione fissa di 250 euro per infedele dichiarazione, con sanzioni dal 120% al 240% delle imposte dovute maggiorate di un terzo
  • Proroga del termine di prescrizione: il termine di accertamento si estende di un anno se non si presenta la dichiarazione
  • Sanzioni per errata compilazione del quadro RW: 258 euro se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni; oltre questo termine, sanzioni dal 3% al 15% delle somme non indicate (raddoppiate per Paesi black list)

Va sottolineato che attraverso gli accordi internazionali di scambio di informazioni fiscali, l'amministrazione finanziaria italiana è in grado di ottenere dati sui conti esteri dei contribuenti italiani. Questo rende sempre più difficile occultare attività finanziarie all'estero.

Lo scambio automatico di informazioni e i controlli dell'Agenzia delle Entrate

Negli ultimi anni, gli strumenti a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per individuare i conti esteri non dichiarati si sono notevolmente potenziati. Questo grazie all'implementazione di accordi internazionali per lo scambio automatico di informazioni fiscali:

  • Common Reporting Standard (CRS): promosso dall'OCSE e adottato da oltre 100 Paesi, prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra le autorità fiscali dei diversi Paesi
  • FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): accordo tra Italia e Stati Uniti che prevede lo scambio reciproco di informazioni sui conti finanziari
  • Accordi bilaterali con vari Paesi, inclusi quelli precedentemente considerati non collaborativi

Grazie a questi accordi, l'Agenzia delle Entrate riceve periodicamente dati relativi ai conti bancari, ai depositi e ad altre attività finanziarie detenute all'estero da contribuenti italiani. Le informazioni includono il saldo del conto, gli interessi percepiti, i dividendi e altre forme di reddito.

La Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali dell'Agenzia delle Entrate utilizza questi dati per identificare possibili casi di evasione fiscale internazionale. I controlli automatici contro evasione fiscale si concentrano in particolare su:

  • Violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale
  • Omessa indicazione in dichiarazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera
  • Fittizia allocazione all'estero della residenza fiscale
  • Illecito trasferimento e/o detenzione all'estero di attività produttive di reddito

La procedura di compliance e gli accertamenti

Quando l'Agenzia delle Entrate identifica possibili irregolarità relative a conti esteri non dichiarati, generalmente procede secondo un approccio graduale:

  1. Invio di una lettera di compliance: una comunicazione bonaria che informa il contribuente dell'anomalia riscontrata e lo invita a regolarizzare la propria posizione
  2. Accertamento formale: se il contribuente non risponde alla lettera di compliance o non regolarizza la propria posizione, l'Agenzia può procedere con un vero e proprio avviso di accertamento

La lettera di compliance contiene informazioni dettagliate come:

  • I dati identificativi del contribuente
  • Il periodo d'imposta di riferimento
  • La descrizione dell'anomalia riscontrata
  • Le istruzioni per regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso
  • Le modalità per fornire chiarimenti o documentazione in caso di errore

Ricevuta una lettera di compliance, il contribuente ha due opzioni principali:

  1. Aderire alla compliance: presentare una dichiarazione integrativa, compilare correttamente il quadro RW e versare le imposte dovute con sanzioni ridotte grazie al ravvedimento operoso
  2. Non aderire: in questo caso, l'Agenzia delle Entrate potrà procedere con un avviso di accertamento, con l'applicazione delle sanzioni piene

Come regolarizzare la propria posizione

Per i contribuenti che si rendono conto di non aver dichiarato correttamente i propri conti esteri, è possibile regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso. Questo strumento consente di beneficiare di una significativa riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento operoso per il quadro RW prevede:

  • Presentazione di una dichiarazione integrativa per le annualità interessate
  • Versamento delle imposte eventualmente dovute (es. IVAFE, imposte su interessi o plusvalenze)
  • Pagamento delle sanzioni in misura ridotta e degli interessi

La riduzione delle sanzioni varia in base al tempo trascorso dalla violazione:

  • Entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione fissa di 258 euro
  • Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo: sanzioni ridotte a 1/8 del minimo
  • Oltre tale termine: sanzioni ridotte in misure diverse a seconda del tempo trascorso

È importante ricordare che il ravvedimento operoso è possibile solo se la violazione non è già stata constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Inoltre, è possibile effettuare il ravvedimento anche dopo aver ricevuto una lettera di compliance, purché non sia stato notificato un avviso di accertamento.

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