I contratti di solidarietà rappresentano una soluzione normativa italiana destinata a far fronte a situazioni di crisi aziendale o a favorire processi di ricambio generazionale e creazione di nuova occupazione. Tali strumenti, nati negli anni ‘80, si fondano su accordi collettivi tra aziende e rappresentanze sindacali che prevedono, in via generale, la riduzione dell’orario di lavoro e conseguentemente della retribuzione, come misura alternativa ai licenziamenti collettivi o in funzione di ampliamento dell’organico.
Il principio ispiratore è la tutela dell’occupazione, permettendo alle imprese di gestire temporanee eccedenze di personale o promuovere opportunità di crescita interna tramite una redistribuzione delle ore lavorative. La cornice normativa principale di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 148/2015, che ha assorbito e innovato la precedente disciplina autonoma, integrandola nell’ambito degli ammortizzatori sociali straordinari.
Definizione e inquadramento: differenze tra contratto di solidarietà difensivo e espansivo
La disciplina distingue chiaramente due tipi di Contratto di Solidarietà:
- Solidarietà difensiva: adopera la riduzione dell’orario lavorativo allo scopo di evitare licenziamenti in contesto di crisi aziendale o riorganizzazione, sostenendo così la stabilità occupazionale. È destinata principalmente alle aziende rientranti nella CIGS e comporta l’attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per coprire parzialmente il mancato guadagno. Questa tipologia si caratterizza per la presenza di un accordo sindacale obbligatorio, limiti percentuali alla riduzione oraria e una durata massima prestabilita.
- Solidarietà espansiva: orientata all’inserimento di nuove risorse nel mondo del lavoro o ad accompagnare processi di pensionamento anticipato, prevede la redistribuzione dell’orario a favore di nuove assunzioni. Questa forma, oggi prevalentemente ricompresa nella disciplina del “contratto di espansione”, riguarda di norma aziende con ampi organici e si accompagna a incentivi economici statali sia per l’azienda sia per i nuovi lavoratori assunti.
La principale distinzione riguarda l’obiettivo concreto: conservare l’occupazione in caso difensivo, aumentarla tramite l’inserimento di nuovo personale nel caso espansivo. Anche gli strumenti di supporto economico differiscono: l’integrazione salariale sostituisce la perdita reddituale dei lavoratori in solidarietà difensiva, mentre incentivi e sgravi premianti supportano le imprese che attuano contratti di tipo espansivo.
Requisiti, procedure e soggetti coinvolti per l’attivazione dei contratti
L’attivazione di un contratto di solidarietà dipende da precisi requisiti normativi e procedure. Per entrambe le tipologie sono imprescindibili l’accordo tra azienda e rappresentanza sindacale e la comunicazione agli enti competenti (Ministero del Lavoro, INPS).
- Per la solidarietà difensiva occorre che l’impresa versi in situazione di crisi, con rischio di esubero di personale, e sia soggetta agli istituti della CIGS; è necessaria una consultazione sindacale e la riduzione dell’orario va equamente distribuita.
- Nel caso di solidarietà espansiva, l’azienda deve raggiungere una soglia minima di dipendenti (attualmente almeno 250 per i contratti di espansione), stipulare un accordo aziendale che preveda nuove assunzioni e comunicare i piani di riorganizzazione al Ministero del Lavoro e all’INPS.
Tra i soggetti coinvolti figurano, oltre all’impresa e alle rappresentanze sindacali, anche le direzioni territoriali del lavoro e gli enti previdenziali per l’erogazione delle relative prestazioni.
Iter pratico per attivare un contratto di solidarietà difensivo (privato e pubblico)
La procedura per attivare una misura difensiva varia leggermente tra settore privato e pubblico, ma segue fasi consolidate.
- Settore privato:
- Individuazione della crisi aziendale documentata;
- Convocazione delle rappresentanze sindacali e avvio della consultazione obbligatoria;
- Sottoscrizione di un accordo che specifichi la durata, l’entità della riduzione oraria, i criteri di rotazione, i lavoratori coinvolti e la ripartizione degli oneri;
- Presentazione dell’istanza presso il Ministero del Lavoro o l’INPS, allegando l’accordo sindacale;
- Attivazione delle procedure telematiche tramite piattaforme come "sgravicdsonline" per eventuali sgravi contributivi;
- Monitoraggio e comunicazione di eventuali variazioni ai soggetti coinvolti.
- Settore pubblico:
- Avvio della procedura ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 165/2001 in caso di eccedenza di personale;
- Comunicazione formale alle organizzazioni sindacali e inizio contrattazione;
- Stipula dell’accordo aziendale con la previsione della riduzione oraria;
- Recepimento dell’accordo mediante determinazioni amministrative dell’ente;
- Comunicazioni obbligatorie agli organi di controllo (Ragioneria generale dello Stato, Corte dei Conti) e attivazione delle modalità operative.
In entrambe le realtà, il ruolo delle parti sociali e degli organismi pubblici di vigilanza risulta essenziale per garantire equità e rispetto delle regole.
Iter pratico per attivare un contratto di solidarietà espansivo e contratti di espansione
Introdotti come misura innovativa per l’ingresso occupazionale, i contratti di solidarietà espansiva e diventati dal 2019 sostanzialmente "contratti di espansione", sono attivabili attraverso una sequenza procedurale articolata:
- Sottoscrizione di un accordo aziendale con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative e definizione dei parametri di riduzione oraria e nuovo fabbisogno occupazionale;
- Trasmissione dell’accordo al Ministero del Lavoro per le necessarie autorizzazioni, con indicazione dei destinatari delle nuove assunzioni e dei lavoratori eventualmente prepensionabili;
- Comunicazione all’INPS per l’istituzione dell’intervento di integrazione salariale e attivazione degli incentivi previsti;
- Monitoraggio degli adempimenti durante l’intero periodo contrattuale e verifica della corretta attuazione dei piani di formazione, ove previsti.
La procedura comporta la partecipazione attiva delle parti sociali e delle istituzioni coinvolte, assicurando trasparenza e continuità dei processi di riorganizzazione e inserimento lavorativo.
Contenuti e caratteristiche dei contratti: orario di lavoro, durata e trattamento economico
Gli accordi di solidarietà regolano in dettaglio elementi chiave dell’organizzazione lavorativa e retributiva, assicurando chiarezza e trasparenza.
- Orario di lavoro: la riduzione concordata può raggiungere specifiche soglie massime, normalmente fino al 60% dell’orario complessivo (con punte spesso del 70%, o anche 80% in casi particolari), da modulare in base alle esigenze aziendali. In caso espansivo, la riduzione è correlata alle nuove assunzioni.
- Durata: la cornice normativa prevede limiti alla durata (24 mesi prorogabili nel quinquennio mobile, o fino a 36 mesi in specifiche aree), sia per i settori privati sia pubblici, o ulteriori periodi quando connessi a percorsi formativi.
- Trattamento economico: la retribuzione subisce una contrazione proporzionale alla riduzione oraria, a cui si aggiunge la quota di integrazione salariale erogata dall’INPS secondo le percentuali stabilite per legge. Le modalità di pagamento possono avvenire mediante anticipazione in busta paga o direttamente dall’istituto previdenziale.
Il contenuto obbligatorio del contratto comprende anche i criteri di identificazione dei lavoratori coinvolti, il piano di rotazione, la durata e le condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali.
Riduzione oraria, integrazione salariale INPS e retribuzione: esempi pratici
L’impatto pratico delle misure di solidarietà sullo stipendio è illustrato da esempi concreti:
| Voce |
Solidarietà difensiva |
Solidarietà espansiva |
| Orario settimanale |
da 40 a 24 ore |
da 40 a 30 ore |
| Retribuzione lorda iniziale |
2.000 € |
2.000 € |
| Riduzione percentuale |
40% |
25% |
| Retribuzione persa |
800 € |
500 € |
| Integrazione salariale INPS |
60% della quota persa (480 €) |
80% della quota persa (400 €) |
| Reddito lordo complessivo |
1.680 € |
1.900 € |
Per la modalità difensiva, l’INPS assicura un’integrazione pari al 60% della perdita; nella soluzione espansiva, la percentuale sale all’80%, comprendendo anche quota di mensilità aggiuntive. Il lavoratore sostiene perciò una riduzione del reddito, mitigata dalle prestazioni previdenziali e fiscali.
Aspetti contributivi, decontribuzione e agevolazioni per aziende e lavoratori
I vantaggi fiscali e contributivi rappresentano un elemento di rilievo all’interno dei contratti di solidarietà, promuovendo l’adesione delle aziende.
- Le imprese aderenti a contratti difensivi di tipo A possono beneficiare di riduzioni dei contributi previdenziali fino al 35%, a condizione che la riduzione oraria superi il 20% e siano rispettati i requisiti normativi previsti.
- Il trattamento di integrazione salariale erogato dall’INPS copre una parte del differenziale economico, senza gravare per intero sull’azienda.
- Per i contratti di espansione, l’INPS offre contributi diretti per ogni nuovo assunto, e altri sgravi a seconda delle modalità di attuazione e delle categorie di lavoratori inseriti.
- I lavoratori coinvolti ricevono contribuzione figurativa per la quota di ore non lavorate, a tutela dei diritti previdenziali e pensionistici futuri.
Diritti dei lavoratori in solidarietà: ferie, mensilità aggiuntive, maternità e malattia
Un aspetto centrale riguarda la salvaguardia dei diritti individuali dei lavoratori soggetti a riduzione oraria.
- Ferie e permessi maturano in proporzione alle ore lavorate, salvo condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.
- Mensilità aggiuntive (13ª e 14ª) maturano esclusivamente sulla quota di tempo effettivamente lavorato; l’integrazione INPS non è computabile nelle quote accessorie salvo che per la modalità espansiva, che in alcuni casi integra anche tale componente.
- Maternità: durante il congedo, la lavoratrice mantiene il diritto a ricevere gli assegni per intero, calcolati sulla retribuzione teorica ordinaria.
- Malattia: l’indennità è riconosciuta su base piena quando la malattia coincide con i giorni lavorativi residui, mentre per le ore ridotte subentra l’integrazione salariale; per sospensione totale, vale la prestazione INPS.
La contribuzione figurativa garantisce pieno accredito ai fini pensionistici, tutelando il futuro assetto previdenziale del lavoratore.
Vantaggi, svantaggi e possibili criticità dei contratti di solidarietà
L’utilizzo di questi strumenti determina benefici ma comporta anche potenziali problemi da valutare con attenzione.
- Vantaggi per l’azienda:
- risparmio sui costi di gestione del personale;
- mantenimento delle competenze strategiche interne;
- clima aziendale più stabile rispetto al ricorso ai licenziamenti.
- Benefici per i lavoratori:
- salvaguardia dei posti di lavoro e copertura previdenziale garantita;
- possibilità di affrontare periodi di minore attività senza espulsioni traumatiche;
- Criticità:
- perdita netta sulla retribuzione complessiva;
- complessità burocratica e procedurale;
- possibile squilibrio nella distribuzione del sacrificio tra le diverse figure aziendali.