Lo strumento con cui diventare proprietari gratis di un terreno agricolo, edificabile, boschivo è l'usucapione. In pratica, chi utilizza un bene altrui e si comporta come se fosse il proprietario, può diventarne tale. In pratica si attribuisce i poteri che la legge altrimenti non gli concederebbe.
Non bisogna credere che se un terreno agricolo, edificabile o boschivo venga abbandonato si perde la proprietà. Pensiamo ad esempio al caso di una persona che decide di trasferirsi all'estero a tempo indeterminato per poi lasciare l'appezzamento di terreno di sua proprietà in balia di se stesso.
Per quanto sia una situazione più comune di quanto possa sembrare, non comporta la perdita della titolarità sul bene. Per dirla in maniera inequivocabile, non si perde il diritto di proprietà e né si prescrive mai per il mancato uso del terreno agricolo.
Eppure, come vedremo in questo articolo, c'è il modo di diventare proprietario di un terreno agricolo, edificabile, boschivo gratis solo perché si utilizza: Vediamo tutti i dettagli e i passaggi procedurali:
Terreno agricolo, edificabile, boschivo, come diventare proprietario gratis
Tempi aggiornati per diventare proprietario di un bene per l'utilizzo continuativo
Lo strumento con cui diventare proprietari gratis di un terreno agricolo, edificabile, boschivo è l'usucapione. In pratica, chi utilizza un bene altrui e si comporta come se fosse il proprietario, può diventarne tale. In pratica si attribuisce i poteri che la legge altrimenti non gli concederebbe.
Condizione essenziale è l'utilizzo del terreno agricolo che non deve essere stato acquisito con violenza o clandestinità e deve essere continuativo e senza interruzioni. Ma soprattutto, a norma di legge, proprietà di un terreno agricolo, edificabile, boschivo si acquista in virtù del possesso continuato per 20 anni.
Attenzione, perché la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista invece in virtù del possesso continuato per 15 anni. Chi acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore dopo 5 anni dalla data di trascrizione.
Tali disposizioni si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Provando ad allargare lo sguardo sul funzionamento del meccanismo dell'usucapione, i tempi sono di 3 anni dalla trascrizione per i beni mobili iscritti nei pubblici registri acquistati in buona fede da chi non ne è proprietari.
Per poi diventare di 10 anni di possesso continuato per i beni mobili iscritti nei pubblici registri, di possesso continuato per i beni mobili, relativamente alla proprietà o altri diritti reali acquisiti in buona fede da chi non ne è il proprietario, in presenza o meno di un atto di proprietà, se si è acquistato in buona fede, e in base a un atto pubblico registrato, da un soggetto che non era il vero proprietario del bene.
Salgono quindi a 20 anni di possesso continuato per i beni mobili; per gli altri diritti di godimento su un immobile e per gli immobili il cui possesso sia stato acquistato in malafede, cioè sapendo che si tratta di una proprietà di un'altra persona. Da segnalare che il termine comincia a decorrere da quando si è acquistato il possesso del bene.
Sulla materia è intervenuta anche la Corte di Cassazione, per cui ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, può essere attribuita efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o ad atti giudiziali diretti a ottenere la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente.
In pratica, una richiesta scritta di rilascio di un terreno occupato non è idonea a interrompere il termine per usucapire, dal momento che il possesso può essere esercitato anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale.