Stando a quanto previsto da Ccnl, i dipendenti con contratto Università e Ricerca 2024 hanno diritto ad usufruire di 20 giorni di ferie nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e di 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni.
Quanti giorni di ferie spettano a chi ha il Contratto CCNL Università e Ricerca 2024 e quanto vengono pagate? Il Contratto Università e Ricerca 2024 si applica al personale, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato degli atenei e delle altre istituzioni universitarie statali, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie e l’Istituto universitario di scienze motorie (IUSM) di Roma.
Ne sono esclusi i professori, i ricercatori e i dirigenti. Vediamo di seguito cosa prevede nel dettaglio il Ccnl per le ferie.
I lavoratori con Contratto Università e Ricerca 2024 hanno diritto ad un periodo di ferie di 32 giorni all'anno.
In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo e i giorni di ferie spettanti sono ridotti a 28.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può usufruire delle ferie in più periodi nel corso dell'anno e nel rispetto dei turni prestabiliti.
Deve comunque essere assicurato al dipendente che ne presenta richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo compreso tra il primo giugno e il 30 settembre.
Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per inderogabili motivi di servizio.
In questo caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, d anche all'indennità di missione per la durata dello stesso viaggio.
Nel caso di comprovata impossibilità di usufruire delle ferie nel corso dell'anno, devono poi essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
Le ferie dei lavoratori con Ccnl Università e Ricerca maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, partendo dal numero di ore lavorate in una settimana.
Durante il periodo di ferie, i dipendenti con contratto Università e Ricerca hanno diritto a percepire la normale retribuzione di fatto spettante, senza alcuna riduzione.
Se non si fruisce delle ferie maturate, non possono essere pagate a meno che non si presenti una risoluzione del rapporto di lavoro.
Solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, infatti, si ha diritto a percepire il pagamento relativo a tutto l’eventuale periodo di ferie non fruito fino al momento della fine del rapporto lavorativo.