La questione della reperibilità dei commercialisti e degli studi professionali per il lavoro è regolata principalmente dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) che disciplinano questo settore. Vediamo più nel dettaglio come questi aspetti vengono affrontati nei contratti:
Commercialista e studi professionali devono essere sempre reperibili o no
Cosa fare se si hanno urgenze con il commercialista che non è reperibile
Il CCNL per gli studi professionali stabilisce le condizioni di lavoro per i dipendenti di studi di commercialisti, consulenti del lavoro e altre professioni correlate. Uno degli aspetti del contratto è la definizione delle ore lavorative settimanali e delle modalità di reperibilità. Il contratto prevede un orario di lavoro standard di 40 ore settimanali, solitamente distribuite su cinque o sei giorni.
La reperibilità fuori dall'orario di lavoro non è generalmente prevista come obbligatoria nei contratti per i dipendenti di studi professionali. Eventuali richieste di disponibilità fuori orario devono essere specificate contrattualmente e spesso comportano il riconoscimento di straordinari o compensi aggiuntivi. Significa che, se non esplicitamente richiesto e concordato, i commercialisti e i dipendenti degli studi professionali non sono tenuti a essere reperibili oltre l'orario di lavoro standard.
Il CCNL regola anche l'uso dei contratti a tempo determinato che possono durare fino a 24 mesi solo in presenza di specifiche condizioni. Qualora il rapporto di lavoro continuasse oltre i termini previsti senza le giustificazioni contrattuali, il contratto si trasformerebbe in un rapporto a tempo indeterminato.
I clienti che necessitano di assistenza continua dovrebbero stipulare accordi con i professionisti o gli studi, che dettaglino le condizioni di reperibilità e i relativi compensi. Questo può includere un supplemento contrattuale per garantire la disponibilità fuori orario o durante i fine settimana.
La reperibilità dei commercialisti e degli studi professionali per il lavoro non è un obbligo contrattuale standard nei CCNL del settore. Il CCNL per gli studi professionali stabilisce un orario di lavoro standard di 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni lavorativi. Non c'è una previsione obbligatoria per la reperibilità continua oltre questo orario.
Le richieste di disponibilità fuori orario devono essere concordate, spesso con la previsione di compensi aggiuntivi o straordinari. Di conseguenza, in assenza di un accordo preliminare, non resta altro da fare che affidarsi alla disponibilità reale del professionista.
Per esigenze particolari che richiedono la reperibilità continua, come nei casi di studi professionali con clienti internazionali o con scadenze fiscali stringenti, è possibile stipulare contratti specifici che prevedano tali obblighi. Questi contratti devono essere ben dettagliati e concordati, stabilendo chiaramente gli orari di reperibilità e i relativi compensi.