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Infortunio Co.Co.Co sul lavoro 2025, diritti e tutele per lavoratore

I diritti dei lavoratori Co.Co.Co nei casi di infortuni sul lavoro: quali sono le regole in vigore, indennitŕ previste e importi

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Infortunio Co.Co.Co sul lavoro 2025, dir

I lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co) godono di specifiche protezioni in caso di infortuni professionali. La normativa vigente garantisce a questi collaboratori una copertura assicurativa equiparabile a quella dei lavoratori subordinati, sebbene con alcune particolarità legate alla natura del rapporto di lavoro.

Tutele assicurative per i collaboratori coordinati e continuativi

Per i collaboratori con contratto Co.Co.Co valgono le medesime coperture assicurative previste per i dipendenti in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) garantisce le prestazioni economiche e sanitarie necessarie in caso di eventi dannosi riconducibili all'attività lavorativa.

Le categorie di collaboratori che beneficiano della tutela assicurativa INAIL sono:

  • Collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto
  • Collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili (per mansioni non rientranti nella disciplina del diritto d'autore)
  • Sindaci, amministratori e revisori di società, associazioni e altri enti
  • Partecipanti a collegi e commissioni, quando tali attività esulano dalle funzioni abitualmente svolte

È importante sottolineare che la tutela scatta solo per infortuni indennizzabili, verificatisi per causa violenta in occasione di lavoro e che comportano inabilità temporanea o permanente, oppure per malattie professionali contratte a causa dell'attività svolta.

Effetti dell'infortunio sul contratto di collaborazione

Un aspetto peculiare della disciplina degli infortuni per i Co.Co.Co riguarda gli effetti sul contratto di collaborazione. In caso di malattia:

  • Il contratto viene temporaneamente sospeso ma non estinto
  • La sospensione non comporta automaticamente la proroga del contratto, salvo diversi accordi tra le parti
  • Al termine del periodo di inabilità temporanea, se il contratto è ancora in vigore, il collaboratore può riprendere l'attività

Questa caratteristica rappresenta una significativa differenza rispetto al rapporto di lavoro subordinato, dove l'infortunio comporta specifiche tutele per la conservazione del posto di lavoro.

Procedura di denuncia dell'infortunio per i Co.Co.Co

In caso di infortunio professionale, il collaboratore deve seguire una precisa procedura per attivare la copertura assicurativa:

  1. Comunicazione immediata dell'incidente al committente
  2. Visita medica presso un Pronto Soccorso per ottenere il certificato medico che attesti la natura e l'entità dell'infortunio
  3. Trasmissione del certificato al committente, che ha l'obbligo di inviare all'INAIL la denuncia dell'infortunio in via telematica, qualora la prognosi superi i 3 giorni

Per gli infortuni con prognosi superiore ai 30 giorni o con esito mortale, il committente deve inoltre effettuare una denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza del comune in cui si è verificato l'incidente.

La normativa 2025 prevede tempistiche stringenti per l'invio della documentazione, al fine di garantire una rapida attivazione delle tutele previste.

Prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative INAIL per i collaboratori infortunati

L'INAIL eroga diverse prestazioni economiche ai collaboratori Co.Co.Co che subiscono un infortunio sul lavoro:

Indennità per inabilità temporanea

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro viene corrisposta secondo queste modalità:

  • Il giorno dell'infortunio e i tre giorni successivi (periodo di carenza) non sono coperti dall'INAIL e non sono a carico del committente, a differenza di quanto avviene per i lavoratori dipendenti
  • 60% della retribuzione media percepita nei 15 giorni precedenti l'infortunio dal 4° al 90° giorno di inabilità
  • 75% della retribuzione media percepita nei 15 giorni precedenti l'infortunio dal 91° giorno fino alla guarigione clinica

Questa indennità viene erogata anche se il contratto di collaborazione è nel frattempo giunto a scadenza naturale.

Indennizzo per danno biologico

Se l'infortunio o la malattia professionale causano postumi permanenti, il collaboratore ha diritto a:

  • Indennizzo in capitale una tantum per menomazioni di grado compreso tra il 6% e il 15%
  • Rendita vitalizia per menomazioni di grado superiore al 15%

La rendita INAIL viene calcolata in base alla retribuzione percepita nell'anno precedente e al grado di menomazione accertato.

Oltre alle prestazioni economiche, l'INAIL garantisce ai collaboratori Co.Co.Co infortunati:

  • Cure mediche e chirurgiche necessarie per il recupero dell'integrità psicofisica
  • Fornitura di protesi e ausili per ridurre l'inabilità
  • Interventi di riabilitazione funzionale
  • Reinserimento nella vita di relazione

Tutte queste prestazioni sono erogate gratuitamente dall'Istituto assicuratore, sia durante il periodo di inabilità temporanea che successivamente in caso di postumi permanenti.

Particolarità della tutela INAIL per i Co.Co.Co nel 2025

La normativa 2025 ha confermato alcuni aspetti peculiari della tutela assicurativa per i collaboratori coordinati e continuativi:

  • La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei minimali e massimali di legge
  • L'obbligo assicurativo sorge indipendentemente dalla durata della collaborazione
  • La copertura assicurativa opera anche per gli infortuni in itinere, ovvero quelli occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro

È importante ricordare che, a differenza dei lavoratori dipendenti, per i Co.Co.Co non è prevista l'integrazione dell'indennità INAIL da parte del committente, salvo specifici accordi contrattuali.

Ruolo del committente nella gestione dell'infortunio

Il committente di un collaboratore Co.Co.Co ha precisi obblighi in caso di infortunio:

  • Denuncia dell'infortunio all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico
  • Versamento dei premi assicurativi nei termini previsti
  • Conservazione della documentazione relativa all'infortunio
  • Collaborazione con gli organi ispettivi in caso di accertamenti

Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche responsabilità penali per il committente.

Tutela legale per il collaboratore infortunato

In caso di difficoltà nel riconoscimento dell'infortunio o nell'erogazione delle prestazioni, il collaboratore Co.Co.Co può:

  • Presentare opposizione alle decisioni dell'INAIL entro i termini stabiliti
  • Avvalersi dell'assistenza di patronati o consulenti del lavoro
  • Ricorrere al giudice del lavoro in caso di controversie non risolte in via amministrativa

È consigliabile conservare accuratamente tutta la documentazione relativa all'infortunio, comprese le comunicazioni con il committente e con l'INAIL, per facilitare eventuali azioni di tutela dei propri diritti.

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