I lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co) godono di specifiche protezioni in caso di infortuni professionali. La normativa vigente garantisce a questi collaboratori una copertura assicurativa equiparabile a quella dei lavoratori subordinati, sebbene con alcune particolarità legate alla natura del rapporto di lavoro.
Per i collaboratori con contratto Co.Co.Co valgono le medesime coperture assicurative previste per i dipendenti in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) garantisce le prestazioni economiche e sanitarie necessarie in caso di eventi dannosi riconducibili all'attività lavorativa.
Le categorie di collaboratori che beneficiano della tutela assicurativa INAIL sono:
È importante sottolineare che la tutela scatta solo per infortuni indennizzabili, verificatisi per causa violenta in occasione di lavoro e che comportano inabilità temporanea o permanente, oppure per malattie professionali contratte a causa dell'attività svolta.
Un aspetto peculiare della disciplina degli infortuni per i Co.Co.Co riguarda gli effetti sul contratto di collaborazione. In caso di malattia:
Questa caratteristica rappresenta una significativa differenza rispetto al rapporto di lavoro subordinato, dove l'infortunio comporta specifiche tutele per la conservazione del posto di lavoro.
In caso di infortunio professionale, il collaboratore deve seguire una precisa procedura per attivare la copertura assicurativa:
Per gli infortuni con prognosi superiore ai 30 giorni o con esito mortale, il committente deve inoltre effettuare una denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza del comune in cui si è verificato l'incidente.
La normativa 2025 prevede tempistiche stringenti per l'invio della documentazione, al fine di garantire una rapida attivazione delle tutele previste.
L'INAIL eroga diverse prestazioni economiche ai collaboratori Co.Co.Co che subiscono un infortunio sul lavoro:
L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro viene corrisposta secondo queste modalità:
Questa indennità viene erogata anche se il contratto di collaborazione è nel frattempo giunto a scadenza naturale.
Se l'infortunio o la malattia professionale causano postumi permanenti, il collaboratore ha diritto a:
La rendita INAIL viene calcolata in base alla retribuzione percepita nell'anno precedente e al grado di menomazione accertato.
Oltre alle prestazioni economiche, l'INAIL garantisce ai collaboratori Co.Co.Co infortunati:
Tutte queste prestazioni sono erogate gratuitamente dall'Istituto assicuratore, sia durante il periodo di inabilità temporanea che successivamente in caso di postumi permanenti.
La normativa 2025 ha confermato alcuni aspetti peculiari della tutela assicurativa per i collaboratori coordinati e continuativi:
È importante ricordare che, a differenza dei lavoratori dipendenti, per i Co.Co.Co non è prevista l'integrazione dell'indennità INAIL da parte del committente, salvo specifici accordi contrattuali.
Il committente di un collaboratore Co.Co.Co ha precisi obblighi in caso di infortunio:
Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche responsabilità penali per il committente.
In caso di difficoltà nel riconoscimento dell'infortunio o nell'erogazione delle prestazioni, il collaboratore Co.Co.Co può:
È consigliabile conservare accuratamente tutta la documentazione relativa all'infortunio, comprese le comunicazioni con il committente e con l'INAIL, per facilitare eventuali azioni di tutela dei propri diritti.