Le assenze del dipendente dal posto di lavoro per infortunio sul lavoro, così come nei casi di malattia, prevedono per lo stesso lavoratore la possibilità di conservare il suo posto di lavoro come previsto dall'articolo 2110 del Codice civile per determinati periodi di tempi che vengono solitamente fissati dai diversi CCNL.
Il periodo di diritto di conservazione del posto di lavoro è il cosiddetto periodo di comporto. Sono due le tipologie di periodo di comporto: si parla infatti, di comporto secco, quando si fa riferimento al periodo massimo di conservazione del posto in presenza di un'unica malattia o di un evento di infortunio, e di comporto per sommatoria, quando si fa riferimento al periodo massimo di conservazione del posto in presenza di più episodi di malattia o infortuni sul lavoro.
Il comporto è quel periodo massimo di non lavoro dovuto a malattia o infortunio, nel quale il datore di lavoro non può procedere al licenziamento. Trascorso tale periodo, è possibile recedere dal contratto.
La disposizione è contenuta all'interno dell'art. 2110 del codice civile. In particolare, il comma 2, stabilisce che "nei casi indicati nel comma precedente (infortunio e malattia), l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità".
Nella pratica, il periodo massimo di malattia o infortunio è disciplinato dai contratti collettivi nazionali che definiscono le modalità di attuazione del principio previsto dal codice civile e la relativa durata.
Le assenze per infortunio o per malattia vengono calcolate nel periodo di comporto, la cui durata massima è solitamente stabilita nei Contratti Collettivi nazionali di Lavoro che regolano ogni comparto lavorativo, per cui nei casi di assunzione è bene leggere cosa dice a riguardo il proprio contratto di lavoro.
Le regole del 2025 prevedono la possibilità per il lavoratore che si infortuna durante il lavoro di assentarsi per un determinato periodo di tempo massimo, nel corso del quale continua a percepire la retribuzione. Concluso il periodo di comporto, se il lavoratore non si presenta a lavoro, il datore di lavoro valuta se procedere con il licenziamento in base alle circostanze specifiche.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, se per superamento del periodo di comporto nei casi di malattia il licenziamento è assimilabile al licenziamento disciplinare per giustificato motivo oggettivo, nei casi di infortunio sul lavoro le regole possono variare significativamente in base alla responsabilità del datore di lavoro.
Licenziare il lavoratore al termine del periodo di comporto per normale infortunio non è un obbligo ma è una scelta che tocca al datore di lavoro. Si può, infatti, decidere di proseguire il rapporto di lavoro pur quando il lavoratore supera il periodo di comporto a lavoro.
Nei casi di infortunio sul lavoro, invece, non si può licenziare il dipendente in caso di superamento del periodo di comporto se, come deciso dalla Corte di Cassazione, l'assenza per malattia dipende da un infortunio sul lavoro per cui serve un lungo periodo necessario per la guarigione clinica.
Inoltre, come stabilito dalla recente ordinanza della Cassazione n. 463 del 9 gennaio 2025, la contrattazione collettiva può prevedere che vengano escluse dal computo del comporto le assenze per malattia causate da infortuni o malattie professionali. In tali circostanze, la regolamentazione del comporto è legata non ai presupposti per il risarcimento del danno, ma all'esistenza dei presupposti previsti in ambito INAIL per l'erogazione dell'indennizzo INAIL per malattia professionale o inabilità temporanea.
Stando a quanto previsto dalla Corte di Cassazione, le assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o malattia professionale, perché riconducibili allo svolgimento del lavoro stesso e purché sussista una responsabilità del datore di lavoro, non vengono calcolate nel periodo di comporto.
Non si calcola, dunque, l'infortunio sul lavoro se l'evento è collegato allo svolgimento dell'attività lavorativa ma se sussiste anche la responsabilità del datore di lavoro, risultando inadempiente all'attuazione di tutte le misure necessarie a garantire sicurezza fisica e morale del lavoratore.
Secondo la giurisprudenza più recente (Cassazione n. 9771 del 14 aprile 2025), per il calcolo del periodo di comporto andranno sommate le sole malattie e infortuni non causati da una responsabilità del datore di lavoro e si dovranno detrarre quelle per cui sussista una sua responsabilità.
Prendendo il caso di un lavoratore che durante il lavoro si è infortunato riportando una frattura scomposta della rotula del ginocchio destro e lesione del tendine peri rotuleo e che stia facendo terapie per il recupero, ma che al termine del periodo di comporto non sarà ancora effettivamente guarito tanto da poter tornare a lavoro e svolgere le sua mansioni, non rischia il licenziamento perché si tratta di infortunio.
Un altro esempio significativo emerge dalla sentenza di Cassazione n. 26005 del 29 dicembre 2015, che ha stabilito che in caso di assenza continuativa prima per infortunio e poi per malattia, si debbano considerare due distinti limiti di comporto. Nel caso specifico, un lavoratore aveva effettuato un periodo di assenza di 180 giorni per infortunio e successivamente un periodo di malattia di 180 giorni. La Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento, stabilendo che i due periodi non potevano essere sommati ai fini del calcolo del comporto.
Nei casi di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro, la retribuzione economica viene riconosciuta per tutto il periodo di astensione dal lavoro con esclusione di ogni altro compenso accessorio.