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La quattordicesima della pensione di invalidità nel 2025 viene pagata o non c'è?

Quattordicesima sulla pensione di invalidità: normativa, requisiti e importi aggiornati per capire se spetta davvero

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
La quattordicesima della pensione di inv

La quattordicesima mensilità rappresenta una somma aggiuntiva erogata annualmente dall’INPS a determinate categorie di pensionati italiani. Questa misura, nata per sostenere il potere d’acquisto di chi percepisce una pensione di entità limitata, continua a essere oggetto di particolare attenzione, soprattutto per coloro che ricevono una pensione di invalidità. Nel 2025 l’applicazione della normativa mantiene criteri rigidi, differenziando tra le varie tipologie di trattamenti pensionistici e stabilendo limiti anagrafici e reddituali precisi. 

Cos’è la quattordicesima sulla pensione, definizione normativa e finalità

La quattordicesima mensilità, tecnicamente denominata "somma aggiuntiva", è prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successivamente ampliata dalla legge n. 232/2016. Si tratta di una prestazione annuale, attribuita a specifici pensionati del sistema previdenziale obbligatorio, per integrare i redditi più bassi e tutelare le condizioni economiche di chi ha versato contributi previdenziali ridotti o percepisce assegni minimi. L’erogazione avviene su base reddituale e non riguarda tutte le forme di pensione, escludendo i trattamenti assistenziali puri come nel caso della pensione di invalidità civile.

Chi ha diritto alla quattordicesima sulla pensione di invalidità nel 2025

Nel 2025, la quattordicesima viene pagata esclusivamente ai titolari di pensione di invalidità ordinaria (IO), inabilità e pensioni ai superstiti (inclusa la reversibilità). Non spetta invece a chi percepisce una pensione di invalidità civile, pensione o assegno sociale, rendite INAIL o trattamenti di guerra. La distinzione principale quindi è tra l’invalidità previdenziale (ovvero contributiva) e quella civile (assistenziale). La pagina ufficiale INPS fornisce dettagli aggiornati in merito ai requisiti previsti per ogni categoria.

  • Pensione di invalidità ordinaria (IO) e inabilità: Sì, la quattordicesima è riconosciuta, pur in presenza di limiti anagrafici e reddituali.
  • Pensione di invalidità civile: No, esclusione completa per natura assistenziale del trattamento.
  • Pensione ai superstiti, di vecchiaia, anticipata: Sì, con verifica dei requisiti previsti per legge.

Modalità di erogazione: tempi, comunicazione e pagamenti proporzionali

La quattordicesima viene erogata dall’INPS nei seguenti casi:

  • Pensionati con requisiti già maturati al 30 giugno 2025: pagamento con il cedolino di luglio 2025.
  • Pensionati che maturano i requisiti dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 o nuovi titolari: accredito con la mensilità di dicembre 2025.

Il pagamento avviene in modalità automatica, con annotazione nella sezione informativa “OBIS/M”, sul cedolino di pensione e tramite avvisi telematici (ad es. app “IO”, area riservata del portale INPS, SMS o e-mail, se le informazioni di contatto sono aggiornate).

Qualora il pensionato sia diventato titolare nel corso dell’anno oppure maturi i requisiti anagrafici oltre il 30 giugno, la somma aggiuntiva viene calcolata in misura proporzionale ai mesi di effettiva titolarità o di possesso del requisito anagrafico e contributivo.

Importi della quattordicesima, calcolo in base a reddito e contributi versati

L'importo della quattordicesima nel 2025 viene differenziato in relazione a due fattori principali:

  • Livello di reddito personale
  • Anni di contribuzione (distinti tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi)
Anni contribuzione Reddito individuale max
11.766,30 € (1,5x minimo)
Reddito individuale max
15.688,40 € (2x minimo)
Fino a 15 anni (dipendenti)
Fino a 18 anni (autonomi)
437 € 336 €
Oltre 15 fino a 25 anni (dipendenti)
Oltre 18 fino a 28 anni (autonomi)
546 € 420 €
Oltre 25 anni (dipendenti)
Oltre 28 anni (autonomi)
655 € 504 €

Va sottolineato che, in presenza di un reddito annuo superiore al limite stabilito, ma inferiore allo stesso aumentato dell’importo del beneficio spettante, la cosiddetta clausola di salvaguardia consente l’erogazione della somma aggiuntiva fino a concorrenza del nuovo limite maggiorato.

Redditi considerati, limiti e clausole di salvaguardia

Nel rilevamento del reddito per la quattordicesima sono inclusi tutti i proventi personali (Redditi assoggettabili a IRPEF o imposta sostitutiva, redditi esteri, canoni di locazione, rendite catastali, capitali mobiliari). Vengono invece esclusi:

  • Assegni familiari
  • Indennità di accompagnamento per disabili e non vedenti
  • Pensioni di guerra
  • Reddito della casa adibita ad abitazione principale
  • Trattamenti di fine rapporto e arretrati a tassazione separata
  • Sussidi comunali o di altri enti pubblici

Non sono valutati i redditi del coniuge. Coloro che superano di poco il limite previsto possono avvalersi della clausola di salvaguardia che consente, in determinate circostanze, di ricevere la prestazione fino a concorrenza del nuovo tetto annuo.

Come verificare il pagamento e cosa fare in caso di mancata erogazione

I pensionati possono verificare la presenza e l’importo della quattordicesima direttamente sul proprio cedolino di pensione (sia cartaceo che digitale), sull’app “IO”, accedendo al portale INPS nella sezione dedicata oppure consultando il modello “OBIS/M”.

Se la quattordicesima non viene corrisposta nonostante il possesso dei requisiti, è possibile presentare domanda di ricostituzione, denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”, direttamente online o tramite Patronato. L’eventuale arretrato sarà riconosciuto nei mesi successivi.



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