La quattordicesima mensilità rappresenta una somma aggiuntiva erogata annualmente dall’INPS a determinate categorie di pensionati italiani. Questa misura, nata per sostenere il potere d’acquisto di chi percepisce una pensione di entità limitata, continua a essere oggetto di particolare attenzione, soprattutto per coloro che ricevono una pensione di invalidità. Nel 2025 l’applicazione della normativa mantiene criteri rigidi, differenziando tra le varie tipologie di trattamenti pensionistici e stabilendo limiti anagrafici e reddituali precisi.
La quattordicesima mensilità, tecnicamente denominata "somma aggiuntiva", è prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successivamente ampliata dalla legge n. 232/2016. Si tratta di una prestazione annuale, attribuita a specifici pensionati del sistema previdenziale obbligatorio, per integrare i redditi più bassi e tutelare le condizioni economiche di chi ha versato contributi previdenziali ridotti o percepisce assegni minimi. L’erogazione avviene su base reddituale e non riguarda tutte le forme di pensione, escludendo i trattamenti assistenziali puri come nel caso della pensione di invalidità civile.
Nel 2025, la quattordicesima viene pagata esclusivamente ai titolari di pensione di invalidità ordinaria (IO), inabilità e pensioni ai superstiti (inclusa la reversibilità). Non spetta invece a chi percepisce una pensione di invalidità civile, pensione o assegno sociale, rendite INAIL o trattamenti di guerra. La distinzione principale quindi è tra l’invalidità previdenziale (ovvero contributiva) e quella civile (assistenziale). La pagina ufficiale INPS fornisce dettagli aggiornati in merito ai requisiti previsti per ogni categoria.
La quattordicesima viene erogata dall’INPS nei seguenti casi:
Il pagamento avviene in modalità automatica, con annotazione nella sezione informativa “OBIS/M”, sul cedolino di pensione e tramite avvisi telematici (ad es. app “IO”, area riservata del portale INPS, SMS o e-mail, se le informazioni di contatto sono aggiornate).
Qualora il pensionato sia diventato titolare nel corso dell’anno oppure maturi i requisiti anagrafici oltre il 30 giugno, la somma aggiuntiva viene calcolata in misura proporzionale ai mesi di effettiva titolarità o di possesso del requisito anagrafico e contributivo.
L'importo della quattordicesima nel 2025 viene differenziato in relazione a due fattori principali:
| Anni contribuzione | Reddito individuale max 11.766,30 € (1,5x minimo) |
Reddito individuale max 15.688,40 € (2x minimo) |
| Fino a 15 anni (dipendenti) Fino a 18 anni (autonomi) |
437 € | 336 € |
| Oltre 15 fino a 25 anni (dipendenti) Oltre 18 fino a 28 anni (autonomi) |
546 € | 420 € |
| Oltre 25 anni (dipendenti) Oltre 28 anni (autonomi) |
655 € | 504 € |
Va sottolineato che, in presenza di un reddito annuo superiore al limite stabilito, ma inferiore allo stesso aumentato dell’importo del beneficio spettante, la cosiddetta clausola di salvaguardia consente l’erogazione della somma aggiuntiva fino a concorrenza del nuovo limite maggiorato.
Nel rilevamento del reddito per la quattordicesima sono inclusi tutti i proventi personali (Redditi assoggettabili a IRPEF o imposta sostitutiva, redditi esteri, canoni di locazione, rendite catastali, capitali mobiliari). Vengono invece esclusi:
Non sono valutati i redditi del coniuge. Coloro che superano di poco il limite previsto possono avvalersi della clausola di salvaguardia che consente, in determinate circostanze, di ricevere la prestazione fino a concorrenza del nuovo tetto annuo.
I pensionati possono verificare la presenza e l’importo della quattordicesima direttamente sul proprio cedolino di pensione (sia cartaceo che digitale), sull’app “IO”, accedendo al portale INPS nella sezione dedicata oppure consultando il modello “OBIS/M”.
Se la quattordicesima non viene corrisposta nonostante il possesso dei requisiti, è possibile presentare domanda di ricostituzione, denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”, direttamente online o tramite Patronato. L’eventuale arretrato sarà riconosciuto nei mesi successivi.