Tecnicamente sì, ma formalmente può accadere che le cartelle esattoriali prescritte compaiano ugualmente nella lista dei propri debiti stilata dall'Agenzia delle entrate.
La situazione per il contribuente può rivelarsi contraddittoria se non confusionaria. Come è possibile che le cartelle prescritte non risultino ancora cancellate dal ruolo dell'Agenzia delle entrate?
I tempi sono diversi in base al debito del contribuente, tuttavia per il contribuente scatta il campanello d'allarme con il conseguente punto interrogativo su come fare ad annullare le cartelle prescritte ma non cancellate. Vediamo allora:
Può accadere che le cartelle esattoriali prescritte compaiano ugualmente nella lista dei propri debiti stilata dall'Agenzia delle entrate. Se si rientra nei tempi di prescrizione, il contribuente ha poco di cui preoccuparsi.
Tuttavia può chiedere la cancellazione della cartella con una istanza in autotutela all'ente titolare del credito. Si tratta di un'azione che serve per cancellare ogni dubbio.
Andando quindi alla ricerca dei tempi di prescrizione, il quadro è il seguente: Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) 10 anni, Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) 10 anni, Ires (Imposta sul reddito delle società) 10 anni, Iva (Imposta sul valore aggiunto) 10 anni, Imposta di bollo (dovuta dai titolari di conto corrente con giacenza superiore a 5.000 euro) 10 anni.
Dopodiché: Imposta ipotecaria (riguarda il trasferimento di immobili sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso) 10 anni, Imposta catastale (sulle volture catastali per il trasferimento di immobili a titolo gratuito o oneroso) 10 anni, Canone Rai (per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni) 10 anni, Contributi alla Camera di Commercio (disciplinate dagli enti camerali con appositi regolamento) 10 anni, Imu (Imposta municipale propria) 5 anni, Tari (tassa sui rifiuti) 5 anni.
E ancora: Tasi (tributo per i servizi indivisibili 5 anni, Tosap (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) 5 anni, Sanzioni amministrative (per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativi) 5 anni, Violazioni del codice della strada (indipendentemente dal tipo di infrazione commessa) 5 anni, Contributi previdenziali Inps (pari al 33,00% della retribuzione lorda o del compenso) 5 anni, Contributi assistenziali Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) 5 anni, Bollo auto (dovuto per il possesso del veicolo e riscosso a livello regionale) 3 anni.
Come messo nero su bianco dalla Corte di Cassazione nella ordinanza sulla cancellazione delle cartelle prescritte, è consentito al contribuente, in quale instauri un giudizio principalmente su impugnazione dell’estratto di ruolo, eccepire anche l’intervenuta decadenza o la maturata prescrizione delle pretese erariali contenute nelle cartelle sottese a quel ruolo.
Più esattamente, le condizioni di validità dell’atto impositivo, quali prescritte dalle relative norme, vanno tenute distinte dalle condizioni di validità della sua notificazione. Di conseguenza l'irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente solo al fine di eccepire la decadenza dell’amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell’azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione dell’atto.
Altrimenti - hanno ulteriormente precisato gli Ermellini - il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sé, in vizio dell’avviso di accertamento.
Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale si è limitata a statuire l’annullamento delle cartelle per difetto della notificazione senza compiere alcuna valutazione sull’eventuale eccezione di decadenza o di prescrizione sollevata dal contribuente con violazione delle norme invocate.