Il periodo di congedo obbligatorio per maternità rappresenta un diritto fondamentale per le lavoratrici, garantendo loro la possibilità di assentarsi dal lavoro prima e dopo il parto con una protezione economica adeguata. Questo intervallo temporale, regolamentato da precise normative, assicura alle future madri di dedicarsi alla gravidanza e al neonato senza preoccupazioni lavorative.
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, le madri hanno diritto a ricevere un sostegno economico pari all'80% della retribuzione per l'intero periodo del congedo. Questo contributo viene erogato direttamente dal datore di lavoro, che agisce per conto dell'INPS, fungendo da intermediario nel processo di pagamento.
La tutela economica durante questo periodo è essenziale per garantire la serenità della madre e consentirle di concentrarsi esclusivamente sul benessere proprio e del bambino, senza il peso di preoccupazioni finanziarie.
Per determinare con precisione l'importo dell'indennità spettante durante la maternità obbligatoria nel 2025, viene presa come riferimento la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga mensile immediatamente precedente all'inizio del congedo. A questa cifra si aggiunge il rateo giornaliero relativo alle mensilità supplementari previste dal contratto di lavoro (come tredicesima e quattordicesima).
Nel computo dell'indennità durante l'astensione obbligatoria, vengono considerati gli stessi elementi utilizzati per calcolare l'indennità di malattia. Per le lavoratrici inquadrate come impiegate, l'importo ottenuto dalla somma degli elementi retributivi viene diviso per 30.
È importante evidenziare alcune differenze nel trattamento economico durante il congedo obbligatorio tra diverse categorie professionali:
Queste distinzioni riflettono le differenti modalità di calcolo della retribuzione tra le categorie di lavoratrici e influiscono sull'importo finale percepito durante il periodo di congedo.
La legge stabilisce che la durata complessiva del congedo obbligatorio è di 5 mesi. Questa protezione temporale consente alla madre di prepararsi adeguatamente al parto e di accudire il neonato nei suoi primi mesi di vita, un periodo cruciale per lo sviluppo del bambino e per l'instaurazione del legame madre-figlio.
Per il 2025, la normativa conferma la possibilità di distribuire questi 5 mesi secondo diverse modalità, offrendo alle future madri maggiore flessibilità in base alle proprie esigenze e condizioni di salute:
La possibilità di scegliere modalità alternative di distribuzione del congedo rispetto alla formula tradizionale è subordinata a specifiche condizioni sanitarie. In particolare, per poter optare per formule flessibili, è necessario ottenere:
Questa documentazione deve certificare esplicitamente l'assenza di rischi per la salute della lavoratrice e la possibilità di proseguire correttamente la gravidanza pur continuando l'attività lavorativa oltre il termine standard previsto per l'inizio del congedo pre-parto.
Per accedere al diritto di astensione obbligatoria e alla relativa indennità economica, è necessario presentare un'apposita domanda all'INPS. La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che è l'ente preposto alla gestione di questa prestazione.
La domanda può essere presentata attraverso diversi canali:
È consigliabile presentare la domanda prima dell'inizio del periodo di congedo, per evitare ritardi nell'erogazione dell'indennità. Tuttavia, la legge prevede che la richiesta possa essere inoltrata anche successivamente, entro un anno dall'evento, senza perdere il diritto alla prestazione.
La tutela della maternità non si limita alle lavoratrici dipendenti, ma si estende, sebbene con modalità differenti, anche ad altre categorie di lavoratrici:
Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette) e le libere professioniste iscritte alla Gestione Separata INPS, il congedo di maternità prevede un'indennità economica per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi.
A differenza delle lavoratrici dipendenti, per queste categorie non esiste un obbligo di astensione dal lavoro, ma solo il diritto a percepire l'indennità economica. L'importo dell'indennità varia in base alla categoria di appartenenza e ai contributi versati.
Anche le donne disoccupate possono aver diritto all'indennità di maternità, a condizione che:
In questo caso, l'indennità viene calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita e viene erogata direttamente dall'INPS.
La normativa prevede alcune circostanze in cui il periodo di congedo obbligatorio può essere esteso oltre i 5 mesi standard:
In caso di gravidanza a rischio o di condizioni di lavoro pregiudizievoli per la salute della madre o del nascituro, è possibile richiedere l'interdizione anticipata dal lavoro. Questa misura consente alla lavoratrice di assentarsi dal lavoro prima dei due mesi standard previsti per il congedo pre-parto, mantenendo il diritto all'indennità economica dell'80%.
La richiesta di interdizione anticipata per maternità nel caso di lavoro in piedi deve essere presentata alla ASL competente per territorio, corredata da certificazione medica che attesti la situazione di rischio.
In caso di parto prematuro (avvenuto prima dell'inizio del periodo di congedo pre-parto), i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo post-parto, estendendolo oltre i tre mesi standard.
Se il parto avviene prematuramente, ma dopo l'inizio del congedo pre-parto, la lavoratrice ha comunque diritto ai 5 mesi complessivi di congedo, indipendentemente dalla data effettiva del parto.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere la sospensione del congedo post-parto, riprendendo l'attività lavorativa. Il periodo di congedo parentale nel 2024 con la nuova legge in vigore potrà essere goduto, anche in maniera frazionata, dopo le dimissioni del bambino.
Questa possibilità è subordinata alla presentazione di certificazione medica che attesti la compatibilità dello stato di salute della madre con la ripresa dell'attività lavorativa.