Cosa cambia per il congedo parentale il prossimo anno con le novità previste dalla Manovra Finanziaria 2024
Come funziona il congedo parentale nel 2024 con nuova legge in vigore nel 2024? Le leggi in vigore permettono di usufruire non solo del congedo di maternità o del congedo di paternità per la nascita del figlio che è obbligatorio, ma anche del congedo parentale che è facoltativo, valido sia per la madre che per il padre, da ripartire tra i due, e indennizzato nel 2024 all’80%. Dal prossimo anno le norme relative al congedo parentale cambiano ancora dopo la nuova Manovra Finanziaria 2024.
Nel 2024 i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, per la durata di due mesi e fino al del sesto anno di vita del figlio, di un congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione mensile, mentre restano poi confermati gli altri mesi previsti dalla legge con pagamento dell’indennità al 30%.
Non cambia, invece, la durata massima del congedo parentale, utilizzabile in modo alternativo tra i genitori.
Per ogni figlio, fino a 12 anni di età, ogni genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro, per periodi che non possono eccedere complessivamente 10 mesi, tranne per il padre lavoratore che eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. In tal caso il limite massimo sale a undici mesi.
Precisiamo che, secondo le leggi attualmente in vigore, il congedo parentale non spetta nei seguenti casi specifici:
Per chi usufruisce del congedo parentale nel 2024, fino ai 12 anni del figlio, ogni lavoratore ne ha diritto per tre mesi durante i quali percepisce un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata in alternativa tra i genitori, per la durata di due mesi fino a sei anni di vita del figlio, all’80% della retribuzione.
Dal 2025, l’indennità per il congedo parentale sarà dell’80% per il primo mese, del 60% per il secondo e del 30% per i mesi successivi.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi Inps, i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa utili ai fini pensionistici, con un valore diverso dalla retribuzione e pari al 200% dell’importo massimo dell’assegno sociale.