Secondo quanto previsto dalle leggi 2024 in vigore, la nomina di un amministratore è obbligatoria quando i condomini sono più di otto.
La nomina dell’amministratore di condominio è fondamentale nella gestione degli edifici. La legge 220/2012 e l'articolo 1129 del codice civile stabiliscono le circostanze in cui tale figura diventa obbligatoria. Ma cosa accade quando non è necessaria la sua nomina? Approfondiamo i casi specifici.
L'amministratore di condominio ha il compito di garantire la corretta gestione delle parti comuni di un edificio, delle spese condominiali, della raccolta delle quote dei condomini e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio. Secondo l'articolo 1129 del codice civile, la sua nomina è obbligatoria quando i condomini sono almeno nove. In tali casi, l'amministratore diventa il punto di riferimento per tutte le questioni legali e amministrative del condominio, garantendo trasparenza e protezione degli interessi comuni.
Secondo la normativa italiana, l’amministratore di condominio è una figura chiave nella gestione degli edifici collettivi. Il suo ruolo è definito principalmente dall’art. 1129 del Codice Civile, modificato dalla Legge 220/2012. Tale figura è incaricata di eseguire le delibere dell’assemblea condominiale, gestire il bilancio, e rappresentare il condominio nei rapporti con i terzi e in giudizio.
Tra i suoi compiti principali rientrano:
La nomina dell’amministratore è necessaria in condomini con almeno nove unità abitative; in caso contrario, il ruolo può essere coperto da uno dei condomini stessi, su decisione dell’assemblea. L’incarico dura un anno e deve essere rinnovato annualmente con il voto dell’assemblea. La revoca può avvenire in caso di gravi irregolarità nella gestione, come la mancata presentazione del bilancio o la gestione non trasparente.
La nomina dell’amministratore di condominio diventa obbligatoria quando il complesso residenziale è composto da almeno nove condomini. Se il numero degli utenti è inferiore a nove, la presenza di un amministratore non è più imposta dalla legge, permettendo ai condomini di gestire autonomamente le questioni condominiali.
Secondo la normativa, l'obbligo di nomina di un amministratore si verifica nelle seguenti casistiche:
Nei condomini con meno di nove unità abitative, non è obbligatorio nominare un amministratore. In tali casi, la gestione può essere svolta direttamente dai condomini tramite un rappresentante facente funzioni, incaricato di compiti specifici come la raccolta delle quote, la manutenzione ordinaria e la gestione della contabilità. Questa figura viene scelta dall’assemblea condominiale e agisce come mandatario dei condomini, garantendo comunque una gestione organizzata e conforme alle norme.
I condomini possono decidere di non eleggere un amministratore solo in specifiche circostanze, stabilite dalla normativa vigente. Secondo l'art. 1129 del Codice Civile, l'obbligo di nominare un amministratore sorge solo nei condomini con almeno nove unità abitative. Se il condominio ha meno di nove condomini, non vi è alcun obbligo giuridico di nominarlo, e i proprietari possono decidere di gestire direttamente le questioni condominiali.
In questi casi, l’assemblea condominiale può designare uno dei condomini come "facente funzioni" o "mandatario", incaricato della gestione delle parti comuni dell'edificio. Tuttavia, questa figura non ha tutte le prerogative legali di un amministratore formale e non può rappresentare il condominio in giudizio o prendere decisioni su spese straordinarie senza l'approvazione dell'assemblea.