Il Contratto Grande Distribuzione prevede per le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash and carry e ipermercati un orario ordinario medio di lavoro settimanale di 38 ore.
Il Ccnl Grande Distribuzione 2024 è il contratto che disciplina i rapporti di lavoro tra imprese del commercio, alimentari e non alimentari, organizzate in catene di negozi, ingrosso, franchising, cash and carry e shopping online e relativi dipendenti, prevedendo norme specifiche relative a stipendi per i diversi Livelli di inquadramento e ruoli e mansioni, regole relative a maturazione di ferie e permessi, malattia e infortuni, licenziamenti e dimissioni, e fissando orario di lavoro ordinario, straordinario, lavoro notturno, turni. Vediamo cosa prevede il contratto Collaboratori Grande Distribuzione 2024 per orario di lavoro, lavoro straordinario e su turni.
Il Contratto Grande Distribuzione prevede per le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash and carry e ipermercati un orario ordinario di lavoro settimanale di 38 ore.
In considerazione di particolari esigenze di lavoro, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, le aziende possono organizzare la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare con rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario, se si ricorre a regimi di orario plurisettimanale, è inteso come straordinario l’orario di lavoro che decorre dalla prima ora successiva all'orario ordinario di lavoro stabilito da Ccnl.
I lavoratori con Ccnl Grande Distribuzione che fanno lavoro straordinario percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento e sia nei periodi di riduzione dell’orario contrattuale.
Il datore di lavoro può richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario vale sempre in relazione a:
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:
Si considera lavoro straordinario notturno quello prestato tra le 22 e le 6 mentre non è considerato lavoro straordinario quello svolto di notte nel normale orario di lavoro da lavoratori adibiti a servizi notturni.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione prevista per il lavoro ordinario notturno e la maggiorazione più alta assorbe quella più bassa.
Il Ccnl Grande Distribuzione prevede la possibilità di flessibilità oraria a lavoro e lavoro su turni. La flessibilità dell’orario di lavoro è, per il Ccnl Grande Distribuzione, vincolante per tutti i lavoratori, ma per far svolgere il lavoro su turni l’azienda è tenuta ad informare i dipendenti con anticipo di almeno due settimane, della volontà di utilizzare l’istituto della flessibilità attraverso apposita comunicazione che riporti le indicazioni sulle modalità di esecuzione della flessibilità, cioè inizio, fine, orario richiesto ai lavoratori.
Il lavoro su turni nel ccnl Grande Distribuzione può essere organizzato, comprendendo anche il lavoro notturno, in diverse modalità, considerando le esigenze di lavoro, che sono, in particolare, le seguenti:
Regole per l'esecuzione del normale orario di lavoro per i lavoratori con contratti di grandi dimensioni Lavoro straordinario e a turni: come previsto dal CCNL
Regole per svolgimento orario ordinario di lavoro per lavoratori con contratto Grande Distribuzione, lavoro straordinario e su turni: cosa prevede Ccnl