Le biciclette in condominio si possono parcheggiare in ogni spazio comune, cortile, guardino, androne, a condizione che il loro parcheggio non crei difficoltà e problemi agli altri condomini in entrata e uscita dall’edificio, non alteri la destinazione dello spazio comune e non impedisca agli altri condomini di farne lo stesso uso.
Si possono parcheggiare e dove le biciclette in condominio? Le biciclette in condominio si possono parcheggiare in spazi comuni, come cortili o garage condominiali a meno che non sia espressamente vietato da un regolamento di condominio approvato dall’assemblea. Vediamo, dunque, dove si possono parcheggiare le biciclette in condominio o dove è vietato.
Stando a quanto comunemente previsto, le biciclette si possono parcheggiare nel giardino o nel cortile di un condominio se lo statuto condominiale non prevede espliciti divieti di parcheggio della bicicletta e non dà fastidio agli altri.
Lasciare la bici nel cortile del condominio, in giardino o negli androni, è un diritto per tutti i condomini e il loro parcheggio può essere vietato solo da un regolamento contrattuale.
Per il parcheggio delle biciclette in condominio, l’assemblea può anche decidere di installare una rastrelliera a condizione che non sia di ostacolo al passaggio pedonale dei condomini. L’installazione per essere valida non deve creare alterazione della destinazione comune o compromettere il diritto al pari uso.
Dunque, le biciclette in condominio, così come parcheggio di moto e motorini in condominio, si possono sistemare in ogni spazio comune a condizione che il loro parcheggio:
Non esistono, in linea generale, divieti al parcheggio di biciclette in condominio. Assodato il fatto che il parcheggio è possibile nei diversi spazi comuni purchè non crei problemi di movimenti e passaggio ai condomini stessi, il divieto di parcheggiare le biciclette in cortili o altri spazi comuni del condominio può sussistere solo se stabilito dal regolamento di condominio contrattuale, vale a dire quello definito dal costruttore e accettato dai proprietari al momento del rogito o all’unanimità.
Solo il regolamento condominiale questo, infatti, ha il potere di definire il divieto di parcheggio delle biciclette in spazi comuni del condominio, come giardini, cortili o altri.