Sono due i riferimenti da considerare. Il primo è il Codice della strada, secondo cui quando è accesa la luce gialla del semaforo, le auto non possono oltrepassare i punti stabiliti per l'arresto a meno che vi si trovino così prossimi da rendere impossibile la frenata in condizioni di sufficiente sicurezza. Il secondo è la Corte di Cassazione secondo cui la sanzione viene considerata illegittima se il conducente ha superato l'intersezione entro tre secondi dal passaggio dalla luce verde a quella gialla.
Almeno in linea teorica il funzionamento delle luci del semaforo è estremamente semplice e non dovrebbe provocare difficoltà ad automobilisti e pedoni.
E allo stesso tempo non dovrebbero esserci contestazioni nel caso di multe: con il verde si attraversa l'incrocio, con il giallo le auto devono affrettasi se hanno già iniziato l'attraversamento, altrimenti si fermano, e con il rosso si arrestano, senza possibilità di fare altre manovre.
Tutto molto semplice e a prova di errore, eppure è nei dettagli che si nascono i problemi. Il colore che genera maggiore confusione è proprio il giallo: dopo quanti secondi scatta la multa nel caso di passaggio?
Lo vedremo in questo articolo poiché il Codice della strada è molto rigoroso nel disciplinare tutti gli aspetti dell'attraversamento di un passaggio semaforico.
Di certo c'è che senza un sistema di regole comuni ci sarebbe una confusione totale. I colori del semaforo dicono agli automobilisti e ai pedoni come comportarsi, quando rallentare e a chi dare la precedenza. Se non ci sono vale la regola che bisogna fare passare chi arriva dalla destra. Vediamo quindi
La regola di comportamento quando l'automobilista si trova davanti al semaforo giallo prevede che di attraversare l'incrocio se è già stato occupato e di arrestarsi alla linea bianca trasversale se non è stato ancora fatto. Naturalmente avendo cura di non frenare in maniera violenta per evitare tamponamenti a ripetizione.
Ma allora dopo quanti secondi dal passaggio si commette una infrazione e scatta la multa? Sono due i riferimenti da considerare.
Il primo è il Codice della strada, secondo cui quando è accesa la luce gialla del semaforo, le auto non possono oltrepassare i punti stabiliti per l'arresto a meno che vi si trovino così prossimi da rendere impossibile la frenata in condizioni di sufficiente sicurezza. Sebbene con prudenza, gli automobilisti sono comunque chiamati a sgombrare con solerzia l'incrocio.
Sulla questione è quindi intervenuta la Corte di Cassazione a seguito del ricorso di un'automobilista contro la multa ricevuta. La decisione dei giudici assume una importanza notevole perché fissa un punto fermo in relazione ai tempi necessari per l'attraversamento dell'incrocio con il semaforo giallo senza che venga comminata la multa.
Più precisamente, la sanzione viene considerata illegittima se il conducente ha superato l'intersezione entro tre secondi dal passaggio dalla luce verde a quella gialla. Con la raccomandazione dell'indispensabilità di adeguare la velocità allo allo stato della strada.
Chi non rispetta le regole del semaforo va incontro a multe fino a 163 euro a cui aggiungere le spese di accertamento. Lo sconto è possibile nel caso di versamento dell'importo entro i primi 5 giorni dalla notifica del verbale. La riduzione è del 30% e di conseguenza la sanzione è di 114,10 euro.
Non solo, ma accanto alla sanzione pecuniaria è anche prevista la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. I punti non sono tolti in automatico al proprietario del veicolo, ma a colui che si dichiara alla guida al momento della violazione.
Ma solo se presenta la dichiarazione allegata al verbale debitamente compilata e sottoscritta, insieme alla fotocopia della patente di guida. E se il proprietario dell'auto non dichiara chi era alla guida?
A quel punto riceva una nuova sanzione di 256 euro, ma senza che vengano tolti punti. Al pari della multa standard, è possibile fruire dello sconto del 30% pagando entro 5 giorni dalla notifica del verbale.
In tutti i casi è sempre possibile impugnare il verbale di accertamento al prefetto o al giudice di pace secondo i termini e le modalità che sono indicati nel verbale di accertamento inviato all'indirizzo di residenza del proprietario del veicolo.