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Periodo di prova contratto calzaturiero CCNL 2025 durata, calcolo giorni effettivi, stipendio

Qual la durata del periodo di prova per i dipendenti con contrato calzaturiero e qual lo stipendio che si percepisce

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Periodo di prova contratto calzaturiero

Il periodo di prova rappresenta una fase cruciale nel rapporto lavorativo del settore calzaturiero, permettendo sia al datore di lavoro che al lavoratore di valutare reciprocamente l'adeguatezza della collaborazione professionale. Nel contesto del CCNL calzaturiero 2025, questa fase iniziale assume caratteristiche specifiche che è importante conoscere approfonditamente.

Durata del periodo di prova nel contratto calzaturiero CCNL 2025

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore calzaturiero stabilisce con precisione la durata massima del periodo di prova, che varia in base al livello di inquadramento professionale del dipendente. La normativa contrattuale prevede tempistiche differenziate che riflettono la complessità delle mansioni e le responsabilità associate a ciascun livello:

  • 105 giorni per dipendenti inquadrati nel Primo Livello
  • 90 giorni per dipendenti inquadrati nel Secondo e Terzo Livello
  • 75 giorni per dipendenti inquadrati nel Quarto e Quinto livello
  • 40 giorni per dipendenti inquadrati nel Sesto e Settimo livello

Questi periodi rappresentano il limite massimo consentito dal CCNL calzaturiero e non possono essere estesi ulteriormente, a tutela del lavoratore che altrimenti potrebbe trovarsi in una condizione di incertezza prolungata.

Calcolo dei giorni effettivi nel periodo di prova

Un aspetto fondamentale da considerare nel conteggio del periodo di prova è che si calcolano esclusivamente i giorni di effettivo lavoro prestato. Questa precisazione è di particolare importanza perché esclude dal conteggio:

  • Giorni di malattia
  • Giorni di infortunio
  • Periodi di congedo o permesso
  • Festività e riposi settimanali
  • Ogni altra assenza giustificata dal lavoro

Tale regolamentazione garantisce che il periodo di valutazione reciproca sia effettivamente basato su giornate di lavoro reali, durante le quali sia possibile verificare le competenze e l'adattabilità del lavoratore alle mansioni assegnate.

È importante notare che se il periodo di assenza dal lavoro supera il 50% del periodo di prova da sostenere, il lavoratore non può più essere ammesso a riprendere il lavoro. Questa norma tutela l'azienda da situazioni in cui la valutazione del dipendente risulterebbe insufficiente per le troppe assenze.

Interruzione del rapporto durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova, il rapporto lavorativo può essere interrotto in qualsiasi momento, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, senza alcun obbligo di preavviso. Questa caratteristica distingue nettamente il periodo di prova dalla fase successiva del rapporto di lavoro, quando invece diventa necessario rispettare i termini di preavviso previsti dal contratto.

Anche in caso di interruzione durante il periodo di prova, il lavoratore mantiene comunque il diritto a ricevere:

  • Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
  • I ratei di tredicesima maturati
  • L'indennità sostitutiva delle ferie non godute

Se al termine della prova il datore di lavoro non procede alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intende automaticamente confermato in servizio e il periodo di prova prestato viene considerato ai fini dell'anzianità aziendale.

Formalizzazione del periodo di prova nel contratto calzaturiero

Per essere valido, il periodo di prova per i lavoratori con contratto calzaturiero deve rispettare alcuni requisiti formali fondamentali:

  • Deve risultare da contratto scritto
  • Deve essere espressamente accettato dal lavoratore con relativa sottoscrizione
  • Non può eccedere i limiti temporali stabiliti dal CCNL in base al livello di inquadramento

L'assenza di questi requisiti formali può comportare l'invalidità del periodo di prova, con conseguente immediata conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se questa è la tipologia contrattuale sottostante.

Stipendio durante il periodo di prova con contratto calzaturiero 2025

Un aspetto particolarmente rilevante per i lavoratori riguarda la retribuzione durante il periodo di prova. Il CCNL calzaturiero 2025 stabilisce che lo stipendio percepito durante il periodo di prova deve essere identico a quello dei dipendenti già confermati in servizio con lo stesso livello di inquadramento professionale.

Questo significa che chi lavora in prova con CCNL Calzaturiero ha diritto allo stesso trattamento economico di un dipendente già assunto a tempo determinato o indeterminato, a parità di livello. Non sono quindi ammesse discriminazioni retributive legate alla condizione di lavoratore in prova.

A titolo esemplificativo, le retribuzioni previste sono:

  • Primo Livello (operaio comune): €1.502,46 da gennaio 2025, €1.530,00 da agosto 2025 e €1.557,00 da agosto 2026
  • Secondo Livello (impiegati d'ordine e operai comuni): €1.561,50
  • Secondo Livello S (profili specifici come addetti alla scarnitura tomaia, sviluppo modelli a macchina, magazzino, ecc.): €1.595,20

Elementi di garanzia retributiva nel settore calzaturiero

Nel CCNL calzaturiero 2025 è previsto anche un elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) che viene corrisposto con le competenze del mese di giugno di ogni anno. Questo elemento è particolarmente importante per i lavoratori in aziende prive di contrattazione di secondo livello.

L'importo dell'E.G.R. viene corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione e viene proporzionalmente ridotto in dodicesimi nei casi di durata inferiore all'anno. Viene inoltre riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base all'orario effettivamente svolto.

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