La durata del periodo di prova a lavoro varia a seconda che si tratti del periodo di prova prima dell’assunzione per un lavoratore dipendente privato o pubblico. Sono, infatti, previsti tempi differenti in generale anche se poi ogni CCNL può prevedere durate specifiche di periodi di prova per i lavoratori assumere.
Quando dura il periodo di prova a lavoro? La durata del periodo di prova a lavoro varia a seconda che si tratti del periodo di prova prima dell’assunzione per un lavoratore dipendente privato o pubblico. Sono, infatti, previsti tempi differenti in generale anche se poi ogni CCNL può prevedere durate specifiche di periodi di prova per i lavoratori da assumere e inquadrare in determinati livelli. Vediamo le regole di calcolo del periodo di prova.
La durata per periodo di prova prima dell’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore privato è obbligatorio ed è, generalmente, di:
Diversa è, invece, la durata del periodo di prova per i lavoratori del pubblico impiego. In tal caso, infatti, il periodo di prova ha generalmente la durata di:
Il calcolo della durata del periodo di prova si effettua sui giorni effettivi e non di calendario, perchè dal calcolo del periodo di prova si escludono, per esempio, i giorni di calendario in cui la prestazione del dipendente non è stata resa per eventi non prevedibili, come:
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, non è, invece, sospeso il periodo di prova nel caso di mancata prestazione lavorativa per il normale svolgimento del rapporto di lavoro, cioè nei casi di festività o stabiliti riposi settimanali.
I CCNL contratti collettivi nazionali di Lavoro nella maggior parte dei casi prevedono lo svolgimento di un periodo di prova, che solitamente non essere superiore ai 6 mesi, ma la durata minima e massima può essere differente a seconda del CCNL di riferimento.
E’ bene precisare e chiarire che nel corso dello svolgimento del periodo di prova, a prescindere dalla sua durata, lavoratore e datore di lavoro hanno la possibilità in qualsiasi momento di interrompere il rapporto per dimissioni del lavoratore o licenziamento. Inoltre, durante il periodo di lavoro, il lavoratore in prova ha diritto a percepire lo stipendio previsto dal contratto di categoria e alla fine del rapporto di lavoro deve ricevere liquidazion ferie e la relativa percentuale di tredicesima.