Periodo di prova lavoro durata. Calcolo giorni effettivi o di calendario

Quanto dura il periodo di prova a lavoro e come si calcola: giorni inclusi ed esclusi dal calcolo e limiti massimi previsti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Periodo di prova lavoro durata. Calcolo

Qual è la durata del periodo di prova a lavoro?

La durata del periodo di prova a lavoro varia a seconda che si tratti del periodo di prova prima dell’assunzione per un lavoratore dipendente privato o pubblico. Sono, infatti, previsti tempi differenti in generale anche se poi ogni CCNL può prevedere durate specifiche di periodi di prova per i lavoratori assumere.

Quando dura il periodo di prova a lavoro? La durata del periodo di prova a lavoro varia a seconda che si tratti del periodo di prova prima dell’assunzione per un lavoratore dipendente privato o pubblico. Sono, infatti, previsti tempi differenti in generale anche se poi ogni CCNL può prevedere durate specifiche di periodi di prova per i lavoratori da assumere e inquadrare in determinati livelli. Vediamo le regole di calcolo del periodo di prova.

  • Calcolo giorni effettivi o di calendario per la durata del periodo di prova
  • Cosa prevedono i CCNL per i periodi di prova a lavoro

Durata periodo di prova: calcolo giorni effettivi o di calendario

La durata per periodo di prova prima dell’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore privato è obbligatorio ed è, generalmente, di:

  • sei mesi per i lavoratori in generale;
  • tre mesi per gli impiegati che non hanno una funzione direttiva.

Diversa è, invece, la durata del periodo di prova per i lavoratori del pubblico impiego. In tal caso, infatti, il periodo di prova ha generalmente la durata di:

  • due mesi per il personale di prima area (area A);
  • due mesi per il personale ministeriale da assumere in seconda area (fascia economica 1);
  • quattro mesi per il personale di seconda e terza area (area B e C);
  • un anno per i docenti della scuola.

Il calcolo della durata del periodo di prova si effettua sui giorni effettivi e non di calendario, perchè dal calcolo del periodo di prova si escludono, per esempio, i giorni di calendario in cui la prestazione del dipendente non è stata resa per eventi non prevedibili, come:

  • malattia o infortunio;
  • permessi;
  • gravidanza e puerperio;
  • sciopero;
  • sospensione dell'attività del datore di lavoro.

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, non è, invece, sospeso il periodo di prova nel caso di mancata prestazione lavorativa per il normale svolgimento del rapporto di lavoro, cioè nei casi di festività o stabiliti riposi settimanali.

Cosa prevedono i CCNL per i periodi di prova a lavoro

I CCNL contratti collettivi nazionali di Lavoro nella maggior parte dei casi prevedono lo svolgimento di un periodo di prova, che solitamente non essere superiore ai 6 mesi, ma la durata minima e massima può essere differente a seconda del CCNL di riferimento.

E’ bene precisare e chiarire che nel corso dello svolgimento del periodo di prova, a prescindere dalla sua durata, lavoratore e datore di lavoro hanno la possibilità in qualsiasi momento di interrompere il rapporto per dimissioni del lavoratore o licenziamento. Inoltre, durante il periodo di lavoro, il lavoratore in prova ha diritto a percepire lo stipendio previsto dal contratto di categoria e alla fine del rapporto di lavoro deve ricevere liquidazion  ferie e la relativa percentuale di tredicesima.