Il personale ATA della scuola rappresenta un insieme di dipendenti non docenti che ricoprono ruoli fondamentali all'interno del sistema scolastico. Questi professionisti, assunti tramite concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, svolgono mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie previste dall'area di appartenenza con eventuali incarichi specifici previsti dal piano formativo.
Le assunzioni lavorative nel contesto scolastico prevedono quasi sempre un periodo di prova che il lavoratore deve affrontare dopo l'ingresso nella realtà lavorativa. Questo intervallo temporale è fondamentale sia per il datore di lavoro sia per il dipendente stesso, poiché consente di verificare se le competenze e le attitudini del lavoratore corrispondono alle esigenze dell'istituzione scolastica, in vista di un'eventuale assunzione a tempo indeterminato.
Al termine del periodo di prova, il lavoratore può essere confermato - inizialmente anche con contratto a tempo determinato prima del passaggio al tempo indeterminato - oppure non ottenere la conferma. Comprendiamo meglio come funziona periodo di prova in un contratto a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda il periodo di prova del personale ATA, è importante precisare che questo scatta esclusivamente al momento dell'assunzione a tempo indeterminato. L'ingresso nel ruolo ATA avviene solo dopo aver superato le tre fasce previste prima dell'assunzione, in cui si rientra per criteri differenti.
Secondo l'articolo 62 del CCNL del comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024, la durata del periodo di prova per il personale ATA varia in base all'Area di inquadramento:
La principale novità rispetto alla precedente normativa riguarda la figura del DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), per cui il periodo di prova è passato da quattro a sei mesi.
Un aspetto cruciale da considerare è che, ai fini del compimento del periodo di prova, si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Questo significa che eventuali giorni di assenza non vengono conteggiati nel calcolo del periodo probatorio.
Il periodo di prova viene sospeso in caso di:
In base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
In caso di malattia durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
Secondo un recente orientamento applicativo dell'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) del 17 febbraio 2025, nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai sei mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la formulazione adottata non impone in capo al dirigente un obbligo a risolvere il rapporto di lavoro. Tuttavia, il dirigente scolastico dovrà valutare attentamente la situazione, poiché si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, conseguenti alle scelte effettuate.
Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e, se proveniente dall'amministrazione, deve essere motivato.
Terminato il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.
In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta. Come precisato in un orientamento applicativo dell'ARAN del 17 febbraio 2025, è importante non confondere il periodo di prova non superato da quello sospeso. Quest'ultimo, infatti, non è stato proprio svolto.
Durante il periodo di prova, i lavoratori con contratto ATA hanno diritto a percepire il normale stipendio previsto per il relativo inquadramento lavorativo, compresi i ratei della tredicesima mensilità.
Il periodo di prova inizia il primo giorno dell'anno scolastico, cioè il primo settembre, o, in caso di assunzione in servizio dopo tale data, dal giorno di effettiva presa del servizio. Questo periodo è considerato servizio valido a tutti gli effetti, poiché il lavoratore è già inquadrato in un determinato ruolo e a tempo indeterminato. Pertanto, il periodo di prova vale sia ai fini del calcolo delle ferie sia ai fini pensionistici.
Gli stipendi del personale ATA variano sensibilmente in base al profilo professionale e all'anzianità di servizio. A titolo esemplificativo, nel 2025 possiamo indicare i seguenti valori medi:
Con l'anzianità di servizio, questi importi aumentano progressivamente grazie agli scatti stipendiali biennali.
Con l'entrata in vigore della Legge 203/2024 (Collegato lavoro), a partire dal 12 gennaio 2025, sono state aggiornate le modalità di calcolo del periodo di prova nei contratti a termine, introducendo due precisi criteri da rispettare contestualmente:
Per i contratti a termine di durata non superiore a 6 mesi, la prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni. Per contratti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi, il periodo massimo di prova sale a 30 giorni. Per i contratti superiori a 12 mesi, la durata segue il criterio di un giorno ogni 15 giorni di calendario.
È importante notare che, in caso di rinnovo del contratto a termine per lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni, non è ammesso un nuovo periodo di prova.