Sono 2 i compiti che un datore di lavoro non può assolutamente delegare. Si tratta della valutazione di tutti i rischi e della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Sanzioni severe per i trasgressori.
A ognuno il suo, verrebbe da dire, anche e soprattutto in riferimento ai compiti assegnati e da svolgere all'interno di una organizzazione del lavoro. Detto in altri termini, ci sono alcune attività che non sono assolutamente delegabili da un superiore a un lavoratore gerarchicamente inferiore. A questa regole non sfugge neanche il datore di lavoro, che non può assolutamente delegare alcuni compiti. Approfondiamo in questo articolo:
Quali compiti non può delegare il datore di lavoro
Normativa vigente sulle attività da non delegare
Sono 2 i compiti che un datore di lavoro non può assolutamente delegare. Si tratta della valutazione di tutti i rischi e della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Non c'è regola senza sanzione e per chi trasgredisce la norma della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è previsto l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Se invece il datore di lavoro delega la valutazione dei rischi aziendali e l'elaborazione del Documento di valutazione rischi, ignorando così la normativa vigente, è soggetto a una ammenda da 2.000 a 4.000 euro.
Il documento che segue alla valutazione dei rischi deve contenere l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Quindi il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Poi una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
Dopo l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
Ma anche l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. E infine, l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
Secondo la normativa vigente sulle attività e i compiti che un datore di lavoro non può assolutamente delegare, la valutazione del rischio, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e di tutti gli aspetti correlati, occorre prestare attenzione a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.
Stessa cosa per quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli legati alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.
Sempre in base alla normativa in vigore su tale materia, viene anche precisato che il documento redatto a conclusione della valutazione sui rischi aziendali può essere tenuto su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione dello stesso documento da parte del datore di lavoro, nonché dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente.