I provvedimenti disciplinari ai danni del dipendente statali sono - in ordine di gravità - il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a un massimo di 4 ore di retribuzione, la sospensione del servizio senza stipendio fino a 10 giorni, la sospensione dal servizio senza stipendio da 11 giorni a 6 mesi, il licenziamento con preavviso, il licenziamento senza preavviso.
Sono proprio i dipendenti statali a dover dimostrare un comportamento irreprensibile. E non potrebbe essere diversamente considerando che lavorano al servizio della Nazione secondo il principio di imparzialità e sono chiamati a servire la Repubblica con impegno e responsabilità.
Non a caso le disposizioni contenute nel codice di comportamento sono numerose e dettagliate, a cui si affiancano i provvedimenti sanzionatori nel caso di infrazione. Vediamo meglio tutti i dettagli che riguardano i lavoratori pubblici ovvero in quali casi scattano i provvedimenti disciplinari:
Per comprendere le ragioni per cui il Ccnl dei dipendenti pubblici è così estremamente dettagliato in materia di sanzioni disciplinari è utile fare un breve passo indietro. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i lavoratori statali sono chiamati al rispetto a operare rispettando alcune regole.
Si tratta ad esempio di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui viene a conoscenza, rispettare l'orario di lavoro, rilevare adeguatamente le presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile, non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altro legato alla propria prestazione lavorativa.
Allo stesso tempo il dipendente pubblico collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto e il regolamento aziendale sulla disciplina, eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che vengono impartite dai superiori, avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati, astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi o propri o dei familiari.
Trasgredire queste (e altre norme) espone i dipendenti statali a provvedimenti disciplinari che - in ordine di gravità - sono il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a un massimo di 4 ore di retribuzione, la sospensione del servizio senza stipendio fino a 10 giorni, la sospensione dal servizio senza stipendio da 11 giorni a 6 mesi, il licenziamento con preavviso, il licenziamento senza preavviso.
La sanzione disciplinare più severa per i dipendenti statali è quindi quella del licenziamento. Ma occorre fare una distinzione ulteriore tra licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso. Quest'ultimo caso è il provvedimento più estremo che può essere applicato dall'amministrazione pubblica nei confronti di un dipendenti.
I casi in cui è ammesso il licenziamento con preavviso sono vari, come la condanna passata in giudicato, per un delitto che, anche se commesso fuori dal servizio e non attinente al rapporto di lavoro, non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro per la sua specifica gravità, e la violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente negli articoli precedenti, ma di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Ma anche la mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestono carattere di particolare gravità.
La misura drastica del licenziamento del dipendente pubblico senza preavviso scatta per violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente negli articoli precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
Stessa cosa per condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consente neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità.
La medesima misura è applicabile per commissione in genere, anche nei confronti di terzi, di fatti o atti dolosi, che pur non costituendo illeciti di rilevanza penale sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. E infine, anche per gravi fatti illeciti di rilevanza penale, compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare.