Le leggi in vigore permettono di ottenere una servitù di passaggio e parcheggio non solo rivolgendosi a giudici di competenza perché attestino la servitù di passaggio e relativo parcheggio, riconoscendola al richiedente, ma anche per usucapione con prova del possesso continuato, non violento e non clandestino per una durata minima di venti anni o di dieci anni se colui che rivendica la servitù l’ha acquistata in buona fede.
Quando e come è possibile ottenere una servitù di passaggio e parcheggio tramite usucapione? La servitù di passaggio è un diritto rientrante nel Codice Civile sulla concessione a poter passare su un terreno di altrui proprietà per raggiungere il proprio immobile. Ha, per legge, diritto di servitù di passaggio il titolare del fondo dominante se la strada su cui vale il diritto di servitù di passaggio è l’unica di passaggio per raggiungere il proprio terreno, casa o altro immobile.
Secondo quanto previsto dalle norme attualmente in vigore, una servitù di passaggio si può ottenere non per forza rivolgendosi ad un giudice di competenza ma anche per usucapione se si soddisfano le condizioni richieste. Vediamo allora quali sono casi e modalità per avere servitù di passaggio e parcheggio per usucapione.
Le leggi in vigore permettono di ottenere una servitù di passaggio e parcheggio non solo rivolgendosi a giudici di competenza perché attestino la servitù di passaggio e relativo parcheggio, riconoscendola al richiedente, ma anche per usucapione.
Si tratta di un meccanismo che, in generale, permette di acquisire un diritto, generalmente di proprietà, dopo un lungo e continuativo tempo di uso e impiego di un determinato bene. Servitù di passaggio e parcheggio si possono ottenere per usucapione quando si transita dal terreno del vicino per 20 anni consecutivi senza disturbarlo.
La servitù di passaggio si può costituire con un contratto, in cui devono risultare fondo servente, fondo dominante e utilità derivante a quest’ultimo dal peso imposto sul primo fondo, e la forma del contratto deve essere, a pena di nullità, l’atto pubblico o la scrittura privata.
Il contratto per una servitù di passaggio può avvenire tra i proprietari dei due fondi, ma può anche avvenire in favore di un terzo.
Per avere la servitù di passaggio e parcheggio per usucapione, la prova deve essere del possesso continuato, non violento e non clandestino per una durata minima di venti anni o di dieci anni se colui che rivendica la servitù l’ha acquistata in buona fede.
Precisiamo che il termine dei venti anni decorre dal momento in cui le opere, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sono venute ad esistenza e quando con tale giorno coincide il primo atto di esercizio, mentre il termine breve di dieci anni decorre dal momento della trascrizione del titolo.
Per ottenere la servitù di passaggio e parcheggio per usucapione è necessario, per legge, dimostrare il passaggio ripetuto nel tempo per un ventennio e se il fondo servente è di un familiare bisogna anche dimostrare che il passaggio non è avvenuto nel tempo per tolleranza del familiare stesso, ma per esercizio di un potere che corrisponde a quello del proprietario.
Non è, dunque, possibile ottenere una servitù di passaggio per usucapione se non risulta alcun segno tangibile che sia stato nel tempo esercitato il passaggio sul fondo. Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, per ottenere una servitù di passaggio e parcheggio per usucapione, non basta provare il decorso del tempo necessario per avere l’usucapione, cioè 20 d’uso, e l'esistenza di un sentiero, ma bisogna dimostrare che sin dall'inizio del ventennio vi fossero i requisiti di visibilità, permanenza e specifica destinazione.