Il bilancio d’esercizio rappresenta il documento principe della trasparenza aziendale: fornisce una sintesi dettagliata della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un’organizzazione. Redatto con frequenza annuale, traccia il risultato della gestione e consente agli interlocutori interni ed esterni di valutare la solidità e la performance della realtà. L’obbligo di rendere pubblici i dati contabili è uno degli strumenti di garanzia più efficaci a tutela di stakeholder, mercato e contesto regolatorio. In tale cornice, la pubblicità dei bilanci aziendali pubblici diventa requisito essenziale per costruire fiducia e favorire un efficiente sistema economico.
La disciplina sulla pubblicità dei dati contabili impone obblighi specifici a seconda della natura giuridica dell’impresa. Le società di capitali – S.p.A, S.r.l. e S.a.p.a. – sono tenute in modo inderogabile a redigere, approvare e depositare i bilanci annuali presso il Registro delle Imprese. Tale obbligo comprende anche le società cooperative, i consorzi e, in alcune circostanze, le società estere con sede secondaria in Italia.
Micro-imprese e piccole imprese possono ricorrere a schemi semplificati (bilancio micro e bilancio abbreviato), data la dimensione ridotta e la minore complessità gestionale.
Gruppi societari con obbligo di consolidamento redigono un bilancio consolidato che presenta in modo aggregato la posizione del gruppo.
Fino a oggi società di persone come S.n.c. e S.a.s., non esercitando attività regolamentate o finanziarie, erano esonerate dalla pubblicazione, salvo casi specifici.
Altre entità obbligate si individuano in:
Aziende speciali consortili (Enti Locali), imprese sociali, enti del Terzo Settore e mutue assicuratrici. Ognuna di queste categorie ha tempistiche e documentazione dedicate, stabilite da normative di settore e da regolamenti specifici.
Dal 2028, in virtù della Direttiva UE 2025/25, anche tante società di persone commerciali saranno assoggettate per la prima volta agli obblighi di pubblicazione, uniformando il quadro informativo a livello europeo e determinando una svolta nella cultura della trasparenza aziendale in Italia.
Il Codice Civile è il principale riferimento normativo per la redazione e pubblicazione dei bilanci in Italia. Gli articoli dal 2423 al 2435-bis disciplinano contenuti, principi e iter del bilancio d’esercizio delle società di capitali, mentre le regole per il bilancio consolidato sono dettagliate da norme separate. A livello internazionale, occorre considerare:
Direttiva 2013/34/UE sulle informazioni finanziarie delle imprese.
Regolamento n. 1606/2002/CE (IAS/IFRS) sui principi contabili internazionali (obbligatori per quotate, banche e assicurazioni).
La recentissima Direttiva UE 2025/25, con effetti sulle società di persone, volto ad aumentare trasparenza e accessibilità dei dati.
Le norme interne trovano costante coordinamento con la disciplina comunitaria, in un sistema ormai interconnesso che ambisce all’omogeneità informativa e alla digitalizzazione degli adempimenti sui bilanci aziendali pubblici in Europa.
Le modalità operative per rendere accessibili i dati contabili seguono un iter normato e scandito da precisi termini:
Redazione: gli amministratori compilano il bilancio al termine di ciascun esercizio;
Approvazione: l’assemblea dei soci deve deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (fino a 180 per ragioni statutarie o presenza di bilancio consolidato);
Deposito: entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio va trasmesso in formato elettronico (XBRL, ESEF per quotate) al Registro delle Imprese, previa sottoscrizione digitale degli amministratori o professionisti qualificati;
Pubblicazione: la consultabilità diventa immediata con l’avvenuto deposito;
I soggetti obbligati includono amministratori, liquidatori e, in specifici scenari, professionisti incaricati digitalmente. La trasmissione avviene tramite procedure telematiche esclusivamente dedicate, come DIRE o tramite sistemi specialistici delle Camere di Commercio. Sono previsti diritti di segreteria e imposta di bollo, variabili secondo la tipologia societaria.
Le scadenze potrebbero differire per specifiche realtà (imprese sociali, consorzi, enti pubblici economici). Sanzioni pecuniarie colpiscono il mancato oppure ritardato adempimento. Lo schema è il seguente:
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Tipologia soggetto |
Termine deposito |
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Società di capitali |
30 giorni da approvazione |
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Consorzi |
2 mesi dalla chiusura esercizio |
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Imprese sociali/ETS |
60 giorni da approvazione |
Con l’introduzione della Direttiva UE 2025/25, mutano profondamente gli obblighi di pubblicità per migliaia di società di persone italiane. Dal 31 luglio 2028, S.n.c. e S.a.s. saranno tenute a redigere e pubblicare il bilancio annuale, prima non richiesto, uniformandosi così agli standard delle società di capitali. La riforma investe circa 700.000 imprese e mira a:
Colmare il divario informativo tra classi societarie
Facilitare la valutazione del rischio nelle transazioni commerciali
Favorire l’accesso al credito e agli investitori
Migliorare la lotta a frodi, riciclaggio, evasione
La direttiva impone la digitalizzazione dei processi grazie all’interconnessione dei registri (BRIS e BORIS), rafforzando l’armonizzazione europea. Le società di persone dovranno garantire la conformità dei propri sistemi contabili, comunicare tempestivamente variazioni di dati societari e affrontare il nuovo regime pubblicitario con il supporto di professionisti esperti.
Il periodo transitorio è stato fissato: entro il 31 luglio 2027 il recepimento in Italia e dal 31 luglio 2028 efficacia piena delle nuove regole. Le società semplici restano escluse, mantenendo la loro natura privatistica e l’esenzione dall’obbligo di pubblicazione.
I soggetti obbligati alla pubblicazione devono predisporre e depositare un insieme di documenti che forniscono un quadro fedele della realtà aziendale. I componenti irrinunciabili sono:
Stato patrimoniale: rappresenta la situazione degli asset (attività) e delle passività aziendali
Conto economico: dettaglia ricavi, costi, utili e perdite conseguiti nell’esercizio
Nota integrativa (se richiesta): spiega e integra i dati numerici, illustrando criteri di valutazione e operazioni significative
Rendiconto finanziario (obbligatorio per alcune forme e dimensioni)
Per le società di capitali è necessaria anche la relazione sulla gestione e, se previsti, la relazione del collegio sindacale o del revisore legale. Il nuovo obbligo per le società di persone comprenderà una struttura simile, garantendo omogeneità di informazione finanziaria. Tutti i documenti devono essere correttamente sottoscritti digitalmente e presentati nei formati previsti (XBRL/ESEF).