Quando non è valida e si può non applicare la prelazione di un terreno agricolo confinante

Non sempre vale la prelazione di un terreno agricolo confinante: quali sono i casi previsti dalla legge e chiarimenti

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Quando non è valida e si può non applica

Quando non è valida e si può non applicare la prelazione di un terreno agricolo confinante?

Secondo le leggi in vigore attualmente, la prelazione di un terreno agricolo confinante non è valida quando tra i terreni non esiste una contiguità materiale, cioè se i terreni sono divisi da un canale demaniale, una ferrovia o una strada statale, provinciale o comunale e in altri casi previsti dalla legge.
 

Quando non è valida e si può non applicare la prelazione di un terreno agricolo confinante? Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, il diritto di prelazione di un terreno agricolo confinante scatta nel momento in cui il proprietario del terreno decide di procedere alla vendita e i vicini confinanti sono interessati alla vendita e, dopo la comunicazione dell'intenzione di vendere da parte del proprietario, fanno una proposta per l'acquisto. Tuttavia, non sempre è obbligatorio che sussista tale condizione e ci sono casi in cui per legge la prelazione su terreni agricoli confinanti non è valida. Vediamo quali sono.

  • Prelazione di un terreno agricolo confinante scatta
  • Prelazione di un terreno agricolo confinante quando non è valida

Prelazione di un terreno agricolo confinante quando scatta

La prelazione consiste nel diritto, che si acquisisce o per norma di legge o per accordo tra privati, ad essere preferiti, a parità di condizioni, nella successiva formazione di un contratto e si esercita attraverso l’obbligo per il proprietario di comunicare al soggetto che ha il diritto di prelazione l’intenzione di procedere alla vendita, specificando il prezzo e le modalità di pagamento e il soggetto al quale si intenderebbe vendere l’immobile, assicurando al titolare della prelazione un termine adeguato per esercitare il suo diritto. 

Generalmente, il diritto di prelazione scatta per terreni confinanti. Le leggi in vigore stabiliscono, infatti, il diritto di prelazione su terreni agricoli confinanti se si tratta di una proprietà di un coltivatore diretto, per sostenere la creazione di aziende agricole di maggiori dimensioni e permettere agli imprenditori agricoli professionali di ampliare la propria azienda acquistando i fondi limitrofi a quelli di loro proprietà.

Perché si possa applicare la prelazione di un terreno agricolo confinante, il coltivatore deve avere in affitto il terreno oggetto della compravendita da almeno due anni e l’imprenditore agricolo professionale (Iap) deve essere iscritto nella previdenza agricola e avere una società agricola, con almeno la metà dei soci con la qualifica di coltivatore diretto. 

Altre condizioni previste dalla legge perché la prelazione su terreni agricoli confinanti sia valida sono:

  • il confinante non deve aver venduto, nei due anni precedenti, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore 0,52 euro; 
  • il confinante deve coltivare il fondo da almeno due anni;
  • il proprietario del fondo confinante deve coltivare direttamente il terreno su cui vuole esercitare la prelazione;
  • sul fondo in vendita non deve essere insediato un affittuario coltivatore diretto;
  • il terreno su cui il confinante vuole esercitare la prelazione non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, insieme a tutti gli altri terreni dallo stesso posseduti.

La prelazione su un terreno agricolo confinante si può esercitare solo nel momento in cui il concedente comunica al beneficiario l'intenzione di concludere il contratto, presentando una proposta contrattuale. 

Prelazione di un terreno agricolo confinante quando non è valida

Secondo le leggi in vigore attualmente, la prelazione di un terreno agricolo confinante non è valida quando tra i terreni non esiste una contiguità materiale, cioè se i terreni sono divisi da un canale demaniale, una ferrovia o una strada statale, provinciale o comunale. 

La prelazione di un terreno agricolo confinante non è valida se l’affittuario non ha intenzione di rinnovare l’affitto e se il rapporto non è più attivo a causa di un grave inadempimento o per il recesso da parte del conduttore. 

Non vale, inoltre, la prelazione su un terreno confinante che si trova in zona edificabile e neppure nei casi di:

  • permuta;
  • vendita forzata;
  • liquidazione coatta;
  • fallimento;
  • espropriazione per pubblica utilità;
  • se i terreni devono essere usati per attività edilizie, industriali o turistiche sulla base dei piani regolatori.