Stando a quanto previsto dalle leggi 2022 in vigore, uno stipendio si può sempre pignorare pur nei limiti previsti dalla legge stessa. L’unico caso in cui non si può pignorare uno stipendio è quando il debitore presenta opposizione all’esecuzione forzata e il giudice sospende l’efficacia del provvedimento di pignoramento. Ma perché questo accada, non appena ricevuta la notifica dell’atto di precetto, il debitore, tramite il proprio legale, deve presentare ricorso per bloccare l’azione esecutiva del creditore.
Quando non si può pignorare lo stipendio? Il pignoramento di uno stipendio è l’ultimo provvedimento che si applica nei confronti di un debitore che continua a non pagare i propri debiti, pur dopo sollecitazioni e intimazioni. Il pignoramento dello stipendio segue regole ben precise e quasi mai è possibile non pignorare uno stipendio. Vediamo allora quali sono i casi in cui secondo le leggi 2022 non è mai possibile pignorare uno stipendio.
Stando a quanto previsto dalle leggi 2022 in vigore, generalmente uno stipendio si può pignorare ma non è possibile pignorarlo oltre il limite di un quinto. La legge permette, dunque, il pignoramento di uno stipendio nei casi in cui il debitore continua ad accumulare e non pagare debiti per cui vengono avviate procedure di pignoramento.
L’unico caso in cui non si può pignorare uno stipendio è quando il debitore presenta opposizione all’esecuzione forzata e il giudice sospende l’efficacia del provvedimento di pignoramento. Ma perché questo accada, non appena ricevuta la notifica dell’atto di precetto, il debitore, tramite il proprio legale, deve presentare ricorso per bloccare l’azione esecutiva del creditore.
Il pignoramento di uno stipendio si decide, come anticipato, solo dopo una serie di provvedimenti minori, come sollecitazioni e intimazioni di pagamento che, però, non vengono recepite e generalmente avviene trattenendo una cifra direttamente in busta paga.
Il pignoramento di uno stipendio avviene con relativo e specifico atto di pignoramento che, per legge, notificato contestualmente a debitore e datore di lavoro, che deve trattenere la somma pignorata prima di consegnare la retribuzione al dipendente.
Il datore di lavoro, dal canto suo, una volta ricevuto l’atto di pignoramento dall’ufficiale giudiziario deve dichiarare al creditore, entro 10 giorni o tramite Pec o tramite raccomandata, che il rapporto di lavoro è ancora in corso e l’importo della busta paga perché è su tale cifra che si calcola la somma pignorabile.
Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, la somma massima che si può pignorare dallo stipendio dipende dalla cifra della retribuzione: per stipendi fino a 2.500 euro, la quota pignorabile è 1/10; per stipendi tra 2.500 e 5mila euro, la quota pignorabile è di 1/7; per stipendi oltre i 5mila mila euro, la quota pignorabile è di 1/5. La tredicesima mensilità di uno stipendio non viene, però, mai pignorata.
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