La pensione di reversibilità è un pilastro del sistema previdenziale italiano, garantendo sostegno economico ai familiari di un pensionato deceduto. Tuttavia, non tutti coloro che perdono un familiare hanno diritto a questo beneficio. Nel 2025, la normativa prevede alternative specifiche per chi non può accedere alla pensione di reversibilità. Analizziamo nel dettaglio le opzioni disponibili e i requisiti necessari per ottenerle.
Differenza tra pensione di reversibilità e pensione indiretta
Prima di approfondire cosa spetta a chi non ha diritto alla pensione di reversibilità, è importante chiarire la distinzione tra le diverse prestazioni previdenziali per i superstiti. La pensione di reversibilità è un trattamento riconosciuto ai familiari superstiti di un soggetto già pensionato al momento del decesso. L'importo varia in base alla pensione che percepiva il defunto ed è assegnato in percentuali differenti ai familiari superstiti secondo il loro grado di parentela.
La pensione indiretta, invece, rappresenta la principale alternativa per chi non può accedere alla reversibilità classica. Si tratta di un beneficio destinato ai superstiti di un lavoratore assicurato ma non ancora pensionato al momento della morte.
Pensione indiretta, requisiti e beneficiari nel 2025
Secondo la normativa in vigore nel 2025, la pensione indiretta viene riconosciuta ai familiari superstiti di un assicurato deceduto che non era ancora in pensione. Questo trattamento funziona in modo simile alla pensione di reversibilità, ma con condizioni di accesso specifiche relative alla posizione contributiva del defunto.
Per ottenere la pensione indiretta nel 2025, il lavoratore deceduto deve aver maturato almeno uno dei seguenti requisiti contributivi:
- 15 anni di contributi complessivi in qualsiasi periodo della vita lavorativa
- oppure 5 anni di contributi di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data del decesso
I beneficiari della pensione indiretta coincidono con quelli previsti per la pensione di reversibilità e includono:
- Coniuge o unito civilmente: ha diritto al 60% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato
- Coniuge separato: mantiene gli stessi diritti del coniuge non separato
- Coniuge divorziato: può avere diritto alla prestazione se titolare di assegno divorzile, non risposato e se l'inizio del rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla sentenza di divorzio
- Figli: minori di 18 anni, oppure studenti fino a 21 anni (scuola superiore) o 26 anni (università) purché a carico del genitore deceduto, o inabili al lavoro di qualsiasi età se a carico del genitore al momento del decesso
- Nipoti minori a carico degli ascendenti assicurati
- Genitori: se a carico del defunto, con almeno 65 anni e in assenza di altri aventi diritto
- Fratelli e sorelle: se inabili al lavoro, non titolari di pensione, a carico del defunto e in assenza di altri aventi diritto
Percentuali spettanti ai familiari superstiti
Le quote della pensione indiretta variano in base al numero e alla tipologia dei beneficiari, secondo le seguenti percentuali stabilite dalla normativa 2025:
- Coniuge solo: 60% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato
- Coniuge con un figlio: 80% della pensione
- Coniuge con due o più figli: 100% della pensione
- Un figlio solo (in assenza del coniuge): 70% della pensione
- Due figli (in assenza del coniuge): 80% della pensione
- Tre o più figli (in assenza del coniuge): 100% della pensione
Nel caso di altri familiari, come genitori, fratelli o sorelle, le percentuali sono inferiori e variano dal 15% al 100% in base al numero dei beneficiari. Ad esempio, a un solo genitore spetta il 15%, a due genitori il 30%, mentre per i fratelli e le sorelle si parte dal 15% per uno solo fino ad arrivare al 100% per sette o più beneficiari.
Indennità per morte una tantum: requisiti e modalità di richiesta
Un'altra prestazione rilevante per chi non ha accesso alla pensione di reversibilità è l'indennità per morte una tantum. Questa misura è prevista per i familiari di un assicurato INPS che non aveva ancora maturato i requisiti per la pensione indiretta.
Per ottenere l'indennità una tantum nel 2025, è necessario che il defunto avesse versato almeno un anno di contributi (52 settimane) nei 5 anni precedenti il decesso. A differenza della pensione indiretta, i beneficiari sono più limitati:
- Solo il coniuge superstite
- In mancanza del coniuge, i figli che soddisfano i requisiti necessari
I requisiti richiesti per i superstiti includono:
- Non avere diritto alla pensione indiretta o a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale
- Rispettare i limiti reddituali previsti per l'assegno sociale, che nel 2025 corrispondono a redditi complessivi non superiori a 5.983,64 euro per un pensionato solo e 11.967,28 euro per un pensionato coniugato
L'importo dell'indennità una tantum è calcolato moltiplicando l'ammontare mensile dell'assegno sociale per il numero degli anni di contribuzione accreditata al defunto. La domanda deve essere presentata
entro un anno dalla data del decesso attraverso la procedura online sul sito INPS, pena la decadenza del diritto.
Procedura per richiedere le prestazioni alternative alla reversibilità
Per ottenere le prestazioni alternative alla pensione di reversibilità nel 2025, è necessario seguire procedure specifiche:
Per la pensione indiretta:
- La domanda deve essere presentata online sul sito INPS
- Il termine per la presentazione è di 10 anni dalla data del decesso, dopo i quali il diritto si prescrive
- La prestazione viene erogata dal mese successivo a quello del decesso dell'assicurato
Per
l'indennità per morte una tantum:
- La domanda deve essere inoltrata tramite la procedura online sul sito INPS
- Il termine perentorio è di un anno dalla data del decesso
- È necessario allegare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti reddituali
In entrambi i casi, è consigliabile rivolgersi a un patronato o a un consulente previdenziale per assistenza nella compilazione della domanda e nella verifica dei requisiti, data la complessità della normativa e la necessità di presentare documentazione specifica.
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