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Quando provocazione o offesa permettono legittima difesa e fino a che punto lecito spingersi

La reazione violenta ad una provocazione ammessa come legittima difesa o no: cosa prevedono leggi in vigore e chiarimenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Quando provocazione o offesa permettono

Quando una provocazione e una offesa permettono la legittima difesa?

Una provocazione e una offesa ammettono la legittima difesa nei limiti di una reazione proporzionata all’offesa e non violenta. Per rispondere ad una provocazione e ad un’offesa non è mai permessa la legittima difesa violenza e si rischia di incorrere in reato. 
 

Quando una provocazione e una offesa permettono la legittima difesa? Il Codice penale che disciplina la legittima difesa stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per ‘esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa’.

Dunque, la legge italiana ammette la legittima difesa in tutti quei casi estremi dove solo la violenza può rappresentare una reazione. Tuttavia, si tratta di un caso non sempre possibile e che nella maggior parte rischia di far incorrere nel reato.

  • Quando la provocazione ammette la legittima difesa
  • Legittima difesa contro provocazione e offesa e proporzionalità

Quando la provocazione ammette la legittima difesa

Stando a quanto previsto dalle leggi attuali, si può reagire ad una provocazione o ad una offesa e la reazione viene considerata legittima difesa solo ed esclusivamente quando si ha una reazione non violenta che risulta l'unica possibile contro una offesa che provoca un reale pericolo in atto. Una provocazione e una offesa ammettono la legittima difesa nei limiti, infatti, di una reazione proporzionata all’offesa e non violenta. 

Nonostante la legge ammetta la legittima difesa quando si manifesta un pericolo importante in atto, la legittima difesa contro una provocazione o un'offesa con particolare violenza non è mai ammessa. Dunque, una provocazione o una offesa, pur se esagerata, non permette la legittima difesa e chi usa la violenza per aver ricevuto una provocazione o un’offesa commette reato.

Per esempio, non si può sparare ad un ladro perché ha sottratto beni materiali da una proprietà, perché pur avendo provocato, spaventato, messo in atto un reale pericolo potenziale, invaso la proprietà privata altrui, non esiste proporzione tra sottrazione di beni materiali e la vita, al primo posto su tutto.

L’unica attenuante per la legittima difesa violenta che si può ottenere nel caso in cui si reagisca con violenza ad una provocazione è uno sconto della pena. 

Legittima difesa contro provocazione e offesa e proporzionalità

Una provocazione e una offesa non permettono mai la legittima difesa violenta per il principio della cosiddetta proporzionalità: si può, infatti, reagire ad una offesa in maniera proporzionale all’offesa stessa e non solo per il fatto di essere stati offesi allora si può reagire come si vuole e in maniera smisurata, pur se l’offesa è grave. 

Perché si parli di legittima difesa, secondo la legge, è necessario che sussistano diverse condizioni come:
chi attua la legittima difesa deve trovarsi in una situazione di reale pericolo per l'incolumità della persona; 
la legittima difesa deve essere operata attraverso un'arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto da chi la usa.

In ogni caso, precisiamo che l'esercizio della legittima difesa si valuta differente a seconda dei singoli casi.


 

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