Se non ci sono impedimenti di carattere organizzativo e produttivo dell'azienda, il lavoratore può fruire senza interruzione di tutti i giorni a disposizione. Compatibilmente con le esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve godere le ferie residue al 31 dicembre entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di spettanza. In tutti i casi è fondamentale che sia raggiunto un accordo tra dipendente e datore.
Arriva il momento in cui si avverte il bisogno di concedersi qualche giorno di riposo e di andare in ferie dal lavoro. Si tratta di un diritto garantito anche dalla Costituzione e come tale deve essere rispettato dal datore di lavoro, ma obbligatorio fruito dal dipendente.
Già, ma quanti giorni di ferie può fare consecutivamente? Ogni dettaglio legato alle ferie è rigorosamente normato e di conseguenza anche questa domanda ha una risposta. Come vedremo, la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo il principio di equità, anche in riferimento ai colleghi di lavoro.
Il primo punto fermo da sapere è che il momento di godimento delle ferie ovvero il rinvio ad altra data può essere stabilito dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell'azienda e degli interessi del lavoratore.
In caso di accordo tra le parti, il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al dipendente il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Ricordando che il periodo di preavviso non viene conteggiato, le ferie devono essere possibilmente continuative e sempre retribuite. Vediamo quindi
Alle ferie non si può proprio rinunciare e lavoratore e datore di lavoro sono chiamati a raggiungere tutte le volte un accordo sia in relazione ai tempi dell'interruzione dell'attività e alla durata.
Specificità contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro a parte, il periodo delle ferie, salvo deve essere goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Proprio questo è l'aspetto centrale: nel caso di lavoro a tempo pieno per l'intero anno (naturalmente nel rispetto delle norme in vigore ovvero non più di 40 ore a settimana che possono diventare 48 conteggiano anche gli straordinari) il dipendente può fruire di 4 settimane all'anno.
La logica con cui sono concesse ferie è quella del lavoratore che propone e il datore che dispone. Intendiamoci, le ferie non possono essere negate, ma il godimento può essere rinviato nel caso in cui sopraggiungono difficoltà organizzative (ad esempio se altri lavoratori hanno scelte le ferie nello stesso periodo) o produttive.
In merito alla consecutività, se non ci sono impedimenti di carattere organizzativo e produttivo dell'azienda, il lavoratore può fruire senza interruzione di tutti i giorni a disposizione.
Compatibilmente con le esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve godere le ferie residue al 31 dicembre entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di spettanza. In tutti i casi è fondamentale che sia raggiunto un accordo tra dipendente e datore.
A ogni modo spetta al lavoratore un periodo di ferie adatto per il raggiungimento delle finalità delle ferie, indispensabili per consentire al lavoratore oltre il recupero delle energie e la tutela e la valorizzazione degli interessi personali.
Ci sono due casi particolari da segnalare. Il periodo minimo di 4 settimane non può essere rimpiazzato da una indennità per ferie non godute.
La sola circostanza in cui le ferie possono essere sostituite con denaro è la risoluzione del rapporto di lavoro, per dimissioni o per licenziamento.
In seconda battuta, in caso di lavoro medio multiperiodale sono rinviati alla contrattazione collettiva (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici) i criteri e le modalità di regolazione della fruizione delle ferie.
E attenzione, perché come stabilito dalla Corte di Cassazione con una famosa sentenza, il diritto alla fruizione effettiva delle ferie arretrate per fatto imputabile al datore di lavoro può comunque tramutarsi in diritto al risarcimento.