Il numero massimo di stagisti che possono essere assunti in un'azienda è legato al numero di dipendenti in organico. Non c'è quindi una quantità fissa per tutti. Puà variare da 1 nelle aziende con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 5 al 10% del numero dei dipendenti per le aziende con più di 20 lavoratori in organico.
C'è sempre un abbondante ricorso agli stage perché consentono all'azienda di mettere alla prova una potenziale forza lavoro in vista di una possibile assunzione. E allo stesso tempo permettono allo stagista di entrare nel mondo del lavoro e acquisire nuove competenze da far fruttare all'interno o all'esterno dell'azienda che lo ha ospitato.
Il primo fondamentale concetto da non perdere mai di vista è che il contratto di stage non è un contratto di lavoro in senso stertto. Significa che tutte le tutele riservate ai dipendenti, siano essi con contratto a tempo determinato o indeterminato, vengono meno.
Allo stesso tempo bisogna distinguere tra stage curriculare ovvero il periodo di apprendimento all'interno di un'azienda e lo stage extracurriculare per cui non occorre l'iscrizione a un corso di studi. L'altro importante aspetto che riguarda innanzitutto le aziende coinvolge invece il numero massimo di stagisti da assumere. Vediamo quindi:
Dal punto di vista strettamente economico, lo stage curriculare non prevede alcuna retribuzione obbligatoria mentre la ha lo stage extracurriculare e si aggira in media tra 400 e 600 euro.
Norme alla mano, il numero massimo di stagisti che possono essere assunti in un'azienda è legato al numero di dipendenti in organico. Non c'è quindi una quantità fissa per tutti. Lo schema è il seguente:
Il tutto senza dimenticare il rispetto dei tempi dello stage che non può durare all'infinito: 6 mesi per il tirocinio formativo e di orientamento, 12 mesi per il tirocinio di inserimento o reinserimento e per il tirocinio a favore di soggetti svantaggiati, 24 mesi al massimo per i tirocini in favore dei disabili.
Norme alla mano, possono assumere stagisti solo alcuni soggetti ben precisi, anche tra loro associati, ferma restando la competenza di regioni e Province Autonome a integrare e modificare la lista delle possibilità. Via libera allora a centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati.
Semaforo verde anche per istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione. Possono assumere stagisti pure comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali.
Stessa cosa per istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici. La normativa coinvolge anche istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale e servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
Infine, sono ammessi stagisti da parte di soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dei servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro. Tutti loro hanno l'obbligo di favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e lo stagista nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo.
Ma anche di rilasciare, pure sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite. E poi di promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio, individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio e infine contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.