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Quanto si paga di tasse su buoni fruttiferi postali alla scadenza o se si vendono prima nel 2025

Quanto si paga di tasse sui rendimenti dei buoni fruttiferi postali al rimborso o in caso di vendita anticipata nel 2025: aliquote, calcolo e normative aggiornate

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Quanto si paga di tasse su buoni fruttif

I buoni fruttiferi postali rappresentano una soluzione di investimento garantita dallo Stato italiano, proposta da Cassa Depositi e Prestiti e distribuita attraverso il canale di Poste Italiane. Apprezzati da molti risparmiatori per la loro sicurezza e trasparenza, questi strumenti permettono di ottenere rendimenti nel tempo in assenza di rischi di mercato, con condizioni fiscali agevolate e modalità di rimborso chiare. Nel 2025, la normativa fiscale di riferimento conferma una disciplina particolarmente favorevole rispetto ad altri prodotti finanziari.

Tassazione sugli interessi maturati, aliquota, vantaggi e quadro normativo

I redditi generati dai buoni fruttiferi postali sono sottoposti a un’aliquota agevolata del 12,5% sugli interessi maturati annualmente. Questo trattamento è disciplinato dal Decreto Legislativo 239/1996, che ne specifica la natura di imposta sostitutiva rispetto all’ordinaria tassazione dei redditi. A titolo esemplificativo, per un rendimento lordo del 3%, il tasso effettivamente riconosciuto all'investitore, al netto delle imposte, sarà pari al 2,625%. L’ammontare dovuto viene trattenuto direttamente da Poste Italiane e versato all’Agenzia delle Entrate, senza gravare sugli adempimenti del titolare del buono.

Se confrontati con altri strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni societarie e fondi comuni, che sono soggetti a una tassazione del 26%, i buoni fruttiferi offrono un indiscusso vantaggio fiscale. Questa agevolazione si estende anche a titoli di Stato italiani e a quelli emessi da Paesi inseriti nella white list europea, garantendo un’efficace diversificazione delle scelte di risparmio.

Imposta di bollo, condizioni, soglie di esenzione e modalità di applicazione

Oltre all’imposta sostitutiva sugli interessi, i buoni fruttiferi postali sono soggetti all’imposta di bollo, che rappresenta un onere ulteriore regolamentato dall’articolo 19 del Decreto Legge 201/2011 e successive integrazioni. Nel 2025, l’imposta viene calcolata nella misura dello 0,2% (2 per mille) sul valore nominale dei buoni posseduti, ma solo se la somma detenuta supera l’importo complessivo di 5.000 euro.

  • Per importi inferiori o uguali a 5.000 euro, il possessore è esonerato dal versamento dell’imposta di bollo.
  • L’imposta si calcola sul valore complessivo dei buoni fruttiferi con la medesima intestazione e viene acquisita da Poste Italiane in concomitanza con la scadenza del buono, il rimborso anticipato o periodicamente alla fine di ogni anno solare (31 dicembre).
  • Nel caso di comunicazioni periodiche, il prelievo viene ripartito proporzionalmente (trimestralmente o semestralmente) in base al periodo di riferimento.

Per i buoni emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, il bollo viene applicato singolarmente sul valore nominale di ciascun titolo indipendentemente dalla soglia dei 5.000 euro.

Rimborso alla scadenza e vendita anticipata: trattamento fiscale

In caso di rimborso alla scadenza, l’investitore riceve il capitale iniziale più gli interessi maturati, quote già decurtate dell’imposta del 12,5%. Non vi sono oneri ulteriori sul capitale investito. Qualsiasi richiesta di rimborso prima della scadenza comporta modalità fiscali analoghe, ma va considerato che:

Non vengono liquidati gli interessi se la richiesta avviene prima del termine minimo specificato nelle condizioni contrattuali della singola tipologia di buono. Ad esempio, vari tipi richiedono un periodo di possesso minimo che può variare da pochi mesi fino ad anni.

L’imposta di bollo è sempre calcolata sull’ammontare effettivamente rimborsato e viene trattenuta anche in caso di rimborso parziale.

Nel caso in cui l’imposta di bollo determinasse una riduzione del capitale rimborsato a un importo inferiore all’investimento iniziale, la differenza viene restituita al risparmiatore in base alle modalità stabilite da Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane, secondo le aliquote vigenti.

Modalità di emissione, sicurezza e garanzie dello Stato

I buoni fruttiferi postali possono essere emessi in forma cartacea (titolo fisico) o dematerializzata (movimentazione su Libretto postale o conto corrente BancoPosta). In entrambi i casi la garanzia statale tutela interamente il capitale e gli interessi maturati, offrendo un elevato grado di sicurezza per i risparmiatori, come specificato dall’art. 5 del Decreto Legge 269/2003.

La sottoscrizione può avvenire in qualsiasi ufficio postale, online per i titolari dei servizi digitali, con tagli minimi da 50 euro e multipli, rendendo accessibile il prodotto anche a piccoli investitori. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo cartaceo, è possibile richiedere la duplicazione seguendo procedure definite dalla normativa vigente (Legge 948/1951), mentre per la forma dematerializzata risulta sufficiente la gestione digitale collegata ai rispettivi conti regolamento.

Regime di esenzione fiscale per residenti esteri

Il regime di esenzione dall’imposta sostitutiva riguarda esclusivamente i soggetti residenti all’estero in paesi con un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia e si applica solo se la residenza risulta valida al momento dell’emissione del buono. La normativa di riferimento (art. 6 D.Lgs 239/1996) e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sottolineano che tale esenzione non può essere riconosciuta:

  • se il titolare era residente in Italia alla data di sottoscrizione
  • quando il buono è cointestato a un soggetto fiscalmente residente in Italia

Per beneficiare dell’esenzione occorre presentare la relativa certificazione o documentazione sulle condizioni di residenza fiscale aggiornata, inserendo le richieste secondo la procedura ufficiale Agenzia delle Entrate.

Imposta di successione e trasmissione dei buoni

I buoni fruttiferi postali non sono assoggettati a imposta di successione. In caso di decesso del titolare, gli eredi possono richiedere direttamente il rimborso, senza obbligo di inserimento nella dichiarazione di successione. Il capitale e gli interessi vengono liquidati secondo le tempistiche previste dalla normativa, senza costi aggiuntivi per la successione.

Validità, prescrizione e rischi connessi

Un elemento fondamentale è la prescrizione decennale degli importi: trascorsi dieci anni dalla scadenza, il diritto al rimborso di capitale e interessi si estingue, con le somme destinate al fondo istituito presso il Ministero dell’Economia. È pertanto essenziale monitorare scadenze e conservare documentazione relativa alla titolarità del buono.

Nel caso di prodotti dedicati a specifiche categorie, come il buono postale per minori o il buono “Soluzione Eredità”, le condizioni sono regolate da documentazione specifica, disponibile presso gli uffici postali e i siti istituzionali di riferimento (Poste Italiane, Cassa Depositi e Prestiti).

Formati, possibilità di duplicazione e modalità operative

I buoni dematerializzati sono acquistabili sia in ufficio sia online attraverso il portale Poste Italiane o l’app dedicata, a condizione di possedere un conto regolamento idoneo (Libretto Smart, conto corrente BancoPosta). Il rimborso degli importi può avvenire per intero o in parte, sulla base di tagli minimi di 50 euro.

Il duplicato di titoli cartacei è ottenibile seguendo la procedura di ammortamento stabilita dalla Legge 948/1951, da attivare nei casi di smarrimento, furto o distruzione. Il rilascio del duplicato comporta il pagamento di un modesto contributo amministrativo e richiede la compilazione di appositi moduli presso il proprio ufficio postale di riferimento.