La cassa integrazione rappresenta un importante ammortizzatore sociale per i lavoratori che si trovano in situazioni di temporanea sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Con l'inizio del 2025, l'INPS ha comunicato gli aggiornamenti sugli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, adeguandoli alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Attraverso la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, l'INPS ha reso noti tutti gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2025. Questi valori si applicano alla cassa integrazione ordinaria (CIGO), alla cassa integrazione straordinaria (CIGS), all'assegno di integrazione salariale del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Secondo quanto stabilito dall'Istituto, l'importo della cassa integrazione per il 2025 è fissato a:
È importante sottolineare che, a differenza del passato, dal 2025 è in vigore un unico massimale per tutti i livelli retributivi, come previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla Legge 234/2021.
Per i lavoratori del settore edile (Trattamenti di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali) sono previsti importi differenti, con una maggiorazione del 20% rispetto ai valori standard. In particolare, per questi lavoratori l'importo della cassa integrazione 2025 sarà di:
L'INPS ha inoltre precisato che per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà, la cassa integrazione prevista è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, sempre nel rispetto dei massimali sopra indicati.
Per determinare l'importo effettivo della cassa integrazione è necessario considerare il numero di ore lavorabili in ciascun mese dell'anno. L'INPS fornisce il prospetto delle ore lavorabili mensili del 2025, utile per calcolare il trattamento di integrazione salariale:
| Mese 2025 | Ore lavorabili | Quota oraria (netto) |
| Gennaio | 184 | 7,18 € |
| Febbraio | 160 | 8,26 € |
| Marzo | 168 | 7,87 € |
| Aprile | 176 | 7,51 € |
| Maggio | 176 | 7,51 € |
| Giugno | 168 | 7,87 € |
| Luglio | 184 | 7,18 € |
| Agosto | 168 | 7,87 € |
| Settembre | 176 | 7,51 € |
| Ottobre | 184 | 7,18 € |
| Novembre | 160 | 8,26 € |
| Dicembre | 184 | 7,18 € |
Nelle ore mensili indicate sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica.
Per beneficiare del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono soddisfare determinati requisiti. In particolare, possono accedere alla cassa integrazione:
È importante sottolineare che l'anzianità di servizio non è richiesta per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, come interruzioni nella fornitura di energia elettrica, terremoti o altre calamità naturali.
Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO) sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare la durata complessiva di 52 settimane nelle 104 settimane immediatamente precedenti la settimana della nuova richiesta.
Nel caso in cui un'impresa abbia fruito di 52 settimane di integrazione salariale ordinaria, per poter richiedere un nuovo intervento ordinario per la medesima unità produttiva, è necessario che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
Inoltre, non possono essere autorizzate ore di CIGO eccedenti il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre antecedente l'istanza di concessione dell'integrazione salariale.
Il finanziamento della cassa integrazione avviene attraverso due tipologie di contributi:
A partire dal 1° gennaio 2025, è stata introdotta una riduzione sulla contribuzione addizionale a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale CIGO e CIGS per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento.
La contribuzione addizionale ridotta è pari a:
Con la circolare n. 5/2025, l'INPS ha chiarito che la riduzione del contributo addizionale opera in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno 24 mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell'ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale.
Durante i periodi di cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto (TFR) continua a maturare come se il lavoratore avesse prestato normalmente la propria attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile, comma 3, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Pertanto, le quote di TFR rimangono a carico del datore di lavoro anche durante i periodi di cassa integrazione, garantendo così al lavoratore la continuità nella maturazione di questo importante istituto retributivo differito.
Oltre alla cassa integrazione, l'INPS ha aggiornato anche gli importi di altre prestazioni assistenziali per il 2025, tra cui:
L'importo della NASpI per il 2025 è calcolato su una retribuzione di riferimento di 1.436,61 euro, con un importo massimo mensile che non può superare 1.562,82 euro. Il calcolo dell'indennità si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi quattro anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33.
Se l'importo ottenuto è pari o inferiore a 1.436,61 euro, l'indennità è pari al 75% dello stesso; se è superiore, si aggiunge il 25% della differenza tra 1.436,61 euro e il massimale di 1.562,82 euro. In alcuni casi, è possibile ricevere la NASpI dopo la cassa integrazione a determinate condizioni.
L'indennità DIS-COLL, destinata ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata, presenta gli stessi importi di riferimento della NASpI: la retribuzione da prendere a riferimento è di 1.436,61 euro, mentre l'importo massimo mensile è pari a 1.562,82 euro.
L'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), che dal 1° gennaio 2025 ha sostituito l'ALAS, è calcolata sulla base del minimale giornaliero contributivo per l'anno 2024, pari a 56,87 euro.
Per l'ISCRO, strumento reso strutturale dalla legge di bilancio 2024, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione nell'anno 2025 è pari a 12.648,00 euro. L'importo mensile dell'ISCRO per il 2025 non può essere inferiore a 252,00 euro e non può superare l'importo di 806,40 euro.