La quattordicesima mensilità rappresenta un importante elemento retributivo per i lavoratori del settore turistico. Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del turismo 2025 stabilisce precise regole per il calcolo e l'erogazione di questa gratifica aggiuntiva. Questo contratto disciplina i rapporti lavorativi nelle diverse realtà del comparto turistico, dall'hotellerie alla ristorazione, definendo diritti e doveri sia per i datori di lavoro che per i dipendenti.
Nel settore turistico, la quattordicesima mensilità costituisce un beneficio economico significativo per i lavoratori. Secondo quanto stabilito dal CCNL turismo 2025, questa indennità aggiuntiva equivale a una mensilità della normale retribuzione percepita dal dipendente. La data di pagamento della quattordicesima è fissata al 30 giugno di ogni anno.
Questa gratifica estiva si affianca alla tredicesima mensilità, erogata invece nel mese di dicembre, creando così un sistema di retribuzione che prevede due mensilità aggiuntive durante l'anno. Entrambe le gratifiche hanno lo stesso valore economico, corrispondente a una mensilità ordinaria della retribuzione.
La quattordicesima nel settore turistico rappresenta un diritto acquisito dai lavoratori attraverso la contrattazione collettiva. Questa indennità aggiuntiva contribuisce a migliorare le condizioni economiche dei dipendenti, specialmente in un settore caratterizzato spesso da stagionalità e variabilità dei carichi di lavoro.
Per determinare correttamente l'importo della quattordicesima per un lavoratore con contratto CCNL turismo 2025, è necessario considerare diversi elementi retributivi:
Nel computo della quattordicesima rientrano anche gli elementi retributivi individuali, come:
È importante sottolineare che gli scatti di anzianità maturati sono esplicitamente esclusi dal calcolo della quattordicesima mensilità, a differenza di quanto avviene per altre indennità.
Il calcolo della quattordicesima mensilità nel settore turistico segue una formula precisa:
Quattordicesima = (Retribuzione mensile lorda × Mesi lavorati) ÷ 12
La retribuzione mensile lorda considerata include tutti gli elementi precedentemente elencati, a eccezione degli scatti di anzianità. I mesi lavorati si riferiscono al periodo di riferimento per la maturazione della quattordicesima, che generalmente va dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
È fondamentale ricordare che la quattordicesima matura proporzionalmente al periodo di servizio prestato. Di conseguenza, un lavoratore assunto in corso d'anno avrà diritto solo alla quota di quattordicesima corrispondente ai mesi effettivamente lavorati nel periodo di riferimento.
Per comprendere meglio come viene calcolata la quattordicesima nel CCNL turismo 2025, analizziamo alcuni esempi concreti.
Consideriamo un dipendente inquadrato nel Livello 4 del CCNL turismo 2025, che svolge mansioni amministrative o di vendita con autonomia esecutiva, eventualmente preposto a gruppi operativi. Questo lavoratore percepisce:
Se il dipendente ha lavorato per l'intero periodo di riferimento (12 mesi), la sua quattordicesima sarà:
Quattordicesima = (1.542,69 € × 12) ÷ 12 = 1.542,69 €
Immaginiamo ora un cameriere inquadrato nel Livello 5, assunto il 1° gennaio 2025, con:
Poiché ha lavorato solo 6 mesi nel periodo di riferimento per la quattordicesima 2025, il calcolo sarà:
Quattordicesima = (1.480,50 € × 6) ÷ 12 = 740,25 €
Per un addetto alla reception con contratto part-time al 50% inquadrato nel Livello 3, con retribuzione mensile di 870,30 euro (già proporzionata all'orario ridotto), che ha lavorato per l'intero periodo, la quattordicesima sarà:
Quattordicesima = (870,30 € × 12) ÷ 12 = 870,30 €
Questi esempi dimostrano come la quattordicesima venga calcolata proporzionalmente sia al periodo lavorato che all'orario di lavoro svolto, garantendo equità tra diverse tipologie contrattuali.
Il settore turistico è caratterizzato da una forte componente di lavoro stagionale, aspetto che influenza anche il trattamento della quattordicesima mensilità. Per i lavoratori stagionali, il CCNL turismo 2025 prevede regole specifiche.
I dipendenti con contratto a termine o stagionale hanno diritto alla quattordicesima in proporzione al periodo di servizio prestato. L'importo viene generalmente liquidato al termine del rapporto di lavoro, insieme alle altre spettanze finali come il trattamento di fine rapporto e le eventuali ferie non godute.
Per il calcolo della tredicesima nel contratto stagionale, il calcolo è simile a quello della quattordicesima e si applica la stessa formula vista in precedenza, considerando solo i mesi effettivamente lavorati:
Quattordicesima = (Retribuzione mensile lorda × Mesi lavorati) ÷ 12
Ad esempio, un cuoco stagionale che lavora per 4 mesi con una retribuzione mensile di 1.650 euro avrà diritto a una quattordicesima pari a:
Quattordicesima = (1.650 € × 4) ÷ 12 = 550 €
Questa modalità di calcolo garantisce equità anche per i lavoratori impiegati solo per periodi limitati dell'anno
Secondo quanto stabilito dal CCNL turismo 2025, la quattordicesima mensilità deve essere corrisposta il 30 giugno di ogni anno. Questa data rappresenta un punto fermo nel calendario retributivo del settore.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della data di pagamento della quattordicesima, il lavoratore ha diritto a ricevere, insieme alle ultime competenze, anche la quota di quattordicesima maturata fino a quel momento. Il calcolo viene effettuato in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni lavorati.
È importante sottolineare che nei periodi di assenza non retribuita (come aspettative o congedi non retribuiti), la quattordicesima non matura. Al contrario, durante i periodi di assenza retribuita, come ferie, permessi, malattia, maternità, infortuni nei limiti del periodo di comporto, la maturazione della quattordicesima prosegue regolarmente.