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Come cambia tredicesima in caso di malattia, maternità, infortuni e altri casi

di Marianna Quatraro pubblicato il
Tredicesima in caso di assenze

Cosa cambia per il calcolo della tredicesima di fine anno nei casi di assenze dal lavoro per diversi motivi. Cosa prevedono le leggi in vigore e chiarimenti

La tredicesima è un elemento retributivo per i lavoratori dipendenti, riconosciuto per legge e spesso considerato una gratifica natalizia. Questa somma aggiuntiva, sebbene legata tradizionalmente al periodo natalizio, è matura mese per mese e viene corrisposta secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Maturazione della tredicesima: i vari casi possibili

La maturazione della tredicesima avviene in base ai mesi di lavoro effettivo nel corso dell'anno, ma diversi eventi possono influenzare questo processo. Tra i casi che permettono la maturazione della mensilità si annoverano ferie, festività e permessi retribuiti. Anche la malattia e l'infortunio rientrano nelle casistiche che consentono al lavoratore di accumulare il diritto alla tredicesima, purché siano entro i limiti della conservazione del posto di lavoro stabiliti dal CCNL.

Tredicesima durante la malattia

Durante i periodi di malattia, la maturazione della tredicesima mensilità continua generalmente entro i limiti posti dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro (CCNL). 

La normativa prevede che per determinati periodi di malattia il lavoratore percepisca un'indennità dall'INPS. Questa indennità può includere una quota destinata alla tredicesima, pertanto è fondamentale che il datore di lavoro tenga conto delle somme già versate dall'ente previdenziale nel calcolo finale della tredicesima. I

I Contratti Nazionali di settore possono prevedere condizioni più vantaggiose rispetto alla normativa generale. Per esempio, alcuni contratti potrebbero garantire una maggiore integrazione dell'indennità di malattia, considerando un intero mese di lavoro anche se il dipendente è assente per parte del mese, sempre nei limiti del periodo di comporto.

Per periodi di malattia prolungati oltre il periodo di comporto, ovvero il tempo massimo in cui il lavoratore può assentarsi mantenendo il diritto al posto di lavoro, la maturazione della tredicesima potrebbe essere sospesa.

Tredicesima durante la maternità obbligatoria e facoltativa

Durante il periodo di maternità obbligatoria, la maturazione della tredicesima è garantita per legge. Questo significa che i mesi di assenza dal lavoro, causati dalla maternità obbligatoria, vengono considerati come periodi di lavoro ai fini della maturazione della mensilità aggiuntiva. La normativa prevede che, durante i cinque mesi di congedo obbligatorio, la lavoratrice continui a maturare i diritti retributivi inclusi nel suo contratto, tra cui la tredicesima.

Per quanto riguarda la maternità facoltativa, la situazione cambia significativamente e durante questo periodo la tredicesima non matura. 

Tredicesima in caso di infortuni sul lavoro

Nel caso di infortuni sul lavoro, la maturazione della tredicesima mensilità è generalmente mantenuta, seguendo le disposizioni stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e dalla normativa vigente. Durante il periodo di infortunio, il dipendente riceve un'indennità dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che copre una parte della retribuzione e le eventuali mensilità aggiuntive come la tredicesima.

Il datore di lavoro potrebbe essere tenuto a integrare il trattamento INAIL, assicurando al lavoratore un importo pari alla retribuzione totale, compresa la quota di tredicesima maturata. In tal caso, il datore di lavoro deve calcolare la tredicesima sulla base dei giorni effettivamente lavorati e dei periodi coperti dall'indennità INAIL.

Per periodi di infortunio che superano la soglia del mantenimento della retribuzione considerata dal contratto di lavoro o dalla legge, è possibile che la maturazione della tredicesima venga sospesa, tuttavia, questo accade raramente.

Tredicesima e cassa integrazione

La gestione della tredicesima durante i periodi di cassa integrazione è regolata da specifiche disposizioni che variano in base al tipo di intervento e alle modalità di applicazione decise dal CCNL di riferimento. Quando un lavoratore si trova in cassa integrazione parziale, la maturazione della tredicesima avviene in modo proporzionale alle ore effettivamente lavorate. Ciò significa che, se il dipendente continua a prestare servizio per alcune ore o giorni del mese, quei periodi concorrono al calcolo della mensilità aggiuntiva.

In situazioni di cassa integrazione a zero ore, la maturazione della tredicesima non avviene per i mesi in cui il lavoro è completamente sospeso. L'assenza di ore lavorate comporta che non vi siano ratei di mensilità aggiuntive accumulati per quel periodo. Tuttavia, nei mesi in cui il dipendente è parzialmente in attività, i ratei sono calcolati sulle ore lavorate effettivamente, con una conseguente riduzione dell’importo della tredicesima rispetto a situazioni di pieno impiego.

Per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, alcune aziende potrebbero prevedere accordi integrativi per non penalizzare eccessivamente la tredicesima. Anche in questi casi, la prassi varia in base al settore e al contratto. 

Tredicesima in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Quando si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, la gestione della tredicesima viene regolata in base ai mesi effettivamente lavorati durante l'anno. In questo contesto, il lavoratore ha diritto a ricevere un importo calcolato proporzionalmente al periodo di servizio prestato fino al momento della cessazione. Questo viene calcolato come tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'anno solare.

Per esempio, se un dipendente termina il rapporto di lavoro a giugno, dovrà ricevere una tredicesima pari a sei dodicesimi della retribuzione mensile a cui avrebbe avuto diritto per un anno intero. Se invece la risoluzione avviene dopo 15 giorni o più in un mese, quel mese viene considerato interamente nel calcolo dei ratei.

Nel caso di dimissioni volontarie, al pari delle cessazioni per altri motivi come licenziamento o fine contratto a termine, la tredicesima spetta sempre per la parte maturata. L'azienda deve quindi corrispondere l'importo dovuto nell'ultima busta paga, insieme agli eventuali altri emolumenti come il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e le ferie non godute.

Per quanto riguarda i Contratti a tempo determinato, all'interno delle cessazioni alla scadenza naturale del contratto, il calcolo della tredicesima segue la stessa logica, basandosi sui mesi lavorati. In ogni caso, il calcolo e la liquidazione devono rispecchiare il periodo lavorato con precisione e corrispondere ai diritti acquisiti sino al termine del contratto.

Casi in cui non matura la tredicesima

Esistono specifiche situazioni in cui la tredicesima non matura. Un caso comune è rappresentato dalle assenze ingiustificate dal lavoro. In tali situazioni, poiché non viene corrisposta alcuna retribuzione per i giorni di assenza, il dipendente perde il diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima durante questi periodi.

Un altro esempio rilevante è quello del periodo di aspettativa non retribuita. Durante queste assenze, il contratto di lavoro è sospeso insieme alla retribuzione, e quindi la tredicesima non può maturare. Lo stesso vale per i permessi non retribuiti, che incidono negativamente sui ratei di tredicesima a meno che non siano diversamente regolamentati dal CCNL applicabile.

Lo sciopero è un altro evento che può interrompere la maturazione della tredicesima. Durante lo sciopero, infatti, i lavoratori non percepiscono il salario per i giorni di astensione dal lavoro, e di conseguenza quei giorni non contribuiscono alla formazione del rateo della tredicesima.

È importante considerare anche i congedi parentali facoltativi, che, differentemente dai congedi obbligatori, non contribuiscono alla maturazione della tredicesima. I periodi di malattia del bambino possono essere esclusi dalla maturazione, salvo disposizioni contrattuali specifiche che includano tali periodi come equiparabili ai giorni lavorati.

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